Page 21 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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Sotto la lente Mediappalti
conto delle tempistiche non certo celeri dei Ne deriva uno scenario intricato che non tiene
procedimenti penali. in alcun conto la percorribilità in concreto dei
meccanismi riparatori approntabili.
A ciò aggiungasi che, in siffatti casi, il decreto
che dispone il rinvio a giudizio è ontologicamente Ebbene considerata l’interpretazione estensiva
incompatibile con qualsivoglia tipologia di ed omnicomprensiva dell’articolo 80 comma
“accertamento” idoneo a giustificare l’adozione 5 del Codice, non parrebbe tuttavia del tutto
di misure di self cleaning nella presunzione di irragionevole immaginare, al ricorrere di siffatte
innocenza degli imputati. precipue ed eccezionali circostanze, una sorta
di temperamento del principio secondo cui il
Del resto in tal senso, le Linee guida ANAC n. 6 momento ne ultra quem per l’adozione delle
prevedono che in caso di circostanze penalmente misure di self cleaning e per la loro allegazione
rilevanti, la prova adeguata dell’illecito alla stazione appaltante è ancorato al termine di
professionale risulti circoscritta ai “provvedimenti presentazione delle offerte, posto che l’adozione
di condanna non definitivi per i reati […] di cui agli di dette misure anche in corso di gara dovrebbe
artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p.”. Il tutto essere valutata quantomeno in relazione alla
lascia poi totalmente in disparte l’operatività della concreta praticabilità delle stesse, non figurando
presunzione di innocenza in favore degli imputati, un siffatto sbarramento temporale nella direttiva
che in assenza di provvedimenti cautelari e di europeo ed essendo persino ipotizzabile che
condanna e/o interdittivi di sorta difficilmente siffatte fattispecie astrattamente escludenti
legittima l’adozione di misure riparatorie estreme sopraggiungano in corso di partecipazione.
ed irreversibili.
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