Page 41 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 lettere a) ed eee), della legge 28 gennaio 2016,   un’amministrazione da costituirne sostanzialmente
                 n.  11  (Deleghe  al  Governo  per  l’attuazione  delle   un’articolazione  organizzativa,  e  che  rappresenta
                 direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE   una  modalità  alternativa  all’esternalizzazione
                 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26   (così detto  outsourcing)  mediante  l’avvio  di una
                 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di   procedura di evidenza pubblica. … Si tratterebbe
                 concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure   di  una  specifica  applicazione  del  principio  di
                 d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,   autorganizzazione  o  di libera  amministrazione
                 dell’energia,  dei trasporti  e  dei servizi postali,   delle autorità pubbliche, più efficacemente scolpito
                 nonché  per  il riordino  della  disciplina vigente  in   dall’art.  2,  comma  1,  della  direttiva  2014/23/UE
                 materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del  26
                 e forniture) – ponendo in dubbio la compatibilità   febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di
                 dell’art. 192, comma 2, del Codice appalti con le   concessione …”.
                 succitate norme.                               Tale  illustre  “genealogia”  di  questo  modello  di
                 Il  TAR,  innanzitutto,  rileva  come  il contratto  del   affidamento,  tuttavia,  non  ne  consente  l’utilizzo
                 quale si verte in causa sia un affidamento di servizi   irrazionale  e  generalizzato: al  contrario,  ne
                 – comunque disponibili sul mercato – e che rientra   fa’  un’ipotesi  “eccezionale  e  derogatoria  di
                 nell’ambito  della  “soglia”  comunitaria:  questo  a   gestione  dei servizi pubblici  rispetto all’ordinario
                 qualificarne l’importanza in termini di “sottrazione”   espletamento  di una  procedura  di evidenza
                 alla libera concorrenza del servizio stesso.   pubblica, ma costituisce una delle ordinarie forme
                 Anche  in  tal  senso,  dunque,  assume  un  peso   organizzative  di conferimento della titolarità del
                 specifico  più  consistente  l’obbligo  motivazionale   servizio, la cui individuazione in concreto è rimessa
                 circa la scelta del Comune di affidare in house il   alle amministrazioni, sulla base di un mero giudizio
                 predetto servizio.                             di opportunità e convenienza economica”.

                 In questo passaggio, quindi, il T.A.R. si interroga   In  tale  contesto,  quindi,  il  T.A.R.  dubita  della
                 sulla  fondatezza  della  censura  relativa  alla   legittimità costituzionale dell’art.  192,  comma  2
                 mancata  valutazione  “in  concreto”  circa  la   D.Lgs.  n.  50/2016  poiché  “nell’imporre  un  onere
                 convenienza dell’affidamento: “Essa costituirebbe,   motivazionale  supplementare  circa  le  ragioni  del
                 dunque,  alla luce  dell’unico motivo di ricorso,   mancato  ricorso  al  mercato,  abbia  palesemente
                 il parametro  legislativo  alla  stregua  del  quale  il   ecceduto  rispetto ai principi  e ai criteri direttivi
                 rimettente  è  chiamato  a  valutare  la  legittimità   contenuti  nella legge  delega  n.  11  del 2016,  in
                 dei  provvedimenti  impugnati,  sotto  il  profilo   violazione dell’art. 76 Cost.”.
                 dell’indicazione  espressa  delle  ragioni  del  L’art.  1,  comma  1,  della  legge  delega  ha  infatti
                 mancato ricorso al mercato e della congruità e/o   fissato,  tra  gli  altri,  i  seguenti  princìpi  e  criteri
                 adeguatezza delle stesse, e ciò perché la società …   direttivi: 1) alla lettera a), il cosiddetto divieto di
                 non contesterebbe affatto la sussistenza, in capo   gold plating, ossia di introduzione o mantenimento
                 alla controinteressata … , delle condizioni stabilite   di  livelli  di  regolazione  superiori  a  quelli  minimi
                 dall’art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), del codice   richiesti  dalle  direttive;  dunque,  la  norma
                 dei contratti pubblici per il legittimo ricorso all’in   sospettata  d’illegittimità  costituzionale avrebbe
                 house  providing  (controllo  dell’amministrazione   innanzitutto violato il citato criterio direttivo,  in
                 aggiudicatrice analogo a quello esercitato sui propri   quanto avrebbe introdotto un onere amministrativo
                 servizi, 80 per cento dell’attività della controllata   di  motivazione  più  gravoso  rispetto  a  quello
                 effettuato  nello  svolgimento  dei  compiti  affidati   strettamente  necessario  per  l’attuazione  della
                 dall’amministrazione aggiudicatrice  controllante,   direttiva 2014/24/UE, che ammette senz’altro gli
                 e  assenza di partecipazione  diretta  di capitali   affidamenti in house ove ne ricorrano le condizioni
                 privati).”.                                    (vds. art. 12 della citata della direttiva 2014/24/
                 Aggiunge, poi, il T.A.R. un argomento a supporto   UE).
                 dell’in house providing, ricordando che “… è noto   Per di più, “l’introduzione dell’obbligo di motivazione
                 l’ampio  dibattito dottrinale  e  giurisprudenziale   sulle ragioni  del  mancato  ricorso  al  mercato  non
                 sull’in house providing, che costituisce una modalità   avrebbe  nulla  a  che  vedere  con  la  valutazione
                 di aggiudicazione di una  concessione  o di un   sulla  congruità  economica  delle  offerte  o  con
                 appalto pubblici a soggetti formalmente distinti ma   la  pubblicità  e  la  trasparenza  degli  affidamenti
                 sottoposti ad un controllo talmente penetrante di   mediante  l’istituzione, a  cura  dell’ANAC,  di un

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