Page 42 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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                 elenco  di  soggetti  aggiudicatori  di  affidamenti  in   concorrenziale nell’ambito delle procedure di gara
                 house.”.                                       per l’assegnazione degli appalti.”.
                                                                Anzi,   secondo   la   difesa   della   Presidenza
                                                                del  Consiglio  dei  Ministri  la  norma  sospetta
                     3.  I  contenuti  della  sentenza:  la  difesa   d’illegittimità costituzionale, per contro, muovendo
                        della  Presidenza del  Consiglio  dei   dalla «presunzione di preferibilità» delle procedure
                        Ministri                                ad evidenza pubblica rispetto al modulo in house,
                                                                si porrebbe  nella direzione della necessaria
                 La Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta   realizzazione di un vasto regime di concorrenzialità.
                 nel giudizio di costituzionalità in esame, chiede la
                 reiezione della questione posta dal T.A.R. Liguria e
                 – con una linea significativa difensiva, scolpita alla   4.  I  contenuti  della  sentenza:  le
                 luce delle più recenti pronunce del Consiglio di Stato   considerazioni della società ricorrente
                 e della Corte di Giustizia UE sull’in house providing
                 - osserva  in limine che  “al legislatore  delegato,   Meritano  una  segnalazione  anche  le  difese
                 secondo la giurisprudenza costituzionale, spettano   della società  ricorrente  che,  in particolare,  si
                 … margini di discrezionalità nell’attuazione  della   concentrano  sulla  questione  del  divieto  di  gold
                 delega, sempre che ne sia rispettata la ratio e che   plating, asseritamente violato dalle norme di cui si
                 l’attività del delegato si inserisca in modo coerente   discute la legittimità costituzionale.
                 nel  complessivo  quadro  normativo  (sentenze  n.   Interessante  è la ricostruzione  dell’istituto,  che
                 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, n. 119 del   parte  dalle  osservazioni contenute  nel  parere
                 2013). L’art. 76 Cost. non riduce, infatti, la funzione   n.  855  del  1°  aprile  2016  dell’Adunanza  della
                 del  legislatore  delegato  ad  una  mera  scansione   commissione speciale del Consiglio di Stato, avente
                 linguistica delle previsioni stabilite dal legislatore   ad oggetto lo schema di Codice appalti, nell’ambito
                 delegante (sentenza n. 250 del 2016).”: non può   del quale si è osservato che “la legge delega da un
                 parlarsi,  dunque,  a  stretto  rigore,  di  “eccesso  di   lato impone al Governo il divieto di gold plating e il
                 delega”.                                       recepimento degli strumenti di flessibilità previsti
                                                                dalle direttive,  dall’altro  consente  essa  stessa
                 Quanto,  poi,  alla  dedotta  violazione dell’art.  1,   criteri di maggior rigore rispetto alle direttive”.
                 comma 1, lettera a), della legge delega n. 11/2016,   Tale  contraddizione,  solo  apparente,  si
                 sottolinea che  tale norma  dispone il  divieto del   spiegherebbe - secondo il Consiglio di Stato - con
                 c.d.  “gold plating”  (delineato  dalla  Commissione   l’esigenza  di trovare  “un  temperamento  a  tutela
                 europea  nella  comunicazione  dell’8  ottobre   di interessi  e obiettivi  ritenuti dal Parlamento
                 2010),  ossia,  genericamente,  “la pratica  delle   più meritevoli,  quali sono  la  prevenzione  della
                 istituzioni nazionali di andare oltre quanto richiesto   corruzione e la lotta alla mafia, la trasparenza, una
                 dall’Unione  nel  recepimento  della legislazione   tutela rafforzata della concorrenza, la salvaguardia
                 europea.”;  tuttavia,  per  poter  articolare  una   di valori ambientali e sociali.”.
                 censura sul punto, occorrerebbe una puntuale più
                 definizione di tale pratica vietata.           Si rimarca, poi, che “il Consiglio di Stato avrebbe
                 Infatti,  “l’esatta  individuazione di tale  fenomeno   quindi sottolineato come il «divieto di introduzione
                 andrebbe  operata  tenendo  conto  della  finalità  di   o di mantenimento  di livelli  di regolazione
                 omogeneità  che  la  legislazione  europea  mira  a   superiori  a  quelli  minimi  richiesti  dalle  direttive
                 realizzare  nell’ambito  dell’Unione,  per  garantire   va  rettamente  interpretato  in  una  prospettiva  di
                 parità  concorrenziale  tra  i  suoi  cittadini.  Ove  la   riduzione degli “oneri non necessari”, e non anche
                 legislazione europea  riconosca  ai  singoli Stati   in una  prospettiva  di abbassamento  del livello
                 facoltà  di autonoma  disciplina, in relazione  alla   di  quelle  garanzie  che  salvaguardano  altri  valori
                 individuazione di più stringenti  sistemi  di tutela,   costituzionali,  in relazione ai quali le esigenze  di
                 non  potrebbe  ravvisarsi  una  ipotesi di gold   massima semplificazione e efficienza non possono
                 plating.”.                                     che  risultare  recessive.  Così,  in  termini  generali,
                 In  conclusione,  “essa,  dunque,  non  parrebbe   il maggior  rigore  nel  recepimento  delle  direttive
                 configurabile  nel  caso  di  specie,  poiché  la   deve, da un lato, ritenersi consentito nella misura
                 legislazione  nazionale  di  recepimento  non  in cui non si traduce in un ostacolo ingiustificato
                 comporta una diminuzione della necessaria parità   alla  concorrenza;  dall’altro,  ritenersi  giustificato

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