Page 42 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Mediappalti Il Punto
elenco di soggetti aggiudicatori di affidamenti in concorrenziale nell’ambito delle procedure di gara
house.”. per l’assegnazione degli appalti.”.
Anzi, secondo la difesa della Presidenza
del Consiglio dei Ministri la norma sospetta
3. I contenuti della sentenza: la difesa d’illegittimità costituzionale, per contro, muovendo
della Presidenza del Consiglio dei dalla «presunzione di preferibilità» delle procedure
Ministri ad evidenza pubblica rispetto al modulo in house,
si porrebbe nella direzione della necessaria
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta realizzazione di un vasto regime di concorrenzialità.
nel giudizio di costituzionalità in esame, chiede la
reiezione della questione posta dal T.A.R. Liguria e
– con una linea significativa difensiva, scolpita alla 4. I contenuti della sentenza: le
luce delle più recenti pronunce del Consiglio di Stato considerazioni della società ricorrente
e della Corte di Giustizia UE sull’in house providing
- osserva in limine che “al legislatore delegato, Meritano una segnalazione anche le difese
secondo la giurisprudenza costituzionale, spettano della società ricorrente che, in particolare, si
… margini di discrezionalità nell’attuazione della concentrano sulla questione del divieto di gold
delega, sempre che ne sia rispettata la ratio e che plating, asseritamente violato dalle norme di cui si
l’attività del delegato si inserisca in modo coerente discute la legittimità costituzionale.
nel complessivo quadro normativo (sentenze n. Interessante è la ricostruzione dell’istituto, che
59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, n. 119 del parte dalle osservazioni contenute nel parere
2013). L’art. 76 Cost. non riduce, infatti, la funzione n. 855 del 1° aprile 2016 dell’Adunanza della
del legislatore delegato ad una mera scansione commissione speciale del Consiglio di Stato, avente
linguistica delle previsioni stabilite dal legislatore ad oggetto lo schema di Codice appalti, nell’ambito
delegante (sentenza n. 250 del 2016).”: non può del quale si è osservato che “la legge delega da un
parlarsi, dunque, a stretto rigore, di “eccesso di lato impone al Governo il divieto di gold plating e il
delega”. recepimento degli strumenti di flessibilità previsti
dalle direttive, dall’altro consente essa stessa
Quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 1, criteri di maggior rigore rispetto alle direttive”.
comma 1, lettera a), della legge delega n. 11/2016, Tale contraddizione, solo apparente, si
sottolinea che tale norma dispone il divieto del spiegherebbe - secondo il Consiglio di Stato - con
c.d. “gold plating” (delineato dalla Commissione l’esigenza di trovare “un temperamento a tutela
europea nella comunicazione dell’8 ottobre di interessi e obiettivi ritenuti dal Parlamento
2010), ossia, genericamente, “la pratica delle più meritevoli, quali sono la prevenzione della
istituzioni nazionali di andare oltre quanto richiesto corruzione e la lotta alla mafia, la trasparenza, una
dall’Unione nel recepimento della legislazione tutela rafforzata della concorrenza, la salvaguardia
europea.”; tuttavia, per poter articolare una di valori ambientali e sociali.”.
censura sul punto, occorrerebbe una puntuale più
definizione di tale pratica vietata. Si rimarca, poi, che “il Consiglio di Stato avrebbe
Infatti, “l’esatta individuazione di tale fenomeno quindi sottolineato come il «divieto di introduzione
andrebbe operata tenendo conto della finalità di o di mantenimento di livelli di regolazione
omogeneità che la legislazione europea mira a superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive
realizzare nell’ambito dell’Unione, per garantire va rettamente interpretato in una prospettiva di
parità concorrenziale tra i suoi cittadini. Ove la riduzione degli “oneri non necessari”, e non anche
legislazione europea riconosca ai singoli Stati in una prospettiva di abbassamento del livello
facoltà di autonoma disciplina, in relazione alla di quelle garanzie che salvaguardano altri valori
individuazione di più stringenti sistemi di tutela, costituzionali, in relazione ai quali le esigenze di
non potrebbe ravvisarsi una ipotesi di gold massima semplificazione e efficienza non possono
plating.”. che risultare recessive. Così, in termini generali,
In conclusione, “essa, dunque, non parrebbe il maggior rigore nel recepimento delle direttive
configurabile nel caso di specie, poiché la deve, da un lato, ritenersi consentito nella misura
legislazione nazionale di recepimento non in cui non si traduce in un ostacolo ingiustificato
comporta una diminuzione della necessaria parità alla concorrenza; dall’altro, ritenersi giustificato
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