Page 40 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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                 In tale contesto, si inserisce la vicenda esaminata   valutazioni economico-qualitative dei servizi offerti
                 dal rimettente  T.A.R.  Liguria,  che  verteva  sulla   e della verifica dell’effettiva capacità del gestore di
                 controversia promossa da una società di gestione   svolgere correttamente il servizio affidato; nonché
                 parcheggi, nei confronti del Comune di Alassio.  la violazione dell’art. 192, comma 2, del d.lgs. n.
                 La  società  ricorrente,  gestore  uscente  dei   50 del 2016 (d’ora in avanti: codice dei contratti
                 parcheggi  cittadini  in  forza  di  aggiudicazione   pubblici),  ai  sensi  del  quale  l’affidamento  diretto
                 mediante  procedura aperta,  aveva  impugnato   dovrebbe  essere  necessariamente  preceduto  da
                 l’affidamento del predetto servizio – da parte del   una  valutazione  che  dia  conto  delle  ragioni  che
                 Comune  di  Alassio  –  alla  sua  società  in  house.   fanno propendere per una delle diverse tipologie,
                 Tale  affidamento  era  avvenuto  dopo  che  la  gara   «motivando,  secondo  una  logica di preferenza
                 indetta,  alla  scadenza  del  contratto  precedente,   via  via  decrescente,  in ordine  all’impossibilità  di
                 era andata deserta.                            utilizzare:  1)  in  prima  battuta,  lo  strumento  –
                                                                altrimenti  sempre  preferibile  –  dell’affidamento
                 Il Comune, in limine alla scadenza, aveva preferito   mediante  procedura  di evidenza  pubblica; 2)  in
                 non  indire  una  nuova  gara,  ma  di  affidare   subordine, quello dell’affidamento a società mista,
                 direttamente il servizio.                      che in ogni caso presuppone la gara per la scelta
                 A  dire della ricorrente,  l’indizione di una  nuova   del socio privato; 3) in via di ulteriore subordine,
                 procedura concorrenziale – distinta da un diverso   quello dell’affidamento in house e senza gara»”.
                 piano  di investimenti  e  da  migliori parametri   Alla contestata  violazione degli anzidetti principi
                 economici  –  avrebbe  consentito  un  più  ampio   generali, segue  la  censura  della violazione
                 ricorso al mercato, con conseguente  vantaggio   del  dovere  di  motivazione  “in  concreto”  sulla
                 anche per l’Amministrazione.                   convenienza di procedere all’affidamento in house,
                 Invece, con l’impugnata Deliberazione della Giunta   piuttosto che  ricorrere  al  mercato,  mediante
                 comunale, si era proceduto all’affidamento diretto   l’indizione di una nuova gara, stavolta strutturata
                 alla società in house del Comune – per la verità,   in  modo  più  finanziariamente  o  economicamente
                 accompagnando tale affidamento con una relazione   più “opportunistic”.
                 illustrativa  sulle “ragioni  e della sussistenza dei
                 requisiti previsti dall’ordinamento  europeo  per   Infatti,  si  censura  “l’inesistenza  di qualsiasi
                 l’affidamento  in  house  dei  servizi  pubblici  locali   comparazione  tra  le forme  di gestione  e  la
                 di  rilevanza  economica,  richiesta  dall’art.  34,   carenza di motivazione e istruttoria … la ricorrente
                 comma  20,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   deduce  che  sarebbe  quanto  meno  «sospetto»  il
                 n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del   comportamento  del  Comune,  che,  dopo  avere
                 Paese), convertito, con modificazioni, nella legge   bandito una procedura andata deserta a causa di
                 17 dicembre 2012, n. 221” -.                   valutazioni tecnico-economiche sugli investimenti
                 La ricorrente, però, deduce la “violazione dell’art.   necessari   palesemente   erronee,   anziché
                 106  del trattato sul funzionamento  dell’Unione   «aggiustare  il  tiro»,  con  l’indizione  di  una  nuova
                 Europea e dei principi comunitari in materia di in   procedura  strutturata  su  un  progetto  tecnico-
                 house  providing  –  violazione  dell’articolo  1  della   economico  sostenibile per  il mercato,  avrebbe
                 L.  n.  241/1990  e  del  principio  di  trasparenza  –   sottratto ad ogni possibile confronto concorrenziale
                 violazione dell’articolo 3 della legge  241/1990   soltanto  una  parte  dei  servizi precedentemente
                 e  del  principio  della  motivazione  –  violazione   posti  in  gara  (la  gestione  dei  parcheggi  a
                 dell’articolo 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 –   pagamento); «[l]a stessa progressione temporale
                 violazione dell’art.  34,  comma 20,  decreto-legge   degli atti impugnati costituirebbe spia dell’eccesso
                 179/2012 – violazione degli articoli 3 bis commi 1   di potere  per  sviamento,  apparendo  verosimile
                 bis e 6 bis del d.l. 138/2011 – eccesso di potere   che  la  decisione  di  affidare  il  servizio  in  house
                 sotto il profilo dello sviamento e della carenza di   fosse antecedente, e prescindesse del tutto dalle
                 istruttoria”,  contestando  i  contenuti  delle  citate   valutazioni contenute nella relazione illustrativa»,
                 Delibera di Giunta e relazione.                predisposta  dal Comune  ai sensi dell’art.  34,
                 Innanzitutto,  prospettando  “la  violazione dei   comma 20, del d.l. n. 179 del 2012”.
                 princìpi comunitari in materia di in house providing,   Tale argomentazione,  in particolare,  induce il
                 non avendo l’amministrazione dato adeguatamente   T.A.R. Liguria a sollevare la questione di legittimità
                 conto  della  preferenza  per  tale  modello rispetto   costituzionale,  in  riferimento  all’art.  76  della
                 alle  altre  possibili  forme  di  affidamento,  delle   Costituzione – ed in relazione all’art. 1, comma 1,

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