Page 40 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Mediappalti Il Punto
In tale contesto, si inserisce la vicenda esaminata valutazioni economico-qualitative dei servizi offerti
dal rimettente T.A.R. Liguria, che verteva sulla e della verifica dell’effettiva capacità del gestore di
controversia promossa da una società di gestione svolgere correttamente il servizio affidato; nonché
parcheggi, nei confronti del Comune di Alassio. la violazione dell’art. 192, comma 2, del d.lgs. n.
La società ricorrente, gestore uscente dei 50 del 2016 (d’ora in avanti: codice dei contratti
parcheggi cittadini in forza di aggiudicazione pubblici), ai sensi del quale l’affidamento diretto
mediante procedura aperta, aveva impugnato dovrebbe essere necessariamente preceduto da
l’affidamento del predetto servizio – da parte del una valutazione che dia conto delle ragioni che
Comune di Alassio – alla sua società in house. fanno propendere per una delle diverse tipologie,
Tale affidamento era avvenuto dopo che la gara «motivando, secondo una logica di preferenza
indetta, alla scadenza del contratto precedente, via via decrescente, in ordine all’impossibilità di
era andata deserta. utilizzare: 1) in prima battuta, lo strumento –
altrimenti sempre preferibile – dell’affidamento
Il Comune, in limine alla scadenza, aveva preferito mediante procedura di evidenza pubblica; 2) in
non indire una nuova gara, ma di affidare subordine, quello dell’affidamento a società mista,
direttamente il servizio. che in ogni caso presuppone la gara per la scelta
A dire della ricorrente, l’indizione di una nuova del socio privato; 3) in via di ulteriore subordine,
procedura concorrenziale – distinta da un diverso quello dell’affidamento in house e senza gara»”.
piano di investimenti e da migliori parametri Alla contestata violazione degli anzidetti principi
economici – avrebbe consentito un più ampio generali, segue la censura della violazione
ricorso al mercato, con conseguente vantaggio del dovere di motivazione “in concreto” sulla
anche per l’Amministrazione. convenienza di procedere all’affidamento in house,
Invece, con l’impugnata Deliberazione della Giunta piuttosto che ricorrere al mercato, mediante
comunale, si era proceduto all’affidamento diretto l’indizione di una nuova gara, stavolta strutturata
alla società in house del Comune – per la verità, in modo più finanziariamente o economicamente
accompagnando tale affidamento con una relazione più “opportunistic”.
illustrativa sulle “ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti dall’ordinamento europeo per Infatti, si censura “l’inesistenza di qualsiasi
l’affidamento in house dei servizi pubblici locali comparazione tra le forme di gestione e la
di rilevanza economica, richiesta dall’art. 34, carenza di motivazione e istruttoria … la ricorrente
comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, deduce che sarebbe quanto meno «sospetto» il
n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del comportamento del Comune, che, dopo avere
Paese), convertito, con modificazioni, nella legge bandito una procedura andata deserta a causa di
17 dicembre 2012, n. 221” -. valutazioni tecnico-economiche sugli investimenti
La ricorrente, però, deduce la “violazione dell’art. necessari palesemente erronee, anziché
106 del trattato sul funzionamento dell’Unione «aggiustare il tiro», con l’indizione di una nuova
Europea e dei principi comunitari in materia di in procedura strutturata su un progetto tecnico-
house providing – violazione dell’articolo 1 della economico sostenibile per il mercato, avrebbe
L. n. 241/1990 e del principio di trasparenza – sottratto ad ogni possibile confronto concorrenziale
violazione dell’articolo 3 della legge 241/1990 soltanto una parte dei servizi precedentemente
e del principio della motivazione – violazione posti in gara (la gestione dei parcheggi a
dell’articolo 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 – pagamento); «[l]a stessa progressione temporale
violazione dell’art. 34, comma 20, decreto-legge degli atti impugnati costituirebbe spia dell’eccesso
179/2012 – violazione degli articoli 3 bis commi 1 di potere per sviamento, apparendo verosimile
bis e 6 bis del d.l. 138/2011 – eccesso di potere che la decisione di affidare il servizio in house
sotto il profilo dello sviamento e della carenza di fosse antecedente, e prescindesse del tutto dalle
istruttoria”, contestando i contenuti delle citate valutazioni contenute nella relazione illustrativa»,
Delibera di Giunta e relazione. predisposta dal Comune ai sensi dell’art. 34,
Innanzitutto, prospettando “la violazione dei comma 20, del d.l. n. 179 del 2012”.
princìpi comunitari in materia di in house providing, Tale argomentazione, in particolare, induce il
non avendo l’amministrazione dato adeguatamente T.A.R. Liguria a sollevare la questione di legittimità
conto della preferenza per tale modello rispetto costituzionale, in riferimento all’art. 76 della
alle altre possibili forme di affidamento, delle Costituzione – ed in relazione all’art. 1, comma 1,
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