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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 A conferma di tale finalità, si cita non solo il parere   Cost. e art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
                 n.  855  emesso  dall’Adunanza  della  commissione   recante «Nuove norme in materia di procedimento
                 speciale  del Consiglio  di  Stato  il  1°  aprile  2016,   amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
                 relativo allo schema del Codice appalti, ma anche   amministrativi»), non richiede una conferma nelle
                 la  costante  linea  interpretativa  della  Corte  di   normative  di  settore  –  quanto  nel  suo  essere
                 Giustizia UE, che “nell’affermare la non contrarietà   riferito,  in  particolare,  agli  affidamenti  diretti,
                 della norma oggi scrutinata all’art. 12, paragrafo   segno di una specifica attenzione a questo istituto
                 3,  della  direttiva  2014/24/UE,  ha  ribadito  che   già  da  parte  del legislatore  delegante.  È dunque
                 dal  principio di libera  autorganizzazione  delle   alla  stregua  di  questo  dato  che  occorre  valutare
                 autorità  pubbliche  (di  cui  al  quinto  considerando   la  scelta  del  legislatore  delegato  di imporre,  per
                 della direttiva 2014/24/UE  e all’art.  2,  paragrafo   tali casi, un onere di motivazione circa il mancato
                 1,  della  direttiva 2014/23  del Parlamento   ricorso al mercato.”.
                 europeo  e  del Consiglio, del 26  febbraio  2014,
                 sull’aggiudicazione  dei contratti  di concessione)   Tale  principio,  nell’ottica  di “interpretazione
                 discende la «libertà degli Stati membri di scegliere   diffusa” di cui si è detto all’inizio, è forse il punto
                 il modo di prestazione di servizi mediante il quale   nodale della decisione in commento ed è forse la
                 le amministrazioni aggiudicatrici provvederanno   vera luce-guida cui potranno rifarsi gli interpreti.
                 alle proprie esigenze» e, conseguentemente, quel   La nitidezza di tale principio non scompare dietro le
                 principio «li autorizza a subordinare la conclusione di   numerose citazioni dei precedenti giurisprudenziali
                 un’operazione interna all’impossibilità di indire una   della stessa Consulta, diffusi nella sentenza, anzi,
                 gara d’appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione,   la linea omogena tracciata da tali pronunce, non
                 da  parte  dell’amministrazione aggiudicatrice,  dei   fa’ che accrescerne la luce.
                 vantaggi per la collettività specificamente connessi
                 al ricorso all’operazione interna» (Corte di giustizia,   Ricorda,  poi,  la  Corte  che  il  solco  normativo  è
                 nona sezione, ordinanza 6 febbraio 2020, in cause   coerente con l’interpretazione appena enunciata.
                 da C-89/19 a C-91/19, Rieco spa, resa su rinvio   Infatti:  “Già l’art.  23-bis  del decreto-legge  25
                 pregiudiziale del Consiglio di Stato, sezione quinta,   giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per
                 con ordinanze 7 gennaio 2019, n. 138 e 14 gennaio   lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
                 2019, n. 293 e n. 296; nello stesso senso, Corte di   competitività,  la  stabilizzazione  della  finanza
                 giustizia, quarta sezione, sentenza 3 ottobre 2019,   pubblica e la perequazione tributaria), convertito,
                 in causa C-285/18, Irgita).”.                  con  modificazioni,  nella  legge  6  agosto  2008,
                                                                n.  133  e  poi abrogato  a  seguito  di referendum,
                 In conclusione, quindi, ne discende la compatibilità   richiedeva,  tra  le  altre  condizioni  legittimanti  il
                 costituzionale della norma censurata.          ricorso all’affidamento in house nella materia dei
                 Sotto  altro  profilo,  “nemmeno  sussiste la   servizi pubblici locali, la sussistenza di «situazioni
                 violazione dell’art.  1,  comma  1,  lettera  eee),   eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche
                 della  medesima  legge  delega,  che  impone,  per   economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche
                 quanto qui rileva, di garantire «adeguati livelli di   del contesto  territoriale  di  riferimento,  non
                 pubblicità  e  trasparenza  delle  procedure  anche   permettono un efficace ed utile ricorso al mercato».
                 per gli appalti pubblici e i contratti di concessione   L’onere  motivazionale  in  questione,  poi,
                 tra enti nell’ambito del settore pubblico, cosiddetti   contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente,
                 affidamenti  in  house,  prevedendo,  anche  per   non si discosta, nella sostanza, da quello imposto
                 questi enti, l’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti   dall’art.  34,  comma  20,  del  decreto-legge  18
                 connessi all’affidamento, assicurando, anche nelle   ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la
                 forme di aggiudicazione diretta, la valutazione sulla   crescita del Paese), convertito, con modificazioni,
                 congruità economica delle offerte, avuto riguardo   nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.”.
                 all’oggetto e al valore della prestazione».”.
                 La Consulta, con una puntuale “sententia” ricorda,   La via tracciata non poteva che concludersi con una
                 in proposito,  che  “va  evidenziato anzitutto   sorta di monito, indirizzato alle società partecipate,
                 che  il  criterio  direttivo  trova  il  suo  epicentro   che ricorda l’adagio dantesco “… considerate la vostra
                 non  tanto  nel  generico  obbligo di adeguata   semenza…”  e,  con  parole  più  moderne,  ricorda:
                 pubblicità e trasparenza – che, in quanto principio   “Infine, l’art. 5, comma 1, del decreto legislativo
                 fondamentale  dell’azione  amministrativa  (art.  97   19  agosto  2016,  n.  175  (Testo  unico  in  materia

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