Page 44 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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                 2014/24/UE non osta ad una norma nazionale (l’art.   censure proposte, a cominciare da quella inerente
                 192,  comma  2,  del  codice  dei  contratti  pubblici)   il divieto di gold plating.
                 che  subordina  la  conclusione  di  un’operazione   In  relazione  a  tale  netta  asserzione  del  Giudice
                 interna   (cosiddetto   affidamento   in   house)   rimettente  la  Corte  ritiene  di  premettere  che  il
                 all’impossibilità  di procedere  all’aggiudicazione   problema  così  sollevato  sembra  “perdere  quota”
                 di un appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione,   ove si consideri che tale divieto – pur se inserito
                 da  parte  dell’amministrazione aggiudicatrice,  dei   nella legge delega per l’attuazione delle direttive
                 vantaggi per la collettività specificamente connessi   comunitarie  in  materia  di  contratti  pubblici  –  “è
                 al  ricorso  all’operazione  interna.  Alla  luce  di tale   imposto da tale criterio direttivo e dalle norme da
                 esplicita presa di posizione della Corte di giustizia,   esso richiamate, ma non è un principio di diritto
                 sarebbe  ancora più evidente  la non  contrarietà   comunitario, il quale, come è noto, vincola gli Stati
                 della norma censurata ai criteri di delega invocati   membri all’attuazione  delle direttive, lasciandoli
                 dal rimettente.”.                              liberi di  scegliere  la  forma  e  i mezzi ritenuti  più
                                                                opportuni  per  raggiungere  i  risultati  prefissati
                    5.   I   contenuti   della   sentenza:   le   (salvo che per le norme direttamente applicabili).”.
                        conclusioni della Consulta              Precisamente,  “Il  termine  gold  plating,  tuttavia,
                                                                compare  nella  comunicazione  della  Commissione
                 Come anticipato, la Corte costituzionale ha escluso   al Parlamento  europeo,  al Consiglio, al Comitato
                 sia l’incostituzionalità dell’art. 192,  comma  2   economico  e  sociale europeo  e  al Comitato delle
                 D.Lgs. n. 50/2016 per vizio di eccesso di delega,   Regioni,  dell’8  ottobre  2010,  che  reca  delle
                 sia per la violazione del divieto di gold plating –   riflessioni  e  delle  proposte  per  il  raggiungimento
                 non  riconoscendo  a  quest’ultimo  alcuna  valenza   dell’obiettivo  di  una  legiferazione  «intelligente»,
                 prescrittiva,  né  dignità di principio generale  di   comunitaria  e  degli Stati  membri,  in grado  di
                 valenza euro-unitaria -.                       ridurre  gli  oneri  amministrativi a  carico  dei
                 Anzi,  proprio  con  riferimento  al  divieto  di  gold   cittadini e delle imprese. … Nella comunicazione si
                 plating ha fatto proprie le considerazioni espresse   precisa che «il termine gold-plating si riferisce alla
                 dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,   prassi  delle autorità  nazionali di regolamentare
                 confermando  che  l’obbligo  di  motivazione  –  si   oltre  i  requisiti  imposti  dalla  legislazione  UE,  in
                 direbbe  “rafforzata”  o  “in  concreto”  –  imposto   sede di recepimento o di attuazione in uno Stato
                 all’Amministrazione  dalla  norma  stessa  è  proprio   membro».”.
                 espressione  del bilanciamento  degli  interessi
                 pubblici e privati, omaggiando i valori costituzionali   Secondo  la  Consulta,  “nel  nostro  ordinamento  il
                 di trasparenza  e  buon  andamento  della pubblica   divieto di gold  plating  è  stato  introdotto  dall’art.
                 Amministrazione  e,  infine,  si  pone  a  tutela  del   15, comma 2, lettera b), della legge 12 novembre
                 principio generale di libera concorrenza – del quale   2011,  n.  183,  recante  «Disposizioni  per  la
                 l’affidamento in house costituisce eccezione -.  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
                                                                Stato. (Legge di stabilità 2012)», con l’inserimento
                 Tale  norma  –  raccogliendo  l’esito  dell’analisi   nell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
                 giuridica svolta dalla ricorrente – si pone, poi, in   (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno
                 continuità con la legislazione nazionale precedente,   2005), dei commi 24-bis, ter e quater. … “.
                 che impongono l’obbligo motivazionale per le scelte
                 che hanno effetti sul mercato degli appalti pubblici.  Quindi, più propriamente,  “da  tali disposizioni
                 In particolare, la Corte costituzionale anticipa che:   emerge  con  chiarezza  che  la  ratio  del  divieto,
                 “la questione – che ripropone sotto l’angolo visuale   assurto  a  criterio direttivo nella legge  delega  n.
                 del vizio di delega, il noto dibattito, particolarmente   11  del 2016,  è quella di impedire  l’introduzione,
                 vivo nella giurisprudenza  amministrativa, sulla   in via legislativa, di oneri amministrativi e tecnici,
                 natura generale o eccezionale dell’affidamento in   ulteriori rispetto a  quelli previsti dalla normativa
                 house – non è fondata in relazione ad entrambi i   comunitaria, che riducano la concorrenza in danno
                 parametri interposti dedotti.”: la stessa Consulta,   delle imprese e dei cittadini, mentre è evidente che
                 quindi,  preannuncia  la  “portata  generale”  delle   la norma censurata si rivolge all’amministrazione e
                 considerazioni che  si appresta  ad  esprimere  in   segue una direttrice proconcorrenziale, in quanto è
                 relazione agli affidamenti in house.           volta ad allargare il ricorso al mercato.”.
                 All’affermazione così solenne, segue l’analisi delle

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