Page 44 - MediAppalti, Anno X - N. 3
P. 44
Mediappalti Il Punto
2014/24/UE non osta ad una norma nazionale (l’art. censure proposte, a cominciare da quella inerente
192, comma 2, del codice dei contratti pubblici) il divieto di gold plating.
che subordina la conclusione di un’operazione In relazione a tale netta asserzione del Giudice
interna (cosiddetto affidamento in house) rimettente la Corte ritiene di premettere che il
all’impossibilità di procedere all’aggiudicazione problema così sollevato sembra “perdere quota”
di un appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, ove si consideri che tale divieto – pur se inserito
da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei nella legge delega per l’attuazione delle direttive
vantaggi per la collettività specificamente connessi comunitarie in materia di contratti pubblici – “è
al ricorso all’operazione interna. Alla luce di tale imposto da tale criterio direttivo e dalle norme da
esplicita presa di posizione della Corte di giustizia, esso richiamate, ma non è un principio di diritto
sarebbe ancora più evidente la non contrarietà comunitario, il quale, come è noto, vincola gli Stati
della norma censurata ai criteri di delega invocati membri all’attuazione delle direttive, lasciandoli
dal rimettente.”. liberi di scegliere la forma e i mezzi ritenuti più
opportuni per raggiungere i risultati prefissati
5. I contenuti della sentenza: le (salvo che per le norme direttamente applicabili).”.
conclusioni della Consulta Precisamente, “Il termine gold plating, tuttavia,
compare nella comunicazione della Commissione
Come anticipato, la Corte costituzionale ha escluso al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
sia l’incostituzionalità dell’art. 192, comma 2 economico e sociale europeo e al Comitato delle
D.Lgs. n. 50/2016 per vizio di eccesso di delega, Regioni, dell’8 ottobre 2010, che reca delle
sia per la violazione del divieto di gold plating – riflessioni e delle proposte per il raggiungimento
non riconoscendo a quest’ultimo alcuna valenza dell’obiettivo di una legiferazione «intelligente»,
prescrittiva, né dignità di principio generale di comunitaria e degli Stati membri, in grado di
valenza euro-unitaria -. ridurre gli oneri amministrativi a carico dei
Anzi, proprio con riferimento al divieto di gold cittadini e delle imprese. … Nella comunicazione si
plating ha fatto proprie le considerazioni espresse precisa che «il termine gold-plating si riferisce alla
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prassi delle autorità nazionali di regolamentare
confermando che l’obbligo di motivazione – si oltre i requisiti imposti dalla legislazione UE, in
direbbe “rafforzata” o “in concreto” – imposto sede di recepimento o di attuazione in uno Stato
all’Amministrazione dalla norma stessa è proprio membro».”.
espressione del bilanciamento degli interessi
pubblici e privati, omaggiando i valori costituzionali Secondo la Consulta, “nel nostro ordinamento il
di trasparenza e buon andamento della pubblica divieto di gold plating è stato introdotto dall’art.
Amministrazione e, infine, si pone a tutela del 15, comma 2, lettera b), della legge 12 novembre
principio generale di libera concorrenza – del quale 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la
l’affidamento in house costituisce eccezione -. formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilità 2012)», con l’inserimento
Tale norma – raccogliendo l’esito dell’analisi nell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
giuridica svolta dalla ricorrente – si pone, poi, in (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno
continuità con la legislazione nazionale precedente, 2005), dei commi 24-bis, ter e quater. … “.
che impongono l’obbligo motivazionale per le scelte
che hanno effetti sul mercato degli appalti pubblici. Quindi, più propriamente, “da tali disposizioni
In particolare, la Corte costituzionale anticipa che: emerge con chiarezza che la ratio del divieto,
“la questione – che ripropone sotto l’angolo visuale assurto a criterio direttivo nella legge delega n.
del vizio di delega, il noto dibattito, particolarmente 11 del 2016, è quella di impedire l’introduzione,
vivo nella giurisprudenza amministrativa, sulla in via legislativa, di oneri amministrativi e tecnici,
natura generale o eccezionale dell’affidamento in ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa
house – non è fondata in relazione ad entrambi i comunitaria, che riducano la concorrenza in danno
parametri interposti dedotti.”: la stessa Consulta, delle imprese e dei cittadini, mentre è evidente che
quindi, preannuncia la “portata generale” delle la norma censurata si rivolge all’amministrazione e
considerazioni che si appresta ad esprimere in segue una direttrice proconcorrenziale, in quanto è
relazione agli affidamenti in house. volta ad allargare il ricorso al mercato.”.
All’affermazione così solenne, segue l’analisi delle
44