Page 38 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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                 Gli affidamenti in house sono lesivi della

                 concorrenza? La Consulta impone una

                 riflessione e, soprattutto, ricorda

                 l’obbligo di motivazione                                                     IL

                                                                                            PUN
                                                                                            TO
                 di Emanuela Pellicciotti










                    Premesse                                    costituzionalmente  tutelati,  in  primis  quello  della
                                                                trasparenza dell’azione amministrativa e, subito a
                 Gli  affidamenti  in  house  devono  essere  motivati   seguire, quello sulla libertà di iniziativa economica
                 in  ordine  al  mancato  ricorso  al  mercato:  questo   –  si  potrebbe  aggiungere  anche  l’obbligo  di
                 è il principio confermato dalla Corte costituzionale   adeguamento ai principi comunitari, in particolare
                 con  la sentenza  n.  100/2020.  Quali orizzonti   quello della libertà di concorrenza -.
                 potrebbe aprire tale interpretazione? È il tramonto   Nello  specifico,  la  Consulta  ha  dichiarato  che  la
                 delle  società  in  house,  o  solo  un  avvertimento  a   citata disposizione del Codice appalti non è viziata
                 ben considerare quanto prescritto dagli articoli 1,   da  eccesso  di  delega,  rispetto  a  quanto  previsto
                 comma 2 e 4, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175?    dall’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge-delega n.
                                                                11/2016 – non risultando l’obbligo di valutazione
                                                                della “convenienza/razionalità in concreto” imposta
                   1.  La sentenza della Consulta n. 100/2020:   all’Amministrazione, in contrasto con il c.d. “divieto
                       prime riflessioni e reazioni             di gold plating”.

                 La  Corte  costituzionale  con  la  sentenza  n.  100   La sentenza in commento, dunque, non ha carattere
                 del 27 maggio – 3 giugno 2020 si è pronunciata   particolarmente innovativo, né interpretativo, ma
                 sulla  questione  ad  essa  rimessa  dal  Tribunale   senz’altro  si  distingue  per  aver  confermato  con
                 Amministrativo  Regionale  per  la  Liguria,  Sez.  II,   nitore  un  principio  forse  sin  troppo  dimenticato,
                 con l’ordinanza 15 novembre 2018, n. 886.      nell’ambito  degli  appalti  pubblici,  in  nome  –
                 Il  T.A.R.  Liguria,  aveva  sollevato  la  questione  di   dapprima - della “speditezza” negli affidamenti e
                 legittimità costituzionale dell’art.  192,  comma  2,   – poi - della “semplificazione” degli stessi.
                 del  D.Lgs.  n.  50  del  2016  (il  “Codice  appalti”),   Nella  presente  analisi,  dunque,  ci  si  propone  di
                 nella  parte  in  cui  si impone  alle  pubbliche   ripercorrere i passaggi motivazionali della sentenza
                 Amministrazioni,  qualora  intendano  affidare  in   in esame,  cercando  di proiettarne  l’immagine
                 house servizi disponibili sul mercato in regime di   su  uno  schermo  più ampio,  ed  ipotizzando il
                 concorrenza,  di esplicitare  le motivazioni di tale   diffondersi  dei  principi  enunciati  nelle  difese
                 scelta  –  in  particolare,  chiarendo  “in  concreto”  i   delle  parti  e  nelle  considerazioni  della  Corte,  in
                 motivi del mancato ricorso al mercato -.       generale, a tutti gli affidamenti in house a favore
                 All’esito  della  disamina,  la  Consulta  conferma  la   delle società partecipate.
                 legittimità  costituzionale della norma  censurata,
                 ritenendo che l’obbligo di motivazione sulle ragioni   Questo  esercizio  –  si  immagina  –  potrà  tornare
                 del mancato ricorso al mercato – imposto, appunto,   utile per  la  lettura  orientata  delle  annunciate
                 dall’art. 192, comma 2 del Codice appalti per gli   “semplificazioni” normative che – sempre restando
                 affidamenti in house -, sia rispondente ad interessi   ai  rumors  di  stampa  –  dedicano  ampio  spazio

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