Page 38 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Mediappalti Il Punto
Gli affidamenti in house sono lesivi della
concorrenza? La Consulta impone una
riflessione e, soprattutto, ricorda
l’obbligo di motivazione IL
PUN
TO
di Emanuela Pellicciotti
Premesse costituzionalmente tutelati, in primis quello della
trasparenza dell’azione amministrativa e, subito a
Gli affidamenti in house devono essere motivati seguire, quello sulla libertà di iniziativa economica
in ordine al mancato ricorso al mercato: questo – si potrebbe aggiungere anche l’obbligo di
è il principio confermato dalla Corte costituzionale adeguamento ai principi comunitari, in particolare
con la sentenza n. 100/2020. Quali orizzonti quello della libertà di concorrenza -.
potrebbe aprire tale interpretazione? È il tramonto Nello specifico, la Consulta ha dichiarato che la
delle società in house, o solo un avvertimento a citata disposizione del Codice appalti non è viziata
ben considerare quanto prescritto dagli articoli 1, da eccesso di delega, rispetto a quanto previsto
comma 2 e 4, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175? dall’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge-delega n.
11/2016 – non risultando l’obbligo di valutazione
della “convenienza/razionalità in concreto” imposta
1. La sentenza della Consulta n. 100/2020: all’Amministrazione, in contrasto con il c.d. “divieto
prime riflessioni e reazioni di gold plating”.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 100 La sentenza in commento, dunque, non ha carattere
del 27 maggio – 3 giugno 2020 si è pronunciata particolarmente innovativo, né interpretativo, ma
sulla questione ad essa rimessa dal Tribunale senz’altro si distingue per aver confermato con
Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. II, nitore un principio forse sin troppo dimenticato,
con l’ordinanza 15 novembre 2018, n. 886. nell’ambito degli appalti pubblici, in nome –
Il T.A.R. Liguria, aveva sollevato la questione di dapprima - della “speditezza” negli affidamenti e
legittimità costituzionale dell’art. 192, comma 2, – poi - della “semplificazione” degli stessi.
del D.Lgs. n. 50 del 2016 (il “Codice appalti”), Nella presente analisi, dunque, ci si propone di
nella parte in cui si impone alle pubbliche ripercorrere i passaggi motivazionali della sentenza
Amministrazioni, qualora intendano affidare in in esame, cercando di proiettarne l’immagine
house servizi disponibili sul mercato in regime di su uno schermo più ampio, ed ipotizzando il
concorrenza, di esplicitare le motivazioni di tale diffondersi dei principi enunciati nelle difese
scelta – in particolare, chiarendo “in concreto” i delle parti e nelle considerazioni della Corte, in
motivi del mancato ricorso al mercato -. generale, a tutti gli affidamenti in house a favore
All’esito della disamina, la Consulta conferma la delle società partecipate.
legittimità costituzionale della norma censurata,
ritenendo che l’obbligo di motivazione sulle ragioni Questo esercizio – si immagina – potrà tornare
del mancato ricorso al mercato – imposto, appunto, utile per la lettura orientata delle annunciate
dall’art. 192, comma 2 del Codice appalti per gli “semplificazioni” normative che – sempre restando
affidamenti in house -, sia rispondente ad interessi ai rumors di stampa – dedicano ampio spazio
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