Page 46 - MediAppalti, Anno X - N. 3
P. 46
Mediappalti Il Punto
di società a partecipazione pubblica), che reca la imposta – e, dunque, non è costituzionalmente
rubrica «oneri di motivazione analitica», manifesta obbligata, ai sensi del primo comma dell’art. 117
la stessa cautela verso la costituzione e l’acquisto Cost., come sostenuto dallo Stato –, ma neppure
di partecipazioni di società pubbliche (comprese si pone in contrasto … con la citata normativa
quelle in house), prevedendo, nella sua versione comunitaria, che, in quanto diretta a favorire
attuale, che «l’atto deliberativo di costituzione l’assetto concorrenziale del mercato, costituisce
di una società a partecipazione pubblica … deve solo un minimo inderogabile per gli Stati membri.
essere analiticamente motivato …, evidenziando, È infatti innegabile l’esistenza di un “margine di
altresì, le ragioni e le finalità che giustificano apprezzamento” del legislatore nazionale rispetto
tale scelta, anche sul piano della convenienza a princìpi di tutela, minimi ed indefettibili, stabiliti
economica e della sostenibilità finanziaria, nonché dall’ordinamento comunitario con riguardo ad un
di gestione diretta o esternalizzata del servizio valore ritenuto meritevole di specifica protezione,
affidato». Si tratta di una scelta di fondo già quale la tutela della concorrenza “nel” mercato e
vagliata da questa Corte, che – con specifico “per” il mercato» (sentenza n. 325 del 2010; nello
riferimento alle condizioni allora poste dall’art. 23- stesso senso, sentenza n. 46 del 2013).”.
bis del d.l. n. 112 del 2008, ma con affermazioni
estensibili anche al caso odierno – ha osservato: Resta, in conclusione, l’”avviso ai naviganti”: “si
«siffatte ulteriori condizioni … si risolvono in una deve dunque concludere che la specificazione
restrizione delle ipotesi in cui è consentito il ricorso introdotta dal legislatore delegato è riconducibile
alla gestione in house del servizio e, quindi, della all’esercizio dei normali margini di discrezionalità
possibilità di derogare alla regola comunitaria ad esso spettanti nell’attuazione del criterio di
concorrenziale dell’affidamento del servizio delega, ne rispetta la ratio ed è coerente con il
stesso mediante gara pubblica. Ciò comporta, quadro normativo di riferimento (tra le tante,
evidentemente, un’applicazione più estesa di sentenze n. 10 del 2018, n. 59 del 2016, n. 146 e
detta regola comunitaria, quale conseguenza di n. 98 del 2015, e n. 119 del 2013).”.
una precisa scelta del legislatore italiano. Tale Ed ora, anche dal Decreto Semplificazioni, si
scelta, proprio perché reca una disciplina pro attendono i riscontri ed i nuovi capitoli di questa
concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto storia degli affidamenti in house: un po’ avventura
richiesto dal diritto comunitario, non è da questo ed un po’ romanzo paradigmatico dei tempi.
46