Page 46 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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                 di società a partecipazione pubblica), che reca la   imposta  –  e,  dunque,  non  è  costituzionalmente
                 rubrica «oneri di motivazione analitica», manifesta   obbligata, ai sensi del primo comma dell’art. 117
                 la stessa cautela verso la costituzione e l’acquisto   Cost., come sostenuto dallo Stato –, ma neppure
                 di  partecipazioni  di  società  pubbliche  (comprese   si pone  in contrasto  … con  la citata  normativa
                 quelle in house), prevedendo, nella sua versione   comunitaria,  che,  in  quanto  diretta  a  favorire
                 attuale,  che  «l’atto  deliberativo  di  costituzione   l’assetto  concorrenziale  del  mercato,  costituisce
                 di una  società  a  partecipazione  pubblica … deve   solo un minimo inderogabile per gli Stati membri.
                 essere  analiticamente  motivato  …, evidenziando,   È infatti innegabile l’esistenza  di un  “margine  di
                 altresì,  le  ragioni  e  le  finalità  che  giustificano   apprezzamento” del legislatore nazionale rispetto
                 tale  scelta,  anche  sul  piano  della  convenienza   a princìpi di tutela, minimi ed indefettibili, stabiliti
                 economica e della sostenibilità finanziaria, nonché   dall’ordinamento  comunitario  con  riguardo  ad  un
                 di gestione  diretta  o esternalizzata  del servizio   valore ritenuto meritevole di specifica protezione,
                 affidato».  Si  tratta  di  una  scelta  di  fondo  già   quale la tutela della concorrenza “nel” mercato e
                 vagliata  da  questa  Corte,  che  –  con  specifico   “per” il mercato» (sentenza n. 325 del 2010; nello
                 riferimento alle condizioni allora poste dall’art. 23-  stesso senso, sentenza n. 46 del 2013).”.
                 bis del d.l. n. 112 del 2008, ma con affermazioni
                 estensibili anche al caso odierno – ha osservato:   Resta,  in  conclusione,  l’”avviso  ai naviganti”:  “si
                 «siffatte ulteriori condizioni … si risolvono in una   deve  dunque  concludere  che  la  specificazione
                 restrizione delle ipotesi in cui è consentito il ricorso   introdotta  dal legislatore  delegato  è  riconducibile
                 alla gestione in house del servizio e, quindi, della   all’esercizio dei normali margini di discrezionalità
                 possibilità  di derogare  alla regola  comunitaria   ad  esso  spettanti  nell’attuazione  del criterio di
                 concorrenziale   dell’affidamento   del   servizio   delega,  ne  rispetta  la  ratio  ed  è  coerente  con  il
                 stesso mediante gara  pubblica. Ciò comporta,   quadro  normativo  di riferimento  (tra  le  tante,
                 evidentemente,  un’applicazione  più estesa  di   sentenze n. 10 del 2018, n. 59 del 2016, n. 146 e
                 detta  regola  comunitaria,  quale  conseguenza  di   n. 98 del 2015, e n. 119 del 2013).”.
                 una  precisa  scelta  del  legislatore  italiano.  Tale   Ed  ora,  anche  dal  Decreto  Semplificazioni,  si
                 scelta,  proprio  perché  reca  una  disciplina  pro   attendono i riscontri ed i nuovi capitoli di questa
                 concorrenziale  più rigorosa  rispetto  a  quanto   storia degli affidamenti in house: un po’ avventura
                 richiesto dal diritto comunitario, non è da questo   ed un po’ romanzo paradigmatico dei tempi.







































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