Page 37 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 gravi  illeciti  professionali  tali  da  rendere  dubbia   stazione appaltante,  al piano astratto  di una
                 l’affidabilità  dell’impresa.  Il  Consiglio  di  Stato  ha   illiceità meramente formale e presunta, operante
                 evidenziato  i contrapposti  interessi  che  vengono   de jure>>.
                 in  rilievo  nell’applicazione  della  disciplina degli   Per il Consiglio Stato, dunque, si ravvisa la necessità
                 obblighi dichiarativi  delle  imprese  e  la  necessità,   di  una  puntuale  perimetrazione  della  portata  (e
                 ai fini della applicazione della stessa, di sciogliere   dei  limiti)  degli  obblighi  informativi  <<Sui  quali
                 la  questione  degli  effetti                                       si scaricano, con evidente
                 della      dichiarazione                                            tensione,   opposti   e
                 rispetto  al  suo  contenuto    il Consiglio Stato, in tema di      rilevanti  interessi:  da  un
                 (di   informazioni   false,   grave illecito professionale,         lato quello di estromettere
                 fuorvianti o semplicemente    ha ravvisato la necessità di          senz’altro  dalla gara  i
                 omesse).                     una puntuale perimetrazione            soggetti non affidabili sotto
                                             della portata (e dei limiti) degli      il  profilo  della  integrità
                 Ad  avviso  del  Consiglio                                          morale,  della  correttezza
                 di  Stato,  si  tratta,  così   obblighi informativi <<Sui quali    professionale,     della
                 acquisito,  di  <<obbligo     si scaricano, con evidente            credibilità  imprenditoriale
                 essenzia lmente              tensione, opposti e rilevanti          e  della  lealtà  operativa;
                 strumentale,   finalizzato   interessi: da un lato quello di        dall’altro,  quello di non
                 (solo)  a   mettere  in      estromettere senz’altro dalla          indebolire la garanzia della
                 condizione  la  stazione     gara i soggetti non affidabili         massima partecipazione  e
                 appaltante  di conoscere     sotto il profilo della integrità       di non compromettere  la
                 tutte le circostanze rilevanti                                      necessaria  certezza  sulle
                 per  l’apprezzamento  dei      morale, della correttezza            regole di condotta imposte
                 requisiti di moralità  e    professionale, della credibilità        agli operatori  economici,
                 meritevolezza  soggettiva:   imprenditoriale e della lealtà         presidiate  dalla  severa
                 non obbligo fine a se stesso,   operativa; dall’altro, quello       sanzione espulsiva>>.
                 ma  servente.  Nondimeno,    di non indebolire la garanzia
                 la sua (distinta) previsione   della massima partecipazione
                 come  (specifico,  legittimo   e di non compromettere la
                 ed  autonomo)  motivo di       necessaria certezza sulle
                 esclusione  testimonia (ad   regole di condotta imposte agli
                 onta  della,  non  decisiva,
                 scissione  della  lettera  c)   operatori economici, presidiate
                 e  della successiva  lettera     dalla severa sanzione
                 c-bis) da  ultimo  operata   espulsiva>> (ordinanza 9 aprile
                 dal  d.l.  n.  135  del  2018,       2020, n. 2332).
                 convertito dalla l. n. 12 del
                 2019) della sua attitudine
                 a  concretare,  in  sé,  una  forma  di  grave  illecito
                 professionale: nel qual caso, il necessario nesso di
                 strumentalità rispetto alle valutazioni rimesse alla
                 stazione appaltante finisce per dislocarsi dal piano
                 del concreto  apprezzamento  delle circostanze  di
                 fatto,  rimesso  alla  mediazione  valutativa  della















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