Page 37 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Il Punto Mediappalti
gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia stazione appaltante, al piano astratto di una
l’affidabilità dell’impresa. Il Consiglio di Stato ha illiceità meramente formale e presunta, operante
evidenziato i contrapposti interessi che vengono de jure>>.
in rilievo nell’applicazione della disciplina degli Per il Consiglio Stato, dunque, si ravvisa la necessità
obblighi dichiarativi delle imprese e la necessità, di una puntuale perimetrazione della portata (e
ai fini della applicazione della stessa, di sciogliere dei limiti) degli obblighi informativi <<Sui quali
la questione degli effetti si scaricano, con evidente
della dichiarazione tensione, opposti e
rispetto al suo contenuto il Consiglio Stato, in tema di rilevanti interessi: da un
(di informazioni false, grave illecito professionale, lato quello di estromettere
fuorvianti o semplicemente ha ravvisato la necessità di senz’altro dalla gara i
omesse). una puntuale perimetrazione soggetti non affidabili sotto
della portata (e dei limiti) degli il profilo della integrità
Ad avviso del Consiglio morale, della correttezza
di Stato, si tratta, così obblighi informativi <<Sui quali professionale, della
acquisito, di <<obbligo si scaricano, con evidente credibilità imprenditoriale
essenzia lmente tensione, opposti e rilevanti e della lealtà operativa;
strumentale, finalizzato interessi: da un lato quello di dall’altro, quello di non
(solo) a mettere in estromettere senz’altro dalla indebolire la garanzia della
condizione la stazione gara i soggetti non affidabili massima partecipazione e
appaltante di conoscere sotto il profilo della integrità di non compromettere la
tutte le circostanze rilevanti necessaria certezza sulle
per l’apprezzamento dei morale, della correttezza regole di condotta imposte
requisiti di moralità e professionale, della credibilità agli operatori economici,
meritevolezza soggettiva: imprenditoriale e della lealtà presidiate dalla severa
non obbligo fine a se stesso, operativa; dall’altro, quello sanzione espulsiva>>.
ma servente. Nondimeno, di non indebolire la garanzia
la sua (distinta) previsione della massima partecipazione
come (specifico, legittimo e di non compromettere la
ed autonomo) motivo di necessaria certezza sulle
esclusione testimonia (ad regole di condotta imposte agli
onta della, non decisiva,
scissione della lettera c) operatori economici, presidiate
e della successiva lettera dalla severa sanzione
c-bis) da ultimo operata espulsiva>> (ordinanza 9 aprile
dal d.l. n. 135 del 2018, 2020, n. 2332).
convertito dalla l. n. 12 del
2019) della sua attitudine
a concretare, in sé, una forma di grave illecito
professionale: nel qual caso, il necessario nesso di
strumentalità rispetto alle valutazioni rimesse alla
stazione appaltante finisce per dislocarsi dal piano
del concreto apprezzamento delle circostanze di
fatto, rimesso alla mediazione valutativa della
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