Page 36 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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                 rilevanti  interessi:  da  un  lato  quello  di  escludere   il  problema  di  conferire  determinatezza  e
                 dalla  competizione  concorrenziale  quei  soggetti   concretezza  all’elemento  normativo  della
                 che si sono resi protagonisti di episodi o vicende   fattispecie,   per   individuare   con   precisione
                 tali da lederne la moralità professionale e, quindi,   le  condizioni  per  considerare  giuridicamente
                 l’affidabilità; dall’altro, quello di preservare in ogni   dovuta l’informazione.
                 caso  il principio di  massima  partecipazione  non
                 appesantendo oltremodo gli oneri partecipativi per   Il rischio che l’ampio potere discrezionale attribuito
                 i concorrenti  che  rischiano  di doversi  cimentare   all’amministrazione  sulla valutazione  dei gravi
                 in una vera e propria corsa ad ostacoli per poter   illeciti professionali incida sui principi costituzionali
                 aspirare  all’aggiudicazione  di un  commessa   posti a tutela della difesa sembra piuttosto alto dal
                 pubblica.                                      momento che si introduce un regime più restrittivo
                                                                suscettibile  di  anticipare  gli  effetti  pregiudizievoli
                 L’equilibrio  tra  questi  due  interessi  va  garantito   del giudicato penale, civile o amministrativo.
                 da  una  acquisizione  del  principio  di  tipicità  dei
                 motivi  di  esclusione  (espressamente  scolpito   Sotto  questo  ultimo  profilo,  non  c’è  dubbio  che
                 all’art.  83,  comma  8  del  Codice)  non  limitato  al   l’attuale  disciplina  normativa  abbia  conferito
                 profilo (di ordine formale) della mera preclusione   maggiore  indeterminatezza  della  categoria  del
                 alla  introduzione  di  fattispecie  escludenti  non   ‘grave  illecito  professionale’,  nulla  precisando  in
                 normativamente prefigurate (c.d. numerus clausus),   merito  a  quali  possano  essere  le  ipotesi  di  gravi
                 ma  esteso  al  profilo  (di  ordine  sostanziale)  della   illeciti  professionali  idonei  a  mettere  in  dubbio
                 sufficiente  tipizzazione,  in  termini  di  tassatività,   l’integrità  o  affidabilità  dell’operatore,  e  quindi
                 determinatezza  e ragionevole  prevedibilità  delle   causarne  l’esclusione; ipotesi, che,  logicamente,
                 regole operative e dei doveri informativi.     dovrebbero essere ulteriori rispetto alle fattispecie
                                                                di cui alle nuove lettere c-bis e c-ter.
                 È un problema che si pone, in modo particolare,
                 per le omissioni dichiarative                                     In     effetti    l’attuale
                 (ovvero      per       le                                         assetto  normativo   pare
                 dichiarazioni   reticenti):   Il rischio che l’ampio potere       essere     eccessivamente
                 per   le   quali   occorre      discrezionale attribuito          penalizzante per le imprese
                 distinguere  il  mero  (e  non   all’amministrazione sulla        che  aspirano  a  concorrere
                 rilevante)  nihil  dicere  (che,   valutazione dei gravi illeciti   nei  pubblici appalti,  poiché
                 al più, legittima  la stazione   professionali incida sui         da  un  lato,  come  sopra
                 appaltante  a  dimostrare,                                        accennato,   sembrerebbe
                 con  mezzi adeguati,  “che       principi costituzionali          sussistere  una  evidente
                 l’operatore  economico si      posti a tutela della difesa        compressione delle garanzie
                 è  reso colpevole di gravi     sembra piuttosto alto dal          costituzionali  poste   a
                 illeciti  professionali”,  diversi   momento che si introduce     presidio del diritto di difesa,
                 dalla  carenza  dichiarativa,   un regime più restrittivo         dall’altro,  la necessità  per
                 idonei “a  rendere  dubbia la   suscettibile di anticipare        le imprese  di dichiarare
                 sua  integrità  o  affidabilità”)   gli effetti pregiudizievoli del   ogni  vicenda  pregressa
                 dal   non   dicere  quod       giudicato penale, civile o         pena  l’esclusione  in  caso
                 debetur  (che,  postulando                                        di  dichiarazione  omessa
                 la  violazione  di  un  dovere      amministrativo.               o reticente  pone  in capo
                 giuridico   di   parlare,                                         ai  concorrenti  un  onere
                 giustifica di per sé – cioè in                                    piuttosto  gravoso  ai  fini
                 quanto  illecito  professionale  in  sé  considerato  –   della partecipazione alla gara.
                 l’operatività, in chiave sanzionatoria, della misura
                 espulsiva).                                    Non è un caso se la quinta Sezione del Consiglio di
                                                                Stato ha rimesso all’Adunanza plenaria (ordinanza
                 Chiaro, in tal senso, il riferimento al comportamento   9  aprile  2020,  n.  2332)  l’interpretazione  dell’art.
                 dell’operatore  che  abbia  omesso  le  informazioni   80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016 in
                 dovute  ai  fini  del  corretto  svolgimento  della   tema  di dichiarazioni, rese  per  la partecipazione
                 procedura (cfr. lettera c-bis): che pone, peraltro,   alle procedure  di evidenza  pubblica, relative  a

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