Page 36 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Mediappalti Il Punto
rilevanti interessi: da un lato quello di escludere il problema di conferire determinatezza e
dalla competizione concorrenziale quei soggetti concretezza all’elemento normativo della
che si sono resi protagonisti di episodi o vicende fattispecie, per individuare con precisione
tali da lederne la moralità professionale e, quindi, le condizioni per considerare giuridicamente
l’affidabilità; dall’altro, quello di preservare in ogni dovuta l’informazione.
caso il principio di massima partecipazione non
appesantendo oltremodo gli oneri partecipativi per Il rischio che l’ampio potere discrezionale attribuito
i concorrenti che rischiano di doversi cimentare all’amministrazione sulla valutazione dei gravi
in una vera e propria corsa ad ostacoli per poter illeciti professionali incida sui principi costituzionali
aspirare all’aggiudicazione di un commessa posti a tutela della difesa sembra piuttosto alto dal
pubblica. momento che si introduce un regime più restrittivo
suscettibile di anticipare gli effetti pregiudizievoli
L’equilibrio tra questi due interessi va garantito del giudicato penale, civile o amministrativo.
da una acquisizione del principio di tipicità dei
motivi di esclusione (espressamente scolpito Sotto questo ultimo profilo, non c’è dubbio che
all’art. 83, comma 8 del Codice) non limitato al l’attuale disciplina normativa abbia conferito
profilo (di ordine formale) della mera preclusione maggiore indeterminatezza della categoria del
alla introduzione di fattispecie escludenti non ‘grave illecito professionale’, nulla precisando in
normativamente prefigurate (c.d. numerus clausus), merito a quali possano essere le ipotesi di gravi
ma esteso al profilo (di ordine sostanziale) della illeciti professionali idonei a mettere in dubbio
sufficiente tipizzazione, in termini di tassatività, l’integrità o affidabilità dell’operatore, e quindi
determinatezza e ragionevole prevedibilità delle causarne l’esclusione; ipotesi, che, logicamente,
regole operative e dei doveri informativi. dovrebbero essere ulteriori rispetto alle fattispecie
di cui alle nuove lettere c-bis e c-ter.
È un problema che si pone, in modo particolare,
per le omissioni dichiarative In effetti l’attuale
(ovvero per le assetto normativo pare
dichiarazioni reticenti): Il rischio che l’ampio potere essere eccessivamente
per le quali occorre discrezionale attribuito penalizzante per le imprese
distinguere il mero (e non all’amministrazione sulla che aspirano a concorrere
rilevante) nihil dicere (che, valutazione dei gravi illeciti nei pubblici appalti, poiché
al più, legittima la stazione professionali incida sui da un lato, come sopra
appaltante a dimostrare, accennato, sembrerebbe
con mezzi adeguati, “che principi costituzionali sussistere una evidente
l’operatore economico si posti a tutela della difesa compressione delle garanzie
è reso colpevole di gravi sembra piuttosto alto dal costituzionali poste a
illeciti professionali”, diversi momento che si introduce presidio del diritto di difesa,
dalla carenza dichiarativa, un regime più restrittivo dall’altro, la necessità per
idonei “a rendere dubbia la suscettibile di anticipare le imprese di dichiarare
sua integrità o affidabilità”) gli effetti pregiudizievoli del ogni vicenda pregressa
dal non dicere quod giudicato penale, civile o pena l’esclusione in caso
debetur (che, postulando di dichiarazione omessa
la violazione di un dovere amministrativo. o reticente pone in capo
giuridico di parlare, ai concorrenti un onere
giustifica di per sé – cioè in piuttosto gravoso ai fini
quanto illecito professionale in sé considerato – della partecipazione alla gara.
l’operatività, in chiave sanzionatoria, della misura
espulsiva). Non è un caso se la quinta Sezione del Consiglio di
Stato ha rimesso all’Adunanza plenaria (ordinanza
Chiaro, in tal senso, il riferimento al comportamento 9 aprile 2020, n. 2332) l’interpretazione dell’art.
dell’operatore che abbia omesso le informazioni 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016 in
dovute ai fini del corretto svolgimento della tema di dichiarazioni, rese per la partecipazione
procedura (cfr. lettera c-bis): che pone, peraltro, alle procedure di evidenza pubblica, relative a
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