Page 43 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 (quando  non  imposto) dalla salvaguardia  di   dallo spiegare perché si è deciso di non aprire il
                 interessi e valori costituzionali.”.           confronto con il mercato.”.
                 Dunque, anche il citato, autorevole parere avrebbe   Conclude, quindi, che “tali «canoni interpretativi»
                 individuato, nelle norme del decreto delegato che   avrebbero   trovato   «positiva   rispondenza»
                 costituiscono un  recepimento  delle direttive,  uno   nell’art.  192,  comma  2,  del  codice  dei  contratti
                 strumento  più oneroso  del cosiddetto “minimo   pubblici,  che,  a  differenza  di  quanto  sostenuto
                 comunitario”,  non  includendovi  quella  sospettata   dal rimettente, non richiederebbe un più gravoso
                 d’illegittimità costituzionale dal TAR Liguria.  onere  motivazionale rispetto a  quello imposto
                 Dunque,  “il divieto di gold plating,  in  sede  di   dall’art. 34, comma 20, del d.l. n. 179 del 2012.
                 attuazione della delega legislativa: 1) è destinato   La  norma  censurata,  dunque,  lungi  dal
                 a  trovare  un  necessario  contemperamento  nella   concretizzare un eccesso di delega, si collocherebbe
                 tutela  di valori costituzionali preminenti,  quali   nel solco delle scelte già compiute dal legislatore,
                 l’efficienza  e  il  buon  andamento  della  pubblica   il che sarebbe logico in un’attività di codificazione
                 amministrazione,  l’ottimale impiego delle risorse   che  deve  coordinarsi  con  il  tessuto  normativo
                 pubbliche e – non ultimo – la trasparenza degli atti   preesistente.”.
                 amministrativi; 2) deve tener conto delle concrete
                 esigenze e criticità dell’ordinamento interno, come   Infine,  passando  alla  qualificazione  del  caso
                 evidenziato nell’AIR; 3) risulta comunque finalizzato   concreto e ricordando i precedenti della Consulta
                 a  garantire  l’assenza  di  ostacoli  ingiustificati  alla   nelle sentenze n.  325/2010  e n.  46/2013,
                 concorrenza  e  alla parità  di trattamento  degli   afferma che “Fermo quanto sopra dedotto, l’onere
                 operatori  presenti  nel  mercato,  non  potendo   motivazionale  in  questione  non  concreterebbe
                 essere inteso come un «rafforzamento», ancorché   alcuna  ipotesi  di  gold  plating,  perché,  come  si
                 indiretto, dei limiti  posti all’apertura al confronto   ricaverebbe dalla giurisprudenza costituzionale in
                 concorrenziale dei servizi pubblici.”.         materia di affidamenti interorganici, esso è posto
                                                                a  tutela  della  concorrenza.  …  Tale  orientamento
                 In  ordine,  poi,  alla  portata  “sistematica”  della   sarebbe  stato  confermato  dalla  successiva
                 norma  censurata  di  illegittimità  costituzionale  la   giurisprudenza costituzionale, che avrebbe ribadito
                 società ricorrente ne evidenzia, invece, la coerenza   come  l’affidamento  in  regime  di  delegazione
                 e continuità “con le scelte compiute dal legislatore a   interorganica  «costituisca  un’eccezione  rispetto
                 far tempo almeno dal 2008. Ed infatti, l’art. 23-bis,   alla  regola  generale  dell’affidamento  a  terzi
                 comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112   mediante  gara  ad  evidenza  pubblica»  e  queste
                 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la   considerazioni non  sarebbero  smentite  neppure
                 semplificazione, la competitività, la stabilizzazione   dalle  sopravvenute  direttive  2014/23/UE
                 della   finanza   pubblica   e   la   perequazione   sull’aggiudicazione  dei contratti di concessione  e
                 tributaria),  convertito,  con  modificazioni,  nella   2014/24/UE sugli appalti pubblici.”.
                 legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedeva che, nel
                 caso di affidamenti in house, «l’ente affidante deve   Infine, in limine alla decisione, la ricorrente assume
                 dare pubblicità alla scelta motivandola in base ad   che la norma censurata di legittimità costituzionale
                 un’analisi di mercato». Il successivo e a tutt’oggi   sarebbe  stata,  invece,  giudicata  compatibile con
                 vigente  art.  34,  comma  20,  del d.l.  n.  179  del   le  norme  comunitarie,  come  ben  espresso  nelle
                 2012, in materia di affidamento dei servizi pubblici   “considerazioni già  svolte dalla Corte di giustizia
                 locali  di rilevanza  economica,  in conformità  agli   dell’Unione europea,  con due recenti  pronunce
                 obblighi  di  trasparenza  e  motivazione  degli  atti   (quarta  sezione,  sentenza  3  ottobre  2019,  in
                 amministrativi, impone all’amministrazione, quale   causa C-285/18, Irgita, e nona sezione, ordinanza
                 che  sia  la  forma  di  gestione  prescelta  (evidenza   6 febbraio 2020, in cause da C-89/19 a C-91/19,
                 pubblica o affidamento diretto), di dare conto, in   Rieco  spa),  che  avrebbe  fugato  ogni  dubbio  in
                 una apposita relazione, delle ragioni che la hanno   ordine alla compatibilità comunitaria della norma
                 determinata.                                   indubbiata dal TAR Liguria.”.
                 Poiché la gestione in house si contrappone, come
                 unica alternativa, alle diverse ipotesi di ricorso al   In  conclusione, “con l’ultima sentenza  citata,
                 mercato,  sarebbe  evidente,  come  chiarito  dalla   in particolare,  la Corte  di giustizia, su  rinvio
                 giurisprudenza amministrativa, che la motivazione   pregiudiziale del Consiglio di Stato,  avrebbe
                 dell’affidamento  diretto  non  possa  prescindere   affermato che l’art. 12, paragrafo 3, della direttiva

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