Page 43 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Il Punto Mediappalti
(quando non imposto) dalla salvaguardia di dallo spiegare perché si è deciso di non aprire il
interessi e valori costituzionali.”. confronto con il mercato.”.
Dunque, anche il citato, autorevole parere avrebbe Conclude, quindi, che “tali «canoni interpretativi»
individuato, nelle norme del decreto delegato che avrebbero trovato «positiva rispondenza»
costituiscono un recepimento delle direttive, uno nell’art. 192, comma 2, del codice dei contratti
strumento più oneroso del cosiddetto “minimo pubblici, che, a differenza di quanto sostenuto
comunitario”, non includendovi quella sospettata dal rimettente, non richiederebbe un più gravoso
d’illegittimità costituzionale dal TAR Liguria. onere motivazionale rispetto a quello imposto
Dunque, “il divieto di gold plating, in sede di dall’art. 34, comma 20, del d.l. n. 179 del 2012.
attuazione della delega legislativa: 1) è destinato La norma censurata, dunque, lungi dal
a trovare un necessario contemperamento nella concretizzare un eccesso di delega, si collocherebbe
tutela di valori costituzionali preminenti, quali nel solco delle scelte già compiute dal legislatore,
l’efficienza e il buon andamento della pubblica il che sarebbe logico in un’attività di codificazione
amministrazione, l’ottimale impiego delle risorse che deve coordinarsi con il tessuto normativo
pubbliche e – non ultimo – la trasparenza degli atti preesistente.”.
amministrativi; 2) deve tener conto delle concrete
esigenze e criticità dell’ordinamento interno, come Infine, passando alla qualificazione del caso
evidenziato nell’AIR; 3) risulta comunque finalizzato concreto e ricordando i precedenti della Consulta
a garantire l’assenza di ostacoli ingiustificati alla nelle sentenze n. 325/2010 e n. 46/2013,
concorrenza e alla parità di trattamento degli afferma che “Fermo quanto sopra dedotto, l’onere
operatori presenti nel mercato, non potendo motivazionale in questione non concreterebbe
essere inteso come un «rafforzamento», ancorché alcuna ipotesi di gold plating, perché, come si
indiretto, dei limiti posti all’apertura al confronto ricaverebbe dalla giurisprudenza costituzionale in
concorrenziale dei servizi pubblici.”. materia di affidamenti interorganici, esso è posto
a tutela della concorrenza. … Tale orientamento
In ordine, poi, alla portata “sistematica” della sarebbe stato confermato dalla successiva
norma censurata di illegittimità costituzionale la giurisprudenza costituzionale, che avrebbe ribadito
società ricorrente ne evidenzia, invece, la coerenza come l’affidamento in regime di delegazione
e continuità “con le scelte compiute dal legislatore a interorganica «costituisca un’eccezione rispetto
far tempo almeno dal 2008. Ed infatti, l’art. 23-bis, alla regola generale dell’affidamento a terzi
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 mediante gara ad evidenza pubblica» e queste
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la considerazioni non sarebbero smentite neppure
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione dalle sopravvenute direttive 2014/23/UE
della finanza pubblica e la perequazione sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e
tributaria), convertito, con modificazioni, nella 2014/24/UE sugli appalti pubblici.”.
legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedeva che, nel
caso di affidamenti in house, «l’ente affidante deve Infine, in limine alla decisione, la ricorrente assume
dare pubblicità alla scelta motivandola in base ad che la norma censurata di legittimità costituzionale
un’analisi di mercato». Il successivo e a tutt’oggi sarebbe stata, invece, giudicata compatibile con
vigente art. 34, comma 20, del d.l. n. 179 del le norme comunitarie, come ben espresso nelle
2012, in materia di affidamento dei servizi pubblici “considerazioni già svolte dalla Corte di giustizia
locali di rilevanza economica, in conformità agli dell’Unione europea, con due recenti pronunce
obblighi di trasparenza e motivazione degli atti (quarta sezione, sentenza 3 ottobre 2019, in
amministrativi, impone all’amministrazione, quale causa C-285/18, Irgita, e nona sezione, ordinanza
che sia la forma di gestione prescelta (evidenza 6 febbraio 2020, in cause da C-89/19 a C-91/19,
pubblica o affidamento diretto), di dare conto, in Rieco spa), che avrebbe fugato ogni dubbio in
una apposita relazione, delle ragioni che la hanno ordine alla compatibilità comunitaria della norma
determinata. indubbiata dal TAR Liguria.”.
Poiché la gestione in house si contrappone, come
unica alternativa, alle diverse ipotesi di ricorso al In conclusione, “con l’ultima sentenza citata,
mercato, sarebbe evidente, come chiarito dalla in particolare, la Corte di giustizia, su rinvio
giurisprudenza amministrativa, che la motivazione pregiudiziale del Consiglio di Stato, avrebbe
dell’affidamento diretto non possa prescindere affermato che l’art. 12, paragrafo 3, della direttiva
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