Page 39 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Il Punto Mediappalti
agli affidamenti di rilevanti segmenti di mercato necessariamente con una disposizione a priori:
(soprattutto nel settore dei Lavori Pubblici) alle l’art. 4, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 175/2016
società partecipate, che si apprestano a rinnovata che, a sua volta, prevede: “… le amministrazioni
vitalità. pubbliche possono, direttamente o indirettamente,
Per verità di cronaca, pochi giorni prima della costituire società e acquisire o mantenere
pubblicazione della sentenza della Consulta, la partecipazioni in società esclusivamente per
stessa Sez. II del T.A.R. Liguria, con la sentenza lo svolgimento delle attività sotto indicate: a)
6 maggio 2020, n. 278 sembra modificare il produzione di un servizio di interesse generale …”
proprio precedente orientamento, anticipando (laddove il precedente art. 2, lett. h) qualificava
le conclusioni della Corte costituzionale. Il caso i “servizi di interesse generale” come “attività di
ultimamente deciso, però, è peculiare e riguarda produzione e fornitura di beni o servizi che non
una procedura aperta indetta, dapprima e poi sarebbero svolte dal mercato senza un intervento
sospesa, per procedere, poi, all’affidamento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti
in house dei medesimi servizi – senza la previa in termini di accessibilità fisica ed economica,
valutazione di congruità economica dell’in house continuità, non discriminazione, qualità e
providing prescritta dall’art. 192, comma 2, D.Lgs. sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
n. 50/2016 e senza alcuna comparazione con nell’ambito delle rispettive competenze, assumono
le offerte presentate dai concorrenti nella gara come necessarie per assicurare la soddisfazione
revocata -. Il T.A.R. Liguria, in questo caso, ha dei bisogni della collettività di riferimento, così da
riconosciuto che l’affidamento in house è viziato garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione
da contraddittorietà e sviamento di potere: in sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico
tale conclusione, si ricorda la recente decisione generale;”, cioè, in pratica, servizi usualmente
del Consiglio di Stato, Sez. V, 27 gennaio 2020, sottratti al mercato o ivi resi disponibili a prezzo
n. 681 e, soprattutto, l’antesignana decisione maggiore rispetto a quelli praticati mediante
della Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5732, che è l’affidamento in house mentre la seguente lett. i)
stata illuminante anche in un periodo precedente definiva i “servizi di interesse economico generale”
all’emanazione delle grandi riforme del 2016: ci si come quelli “erogati o suscettibili di essere erogati
riferisce, in particolare, al Codice appalti (il D.Lgs. dietro corrispettivo economico su un mercato”).
n. 50/2016) ed alla legge di riforma delle Società Le società in house, quindi, esistono in quanto è
partecipate (il D.Lgs. n. 175/2016). stata valutata ex ante la compatibilità delle attività
da esse svolte con le disposizioni contenute nella
norma di riferimento - il D.Lgs. n. 175/2016 -.
2. I contenuti della sentenza: i fatti di Questo, però, non è sufficiente: per poter
causa e la visione del T.A.R. Liguria affidare in house attività acquisibili sul mercato,
le Amministrazioni pubbliche devono effettuare
Come anticipato, la sentenza in commento verte un’ulteriore valutazione: quella sulla “convenienza
sull’analisi circa la legittimità costituzionale dell’art. in concreto”, ossia sull’opportunità di ottenere
192, comma 2, del codice appalti, il quale dispone: tramite l’in house providing condizioni più
“Ai fini dell’affidamento in house di un contratto vantaggiose rispetto al mercato – ricreando così la
avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato ratio di contenimento della spesa pubblica, sottesa
in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti al già citato art. 4, comma 2, lett. a) D.Lgs. n.
effettuano preventivamente la valutazione sulla 175/2016.
congruità economica dell’offerta dei soggetti in
house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della Nella sentenza della Consulta, quindi, ciò che
prestazione, dando conto nella motivazione del sembra spiccare è un indiretto “avvertimento”
provvedimento di affidamento delle ragioni del alle società partecipate ad attenersi al ruolo per
mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici esse disegnato dalla legge di riforma: esse –
per la collettività della forma di gestione prescelta, viste quali soggetti eccezionalmente sottratti ai
anche con riferimento agli obiettivi di universalità principi comunitari di libera concorrenza – non
e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità possono risultare affidatarie dirette di attività
del servizio, nonché di ottimale impiego delle che, surrettiziamente (leggasi “senza idonea
risorse pubbliche.”. motivazione in concreto”), vengono così sottratte
Detta norma, si premette, deve essere coordinata al libero mercato.
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