Page 39 - MediAppalti, Anno X - N. 3
P. 39

Il Punto                                                                             Mediappalti







                 agli  affidamenti  di  rilevanti  segmenti  di  mercato   necessariamente  con  una  disposizione  a  priori:
                 (soprattutto  nel  settore  dei  Lavori  Pubblici)  alle   l’art.  4,  comma  2,  lett.  a)  D.Lgs.  n.  175/2016
                 società partecipate, che si apprestano a rinnovata   che, a sua volta, prevede: “… le amministrazioni
                 vitalità.                                      pubbliche possono, direttamente o indirettamente,
                 Per  verità  di cronaca,  pochi  giorni prima  della   costituire  società  e  acquisire  o  mantenere
                 pubblicazione  della  sentenza  della  Consulta,  la   partecipazioni in società  esclusivamente  per
                 stessa Sez. II del T.A.R. Liguria, con la sentenza   lo  svolgimento  delle  attività  sotto  indicate:  a)
                 6  maggio  2020,  n.  278  sembra  modificare  il   produzione di un servizio di interesse generale …”
                 proprio precedente  orientamento, anticipando   (laddove  il  precedente  art.  2,  lett.  h)  qualificava
                 le  conclusioni  della  Corte  costituzionale.  Il  caso   i  “servizi  di  interesse  generale”  come  “attività  di
                 ultimamente deciso, però, è peculiare e riguarda   produzione  e  fornitura  di  beni  o  servizi  che  non
                 una  procedura  aperta  indetta,  dapprima  e  poi   sarebbero svolte dal mercato senza un intervento
                 sospesa,  per  procedere,  poi,  all’affidamento   pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti
                 in  house  dei  medesimi  servizi  –  senza  la  previa   in  termini  di  accessibilità  fisica  ed  economica,
                 valutazione  di congruità  economica  dell’in  house   continuità,  non  discriminazione,  qualità  e
                 providing prescritta dall’art. 192, comma 2, D.Lgs.   sicurezza,  che  le  amministrazioni  pubbliche,
                 n.  50/2016  e  senza  alcuna  comparazione  con   nell’ambito delle rispettive competenze, assumono
                 le  offerte  presentate  dai  concorrenti  nella  gara   come  necessarie  per  assicurare  la  soddisfazione
                 revocata  -.  Il  T.A.R.  Liguria,  in  questo  caso,  ha   dei bisogni della collettività di riferimento, così da
                 riconosciuto  che  l’affidamento  in  house  è  viziato   garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione
                 da  contraddittorietà  e  sviamento  di potere:  in   sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico
                 tale  conclusione,  si ricorda  la  recente  decisione   generale;”,  cioè,  in  pratica,  servizi  usualmente
                 del  Consiglio  di  Stato,  Sez.  V,  27  gennaio  2020,   sottratti al mercato o ivi resi disponibili a prezzo
                 n.  681  e,  soprattutto, l’antesignana  decisione   maggiore  rispetto  a  quelli  praticati  mediante
                 della Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5732, che è   l’affidamento in house mentre la seguente lett. i)
                 stata illuminante anche in un periodo precedente   definiva i “servizi di interesse economico generale”
                 all’emanazione delle grandi riforme del 2016: ci si   come quelli “erogati o suscettibili di essere erogati
                 riferisce, in particolare, al Codice appalti (il D.Lgs.   dietro corrispettivo economico su un mercato”).
                 n. 50/2016) ed alla legge di riforma delle Società   Le società in house, quindi, esistono in quanto è
                 partecipate (il D.Lgs. n. 175/2016).           stata valutata ex ante la compatibilità delle attività
                                                                da esse svolte con le disposizioni contenute nella
                                                                norma di riferimento - il D.Lgs. n. 175/2016 -.
                     2. I  contenuti  della  sentenza: i  fatti  di   Questo,  però,  non  è  sufficiente:  per  poter
                        causa e la visione del T.A.R. Liguria   affidare  in  house  attività  acquisibili  sul  mercato,
                                                                le  Amministrazioni  pubbliche  devono  effettuare
                 Come  anticipato,  la  sentenza  in  commento  verte   un’ulteriore valutazione: quella sulla “convenienza
                 sull’analisi circa la legittimità costituzionale dell’art.   in  concreto”,  ossia  sull’opportunità  di  ottenere
                 192, comma 2, del codice appalti, il quale dispone:   tramite  l’in  house  providing  condizioni  più
                 “Ai  fini  dell’affidamento  in  house  di  un  contratto   vantaggiose rispetto al mercato – ricreando così la
                 avente  ad  oggetto  servizi  disponibili  sul  mercato   ratio di contenimento della spesa pubblica, sottesa
                 in regime  di concorrenza,  le stazioni appaltanti   al  già  citato  art.  4,  comma  2,  lett.  a)  D.Lgs.  n.
                 effettuano  preventivamente  la valutazione  sulla   175/2016.
                 congruità  economica  dell’offerta  dei soggetti  in
                 house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della   Nella  sentenza  della  Consulta,  quindi,  ciò  che
                 prestazione,  dando  conto  nella  motivazione  del   sembra  spiccare  è  un  indiretto  “avvertimento”
                 provvedimento  di  affidamento  delle  ragioni  del   alle  società  partecipate  ad  attenersi  al  ruolo  per
                 mancato  ricorso  al  mercato,  nonché  dei  benefici   esse  disegnato  dalla  legge  di  riforma:  esse  –
                 per la collettività della forma di gestione prescelta,   viste  quali  soggetti  eccezionalmente  sottratti  ai
                 anche con riferimento agli obiettivi di universalità   principi  comunitari  di  libera  concorrenza  –  non
                 e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità   possono  risultare  affidatarie  dirette  di  attività
                 del  servizio,  nonché  di  ottimale  impiego  delle   che,  surrettiziamente  (leggasi  “senza  idonea
                 risorse pubbliche.”.                           motivazione in concreto”), vengono così sottratte
                 Detta norma, si premette, deve essere coordinata   al libero mercato.

                                                             39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44