Page 35 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Il Punto Mediappalti
cui valutazione compete <<Nel caso di gravi illeciti a tutti i precedenti
esclusivamente alla professionali, l’esclusione da dichiarare in sede
stazione appaltante>> del concorrente dalla gara di gara per far sì
(v. ancora TAR Sardegna, che, considerando
Sez. II, sentenza 17 trova la propria causa nella che in alcun modo
giugno 2020 n. 349). mancata indicazione della potrebbe ovviarsi alla
condanna, costituente di per sé mancata dichiarazione
L’omessa dichiarazione autonoma causa di esclusione, della condanna
in ordine a una condanna comportando l’impossibilità della subita, che farebbe
penale, dunque, fa stazione appaltante di valutare automati camente
scaturire un effetto consapevolmente l’affidabilità del scaturire l’esclusione
espulsivo automatico concorrente. Quindi, nel caso di dalla gara.
del concorrente non omessa dichiarazione, è legittimo Tra l’altro, lo stesso
tanto a causa di TAR Sardegna ha posto
una “presunzione di il provvedimento di esclusione, l’accento anche sui
rilevanza” della condanna non sussistendo in capo alla reati estinti, precisando
medesima ai fini della stazione appaltante l’ulteriore che <<L’estinzione del
sussistenza del grave obbligo di vagliare la gravità del reato (che consente
illecito professionale, precedente di cui è stata omessa di non dichiarare
ma proprio perché tale la dichiarazione, conseguendo l’emanazione del
omissione impedisce alla il provvedimento espulsivo relativo provvedimento
stazione appaltante di all’omissione della prescritta di condanna) non si
poter esercitare il proprio determina in modo
potere discrezionale dichiarazione, che invece deve automatico per il mero
al fine di rilevare essere resa completa ai fini decorso del tempo, ma
in concreto se tale dell’attestazione del possesso deve essere formalizzata
condanna possa ritenersi dei requisiti di ordine generale e in una pronuncia
o meno rilevante. deve contenere tutte le sentenze espressa del giudice
di condanna subite, a prescindere dell’esecuzione penale,
Ad avviso della dalla gravità del reato e dalla che è l’unico soggetto
giurisprudenza citata, sua connessione con il requisito al quale l’ordinamento
peraltro, all’omessa attribuisce il compito di
dichiarazione in ordine a della moralità professionale, verificare la sussistenza
condanne penali non può la cui valutazione compete dei presupposti e delle
porsi rimedio neanche esclusivamente alla stazione condizioni per la relativa
attraverso il soccorso appaltante>> (TAR Sardegna, Sez. declaratoria, con la
istruttorio, pena la II, sentenza 17 giugno 2020 n. 349). conseguenza che, fino a
violazione del principio quando non interviene
di par condicio tra in tale provvedimento
concorrenti. Il TAR Sardegna ha infatti aggiunto giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di
che <<Il soccorso istruttorio non è invocabile “reato estinto” ed il concorrente non è esonerato
allorquando il concorrente abbia omesso la dalla dichiarazione dell’intervenuta condanna>>.
dichiarazione di un episodio astrattamente
rilevante ai fini della valutazione della propria
affidabilità professionale. 4. Problemi e prospettive: la rimessione
Lo strumento è infatti di ausilio nel chiarire all’Adunanza Plenaria
o completare dichiarazioni o documenti già
comunque acquisiti agli atti di gara ma non può Alla luce di quanto rappresentato, è evidente come
essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni – nell’attuale assetto normativo e giurisprudenziale
(riguardanti elementi essenziali) radicalmente - gli oneri dichiarativi dei concorrenti risultino assai
mancanti – pena la violazione della par condicio gravosi per i concorrenti.
fra concorrenti>>. Tale orientamento conferma Occorrerebbe dunque perseguire il difficile, ma
l’esigenza, per i concorrenti, di porre attenzione non impossibile, obiettivo di tutela di opposti e
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