Page 35 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 cui  valutazione  compete     <<Nel caso di gravi illeciti           a   tutti  i  precedenti
                 esclusivamente    alla        professionali, l’esclusione            da  dichiarare  in sede
                 stazione  appaltante>>        del concorrente dalla gara             di   gara   per   far   sì
                 (v. ancora TAR Sardegna,                                             che,      considerando
                 Sez.  II,  sentenza  17       trova la propria causa nella           che   in  alcun  modo
                 giugno 2020 n. 349).          mancata indicazione della              potrebbe  ovviarsi  alla
                                            condanna, costituente di per sé           mancata   dichiarazione

                 L’omessa  dichiarazione     autonoma causa di esclusione,            della        condanna
                 in ordine a una condanna   comportando l’impossibilità della         subita,   che   farebbe
                 penale,   dunque,   fa      stazione appaltante di valutare          automati camente
                 scaturire   un   effetto   consapevolmente l’affidabilità del        scaturire   l’esclusione
                 espulsivo   automatico     concorrente. Quindi, nel caso di          dalla gara.
                 del  concorrente  non     omessa dichiarazione, è legittimo          Tra  l’altro,  lo  stesso
                 tanto   a   causa   di                                               TAR Sardegna  ha  posto
                 una   “presunzione  di      il provvedimento di esclusione,          l’accento  anche   sui
                 rilevanza” della condanna    non sussistendo in capo alla            reati  estinti, precisando
                 medesima  ai  fini  della   stazione appaltante l’ulteriore          che  <<L’estinzione del
                 sussistenza  del  grave    obbligo di vagliare la gravità del        reato   (che   consente
                 illecito   professionale,   precedente di cui è stata omessa         di    non    dichiarare
                 ma  proprio  perché  tale   la dichiarazione, conseguendo            l’emanazione       del
                 omissione impedisce alla      il provvedimento espulsivo             relativo  provvedimento
                 stazione appaltante  di      all’omissione della prescritta          di condanna)  non  si
                 poter esercitare il proprio                                          determina   in   modo
                 potere    discrezionale     dichiarazione, che invece deve           automatico  per  il  mero
                 al   fine   di   rilevare    essere resa completa ai fini            decorso  del tempo,  ma
                 in  concreto  se  tale      dell’attestazione del possesso           deve essere formalizzata
                 condanna possa ritenersi   dei requisiti di ordine generale e        in    una    pronuncia
                 o meno rilevante.          deve contenere tutte le sentenze          espressa  del   giudice
                                           di condanna subite, a prescindere          dell’esecuzione  penale,
                 Ad     avviso    della       dalla gravità del reato e dalla         che  è  l’unico  soggetto
                 giurisprudenza  citata,    sua connessione con il requisito          al quale  l’ordinamento
                 peraltro,   all’omessa                                               attribuisce  il compito di
                 dichiarazione in ordine a    della moralità professionale,           verificare  la  sussistenza
                 condanne penali non può       la cui valutazione compete             dei presupposti e  delle
                 porsi rimedio neanche        esclusivamente alla stazione            condizioni per la relativa
                 attraverso  il soccorso   appaltante>> (TAR Sardegna, Sez.           declaratoria,  con  la
                 istruttorio,  pena  la    II, sentenza 17 giugno 2020 n. 349).       conseguenza  che,  fino  a
                 violazione del principio                                             quando  non  interviene
                 di par  condicio tra  in                                             tale     provvedimento
                 concorrenti.  Il  TAR  Sardegna  ha  infatti  aggiunto   giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di
                 che  <<Il soccorso  istruttorio non  è invocabile   “reato estinto” ed il concorrente non è esonerato
                 allorquando  il  concorrente  abbia  omesso  la   dalla dichiarazione dell’intervenuta condanna>>.
                 dichiarazione  di  un  episodio  astrattamente
                 rilevante  ai  fini  della  valutazione  della  propria
                 affidabilità professionale.                        4. Problemi e prospettive: la rimessione
                 Lo  strumento  è  infatti  di  ausilio  nel  chiarire   all’Adunanza Plenaria
                 o  completare  dichiarazioni  o  documenti  già
                 comunque  acquisiti agli  atti  di gara  ma  non  può   Alla luce di quanto rappresentato, è evidente come
                 essere  utilizzato  per  sopperire  a  dichiarazioni   – nell’attuale assetto normativo e giurisprudenziale
                 (riguardanti  elementi essenziali)  radicalmente   - gli oneri dichiarativi dei concorrenti risultino assai
                 mancanti  –  pena  la  violazione  della  par  condicio   gravosi per i concorrenti.
                 fra  concorrenti>>.  Tale  orientamento  conferma   Occorrerebbe  dunque  perseguire  il  difficile,  ma
                 l’esigenza,  per  i concorrenti,  di porre  attenzione   non  impossibile,  obiettivo  di tutela  di  opposti  e

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