Page 34 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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                 tenuto  a  segnalare  tutti  i  fatti  della  propria  vita   349).  In  tal  senso  per  i  concorrenti  non  vi  sono
                 professionale  potenzialmente  rilevanti  per  il   alternative:  occorre  dichiarare  ogni circostanza
                 giudizio della stazione appaltante in ordine alla sua   per  evitare  che  una  dichiarazione  omessa,  o
                 affidabilità quale futuro contraente, a prescindere   anche soltanto reticente, possa far determinare la
                 da  considerazioni  su  fondatezza,  gravità  e   stazione appaltante all’esclusione del concorrente.
                 pertinenza di tali episodi.                    Secondo  la  citata  sentenza,  infatti,  la  stazione
                                                                appaltante può desumere il compimento di “gravi
                 Risulta in proposito piuttosto dirompente  la  più   illeciti”  da  ogni  vicenda  pregressa  dell’attività
                 recente evoluzione giurisprudenziale che fa rientrare   professionale  dell’operatore  economico  di  cui  è
                 nel concetto di “grave illecito professionale” ex art.   stata accertata la contrarietà ad un dovere posto
                 80 comma 5 lett. c) d.lgs. 50/2016 <<qualunque   in una  norma civile, penale o amministrativa.
                 condotta,  collegata  all’esercizio  dell’attività  Tuttavia,  proprio  per  consentire  alla  stazione
                 professionale, che si riveli contraria ad un dovere   appaltante  un’adeguata  e  ponderata  valutazione
                 posto  da  una  norma  giuridica  sia  essa  di natura   sull’affidabilità   e   sull’integrità   dell’operatore
                 civile,  penale  o  amministrativa,  e  che  risulti  in   economico, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c)
                 grado di mettere in dubbio l’integrità e l’affidabilità   d.lgs. 18  aprile 2016,  n.  50,  sono  posti a  carico
                 dell’operatore  economico.                                        di  quest’ultimo  gli  obblighi
                 Tra  queste  si  inquadrano                                       informativi:   l’operatore
                 anche le condanne per reati   Il principio del clare loqui,       è  tenuto  a  fornire  una
                 che  in  sé  non  sono  ostativi   ossia il principio che obbliga   rappresentazione quanto più
                 come sono,  invece,  quelli   i privati, nei rapporti con le      dettagliata  possibile  delle
                 previsti dall’art. 80, comma   pubbliche amministrazioni,         proprie pregresse vicende
                 1  d.lgs.  50/2016,  ma  che   di non tralasciare alcuna          professionali in cui, per varie
                 possono assumere rilevanza        informazione che li             ragioni, gli è stata contestata
                 ai sensi dell’art. 80 comma 5    riguardi, anche quella           una  condotta  contraria  a
                 lett. c)>>.  (TAR  Sardegna,      apparentemente più              norma  o,  comunque,  si
                 Sez. II, sentenza 17 giugno                                       è  verificata  la  rottura  del
                 2020 n. 349).                   insignificante, dà modo           rapporto di fiducia con altre
                                               all’amministrazione stessa          stazioni appaltanti.
                 Ciò  sta  a  significare  che   di poter discrezionalmente
                 tutte  le  condanne  penali          valutare se tali             La  citata  sentenza  rincara
                 hanno  rilievo  ai  fini  della   comportamenti possano o         la  dose  quando  afferma,
                 valutazione  del   grave     meno incidere sull’integrità         poi,  che  <<Nel caso  di
                 illecito  professionale,  anche   e affidabilità dei concorrenti.  gravi  illeciti  professionali,
                 al  di  fuori  della  tassativa                                   l’esclusione  del concorrente
                 elencazione  dell’art.  80,                                       dalla gara  trova  la propria
                 comma 1: ciò evidentemente                                        causa    nella   mancata
                 non  lascia scelta alcuna  al concorrente,  se  non   indicazione della  condanna,  costituente  di per
                 quella  di  dichiarare  tutte  le  condanne  ricevute,   sé  autonoma  causa  di  esclusione,  comportando
                 anche quelle che, secondo la propria valutazione,   l’impossibilità della stazione appaltante di valutare
                 non  avrebbero  pertinenza  alcuna  con  l’oggetto   consapevolmente  l’affidabilità  del  concorrente.
                 della gara.                                    Quindi, nel caso di omessa dichiarazione, è legittimo
                                                                il provvedimento di esclusione, non sussistendo in
                 La succitata sentenza, infatti, chiaramente ribadisce   capo  alla stazione  appaltante  l’ulteriore  obbligo
                 che <<In sede di dichiarazione circa i “gravi illeciti   di vagliare  la gravità  del precedente  di cui è
                 professionali” non è configurabile in capo all’impresa   stata  omessa  la  dichiarazione,  conseguendo
                 alcun filtro valutativo o facoltà di scelta circa i fatti   il provvedimento  espulsivo  all’omissione della
                 da indicare, sussistendo, al contrario, un principio   prescritta  dichiarazione,  che  invece  deve  essere
                 di doverosa onnicomprensività della dichiarazione   resa completa ai fini dell’attestazione del possesso
                 tale  da  consentire  alla stazione appaltante  di   dei requisiti di ordine generale e deve contenere
                 espletare,  con piena  cognizione di causa,  le   tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere
                 opportune valutazioni di sua competenza>> (TAR   dalla  gravità  del  reato  e  dalla  sua  connessione
                 Sardegna,  Sez.  II,  sentenza  17  giugno  2020  n.   con  il requisito della  moralità  professionale,  la

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