Page 33 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Il Punto Mediappalti
dunque farsi a meno di notare che è venuto meno soltanto “conservativo”.
l’elenco dei comportamenti valutabili dalla S.A. Al momento è arduo fornire risposte, dato che
alla stregua di un “grave illecito professionale”, la casisitica è scarsa per non dire inesistente.
che mentre prima era indicati (ancorché in via Tuttavia non può negarsi che anche quest’ultima
meramente esemplificativa e non tassativa), novità, introdotta dal decreto Sblocca-cantieri,
oggi vengono lasciati alla più ampia discrezionale sarà certamente foriera d’ulteriore contenzioso per
dell’Amministrazione. la scarsa chiarezza della sua formulazione.
La ratio della riforma sembrerebbe risiedere
nell’esigenza di tutelare, oltre che l’interesse 3. Il potere discrezionale
pubblico alla selezione di operatori che non si siano dell’amministrazione nella valutazione
resi protagonisti di gravi illeciti tali da minarne la dei gravi illeciti professionali ed il
credibilità e l’efficienza, anche il vincolo fiduciario principio del clare loqui: la sentenza
che deve sussistere tra stazione appaltante ed del TAR Sardegna n. 349/2020.
aspirante affidatario della commessa, consentendo
di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che Non v’è dubbio, a questo punto, anche alla luce
per la sua gravità sia in grado di compromettere delle descritte novelle legislative, che in tema di
l’integrità morale e professionale di quest’ultimo. grave illecito professionale sia stato riconosciuto
in capo alla stazione appaltante un ampio potere
Ogni condotta collegata all’esercizio dell’attività di apprezzamento discrezionale in ordine alla
professionale, contraria ad un dovere posto da una sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità”
norma giuridica sia essa di natura civile, penale dei concorrenti che può riguardare una molteplicità
o amministrativa potrà pertanto essere valutata di condotte che la stessa stazione appaltante può
come possibile causa di esclusione dalla stazione valutare attraverso il suo prudente apprezzamente
appaltante, anche in mancanza di un accertamento e che non sono in alcun modo tassative.
giudiziale definitivo.
Ciò comporta indubbiamente, per i concorrenti,
Ma le novità non si sono fermate al Decreto un onere aggiuntivo consistente nella necessità
Semplificazioni, dal momento che il c.d. Decreto di dichiarare qualunque circostanza che possa
Sblocca-Cantieri (DL 32/2019 convertito con legge ragionevolmente avere influenza sul processo
55/2019) ha inserito all’art. 80 la lettera c-quater, a valutativo demandato all’Amministrazione.
norma della quale le stazioni appaltanti escludono
dalla partecipazione alla procedura d’appalto un Si tratta del cosiddetto principio del clare loqui,
operatore economico qualora l’operatore economico ossia del principio che obbliga i privati, nei rapporti
<<abbia commesso grave inadempimento nei con le pubbliche amministrazioni, di non tralasciare
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto alcuna informazione che li riguardi, anche quella
con sentenza passata in giudicato>>. apparentemente più insignificanti, proprio per
dare modo all’amministrazione stessa di poter
Innanzitutto, a differenza delle previsioni discrezionalmente valutare se tali comportamenti
delle lettere precedenti, in questo caso possano o meno incidere sull’integrità e affidabilità
sembra necessario un preliminare contenzioso in dei concorrenti. Ciò ovviamente non può che
quanto l’inadempimento grave parrebbe dover destare numerose problematiche di carattere
essere accertato unicamente dal Giudice e fino interpretativo.
all’espletamento di tutti gradi di giudizio; se così
è, non basterebbe allora una mera lettera di In soggetta materia vengono dunque in rilievo
contestazione da parte di un subappaltatore per gli immanenti principi di lealtà e affidabilità
vedersi l’operatore economico escluso dalla gara. e professionale dell’aspirante contraente che
presiedono in genere ai contratti e in specifico
In secondo luogo, sarebbe interessante poter modo – per ragioni inerenti alle finalità pubbliche
appurare se il “grave inadempimento” previsto dell’appalto e dunque a tutela di economia e
dalla lett. c-quater debba essere legato ad una qualità della realizzazione – alla formazione
iniziativa giudiziale finalizzata ad ottenere un dei contratti pubblici e agli inerenti rapporti con
provvedimento risolutivo del rapporto, o anche la stazione appaltante. Il concorrente è perciò
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