Page 33 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 dunque farsi a meno di notare che è venuto meno   soltanto “conservativo”.
                 l’elenco  dei  comportamenti  valutabili dalla  S.A.   Al  momento  è  arduo  fornire  risposte,  dato  che
                 alla  stregua  di un  “grave  illecito  professionale”,   la casisitica è scarsa  per  non dire inesistente.
                 che  mentre  prima  era  indicati  (ancorché  in  via   Tuttavia non può negarsi che anche quest’ultima
                 meramente  esemplificativa  e  non  tassativa),   novità,  introdotta  dal  decreto  Sblocca-cantieri,
                 oggi vengono lasciati alla più ampia discrezionale   sarà certamente foriera d’ulteriore contenzioso per
                 dell’Amministrazione.                          la scarsa chiarezza della sua formulazione.

                 La  ratio  della  riforma  sembrerebbe  risiedere
                 nell’esigenza  di tutelare,  oltre  che  l’interesse   3.   Il   potere       discrezionale
                 pubblico alla selezione di operatori che non si siano   dell’amministrazione nella valutazione
                 resi protagonisti di gravi illeciti tali da minarne la   dei gravi illeciti professionali ed il
                 credibilità e l’efficienza, anche il vincolo fiduciario   principio  del  clare loqui:  la  sentenza
                 che  deve  sussistere  tra  stazione  appaltante  ed   del TAR Sardegna n. 349/2020.
                 aspirante affidatario della commessa, consentendo
                 di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che   Non  v’è  dubbio,  a  questo  punto,  anche  alla  luce
                 per la sua gravità sia in grado di compromettere   delle descritte  novelle legislative,  che  in tema  di
                 l’integrità morale e professionale di quest’ultimo.  grave  illecito  professionale  sia  stato  riconosciuto
                                                                in capo alla stazione appaltante un ampio potere
                 Ogni condotta  collegata  all’esercizio dell’attività   di apprezzamento  discrezionale  in  ordine  alla
                 professionale, contraria ad un dovere posto da una   sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità”
                 norma  giuridica sia essa  di natura  civile, penale   dei concorrenti che può riguardare una molteplicità
                 o amministrativa  potrà pertanto essere valutata   di condotte che la stessa stazione appaltante può
                 come possibile causa di esclusione dalla stazione   valutare attraverso il suo prudente apprezzamente
                 appaltante, anche in mancanza di un accertamento   e che non sono in alcun modo tassative.
                 giudiziale definitivo.
                                                                Ciò  comporta  indubbiamente,  per  i  concorrenti,
                 Ma  le  novità  non  si  sono  fermate  al  Decreto   un  onere  aggiuntivo  consistente    nella  necessità
                 Semplificazioni,  dal  momento  che  il  c.d.  Decreto   di    dichiarare  qualunque  circostanza  che  possa
                 Sblocca-Cantieri (DL 32/2019 convertito con legge   ragionevolmente  avere  influenza  sul  processo
                 55/2019) ha inserito all’art. 80 la lettera c-quater, a   valutativo demandato all’Amministrazione.
                 norma della quale  le stazioni appaltanti escludono
                 dalla partecipazione alla procedura  d’appalto  un   Si  tratta  del  cosiddetto  principio del  clare  loqui,
                 operatore economico qualora l’operatore economico   ossia del principio che obbliga i privati, nei rapporti
                 <<abbia commesso  grave  inadempimento  nei    con le pubbliche amministrazioni, di non tralasciare
                 confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto   alcuna  informazione  che  li  riguardi,  anche  quella
                 con sentenza passata in giudicato>>.           apparentemente  più  insignificanti,  proprio  per
                                                                dare  modo  all’amministrazione  stessa  di poter
                 Innanzitutto,   a   differenza   delle   previsioni   discrezionalmente valutare se tali comportamenti
                 delle   lettere   precedenti,   in   questo   caso   possano o meno incidere sull’integrità e affidabilità
                 sembra  necessario  un  preliminare  contenzioso  in   dei  concorrenti.  Ciò  ovviamente  non  può  che
                 quanto  l’inadempimento  grave  parrebbe  dover   destare  numerose  problematiche  di carattere
                 essere  accertato  unicamente  dal  Giudice  e  fino   interpretativo.
                 all’espletamento di tutti gradi di giudizio; se così
                 è,  non basterebbe  allora  una  mera  lettera  di   In  soggetta  materia  vengono  dunque  in  rilievo
                 contestazione  da  parte  di un  subappaltatore  per   gli  immanenti  principi  di  lealtà  e  affidabilità
                 vedersi l’operatore economico escluso dalla gara.  e  professionale  dell’aspirante  contraente  che
                                                                presiedono  in  genere  ai  contratti  e  in  specifico
                 In  secondo  luogo,  sarebbe  interessante  poter   modo – per ragioni inerenti alle finalità pubbliche
                 appurare  se  il  “grave  inadempimento”  previsto   dell’appalto  e  dunque  a  tutela  di  economia  e
                 dalla  lett.  c-quater  debba  essere  legato  ad  una   qualità  della  realizzazione  –  alla  formazione
                 iniziativa  giudiziale  finalizzata  ad  ottenere  un   dei  contratti  pubblici e  agli inerenti  rapporti  con
                 provvedimento  risolutivo del rapporto,  o  anche   la  stazione  appaltante.  Il  concorrente  è  perciò

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