Page 26 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Mediappalti Il Punto
stregua, l’art. 164, comma 3, del Codice dei sottoscrizione di convenzioni.
contratti stabilisce che <<i servizi non economici La co-programmazione è finalizzata
di interesse generale non rientrano nell’ambito di all’individuazione, da parte della pubblica
applicazione della presente Parte>>. amministrazione, dei bisogni da soddisfare, degli
interventi a tal fine necessari, delle modalità di
La Commissione speciale si spinge a questo punto realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
nel delineare i tratti distintivi delle fattispecie la co-progettazione invece, è una fase successiva,
estranee: finalizzata alla definizione ed eventualmente alla
1) la procedura non deve avere alcun carattere realizzazione di specifici progetti di servizio o di
selettivo e non deve tendere, neppure intervento volti a soddisfare i bisogni definiti
prospetticamente, all’affidamento di un servizio nella precedente fase di programmazione.
sociale; L’accreditamento, infine, è una modalità
2) la procedura può anche prevedere l’affidamento mediante la quale vengono individuati gli enti
(selettivo) ad un ente di diritto privato di un servizio del Terzo settore con cui attivare il partenariato
sociale purché, tuttavia, lo stesso sia svolto a titolo (co-progettazione e co-realizzazione), da porre
integralmente gratuito. in essere nel rispetto dei principi di trasparenza,
Il primo punto è un corollario delle finalità del diritto imparzialità, partecipazione e parità di trattamento,
europeo, il quale tende all’apertura del mercato e, previa definizione dei criteri e delle modalità per
pertanto, non si interessa a disciplinare rapporti l’individuazione degli enti da accreditare.
tra pubblico e privato privi di qualsivoglia carattere Lo strumento con cui le pubbliche amministrazioni
selettivo e non tesi all’affidamento, neanche solo e gli enti non profit si impegnano perché questi
prospettico, di un servizio. ultimi svolgano in favore di terzi le attività o i
Il secondo punto deriva dal fatto che il diritto servizi sociali di interesse generale, in condizioni
europeo degli appalti si interessa dei soli più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, spesso
affidamenti onerosi: lo svolgimento di un servizio a valle di un’attività di co-programmazione e/o
in assenza di corrispettivo non pone in radice co-progettazione, è la convenzione, disciplinata
problemi di distorsione della concorrenza in quanto dall’art. 56 del Codice del Terzo settore.
si risolve in un fenomeno non economico, estraneo Fatta questa premessa, la Commissione speciale
alle logiche di mercato perché incapace di essere rileva come tali forme di cooperazione tra pubbliche
auto-sufficiente mediante la copertura dei costi amministrazioni e soggetti del Terzo settore possano
con i ricavi. essere considerate fattispecie estranee all’ambito
di applicazione della normativa sugli appalti solo
se non prevedano alcun tipo di selezione a monte.
3. L’assenza di selettività e la non Ad esempio, per quanto attiene alle convenzioni ex
onerosità quali elementi qualificanti art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017, le stesse possono
delle fattispecie estranee all’ambito di considerarsi al di fuori della normativa euro-
applicazione del Codice dei contratti unitaria ove, con il sistema dell’accreditamento, ad
esempio, la pubblica amministrazione si limiti alla
Prima di proseguire nella disamina delle valutazioni mera individuazione dei soggetti del Terzo settore
svolte dalla Commissione speciale del Consiglio di da inserire nella rete dei servizi sociali, senza che
Stato sulle varie forme di affidamento dei servizi sia stato previamente individuato un numero o
sociali, appare utile preliminarmente sintetizzare un contingente prefissato (c.d. accreditamento
le varie tipologie di cooperazione tra pubbliche libero). Tale forma di ammissione allo svolgimento
amministrazioni ed enti non profit delineate dal dei servizi sociali si risolve sostanzialmente in una
Codice del Terzo settore. sorta di abilitazione priva di carattere selettivo e
L’art. 55 del D. Lgs. n. 117 del 2017 prevede non propedeutica all’affidamento di un servizio; la
che le pubbliche amministrazioni, nell’esercizio stessa, pertanto può essere considerata estranea
delle proprie funzioni di programmazione e all’ambito di applicazione della normativa sugli
organizzazione a livello territoriale dei servizi sociali, appalti.
di istruzione e assistenziali da erogare, assicurano
il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Viceversa, laddove sia stabilito a monte un
settore, attraverso forme di co-programmazione, contingente massimo di operatori accreditabili,
co-progettazione e accreditamento e mediante la l’intrinseca selettività della procedura ne impone la
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