Page 26 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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                 stregua,  l’art.  164,  comma  3,  del  Codice  dei   sottoscrizione di convenzioni.
                 contratti stabilisce che <<i servizi non economici   La   co-programmazione   è   finalizzata
                 di interesse generale non rientrano nell’ambito di   all’individuazione,  da  parte  della  pubblica
                 applicazione della presente Parte>>.           amministrazione,  dei  bisogni  da  soddisfare,  degli
                                                                interventi  a  tal  fine  necessari,  delle  modalità  di
                 La Commissione speciale si spinge a questo punto   realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
                 nel  delineare  i  tratti  distintivi  delle  fattispecie   la co-progettazione invece, è una fase successiva,
                 estranee:                                      finalizzata  alla  definizione  ed  eventualmente  alla
                 1)  la  procedura  non  deve  avere  alcun  carattere   realizzazione  di  specifici  progetti  di  servizio  o  di
                 selettivo  e  non  deve   tendere,  neppure    intervento  volti  a  soddisfare  i  bisogni  definiti
                 prospetticamente,  all’affidamento  di  un  servizio   nella   precedente   fase   di   programmazione.
                 sociale;                                       L’accreditamento,   infine,   è   una   modalità
                 2) la procedura può anche prevedere l’affidamento   mediante  la  quale  vengono  individuati  gli  enti
                 (selettivo) ad un ente di diritto privato di un servizio   del  Terzo  settore  con  cui attivare  il partenariato
                 sociale purché, tuttavia, lo stesso sia svolto a titolo   (co-progettazione  e  co-realizzazione),  da  porre
                 integralmente gratuito.                        in essere nel rispetto dei principi di trasparenza,
                 Il primo punto è un corollario delle finalità del diritto   imparzialità, partecipazione e parità di trattamento,
                 europeo, il quale tende all’apertura del mercato e,   previa definizione dei criteri e delle modalità per
                 pertanto,  non  si interessa  a  disciplinare rapporti   l’individuazione degli enti da accreditare.
                 tra pubblico e privato privi di qualsivoglia carattere   Lo strumento con cui le pubbliche amministrazioni
                 selettivo e non tesi all’affidamento, neanche solo   e  gli enti  non  profit  si  impegnano  perché  questi
                 prospettico, di un servizio.                   ultimi  svolgano  in  favore  di  terzi  le  attività  o  i
                 Il  secondo  punto  deriva  dal  fatto  che  il  diritto   servizi sociali di interesse  generale,  in  condizioni
                 europeo  degli  appalti  si  interessa  dei  soli   più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, spesso
                 affidamenti onerosi: lo svolgimento di un servizio   a  valle  di  un’attività  di co-programmazione  e/o
                 in  assenza  di  corrispettivo  non  pone  in  radice   co-progettazione,  è  la  convenzione,  disciplinata
                 problemi di distorsione della concorrenza in quanto   dall’art. 56 del Codice del Terzo settore.
                 si risolve in un fenomeno non economico, estraneo   Fatta  questa  premessa,  la  Commissione  speciale
                 alle logiche di mercato perché incapace di essere   rileva come tali forme di cooperazione tra pubbliche
                 auto-sufficiente  mediante  la  copertura  dei  costi   amministrazioni e soggetti del Terzo settore possano
                 con i ricavi.                                  essere considerate fattispecie estranee all’ambito
                                                                di applicazione della  normativa  sugli appalti  solo
                                                                se non prevedano alcun tipo di selezione a monte.
                    3.  L’assenza di selettività  e la  non     Ad esempio, per quanto attiene alle convenzioni ex
                        onerosità  quali  elementi  qualificanti   art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017, le stesse possono
                        delle fattispecie estranee all’ambito di   considerarsi  al  di  fuori  della  normativa  euro-
                        applicazione del Codice dei contratti   unitaria ove, con il sistema dell’accreditamento, ad
                                                                esempio, la pubblica amministrazione si limiti alla
                 Prima di proseguire nella disamina delle valutazioni   mera individuazione dei soggetti del Terzo settore
                 svolte dalla Commissione speciale del Consiglio di   da inserire nella rete dei servizi sociali, senza che
                 Stato sulle varie forme di affidamento dei servizi   sia  stato  previamente  individuato un  numero  o
                 sociali, appare  utile preliminarmente  sintetizzare   un  contingente  prefissato  (c.d.  accreditamento
                 le  varie  tipologie di  cooperazione  tra  pubbliche   libero). Tale forma di ammissione allo svolgimento
                 amministrazioni ed  enti  non  profit  delineate  dal   dei servizi sociali si risolve sostanzialmente in una
                 Codice del Terzo settore.                      sorta di abilitazione priva di carattere selettivo e
                 L’art.  55  del D.  Lgs.  n.  117  del 2017  prevede   non propedeutica all’affidamento di un servizio; la
                 che  le pubbliche  amministrazioni,  nell’esercizio   stessa, pertanto può essere considerata estranea
                 delle  proprie  funzioni  di  programmazione  e   all’ambito  di applicazione  della  normativa  sugli
                 organizzazione a livello territoriale dei servizi sociali,   appalti.
                 di istruzione e assistenziali da erogare, assicurano
                 il  coinvolgimento attivo degli enti del Terzo   Viceversa,  laddove  sia  stabilito a  monte  un
                 settore,  attraverso  forme  di  co-programmazione,   contingente  massimo  di operatori  accreditabili,
                 co-progettazione e accreditamento e mediante la   l’intrinseca selettività della procedura ne impone la

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