Page 21 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti







                 sulla parte del contratto affidata al subappaltatore   Ad  avviso  del  remittente  un  significativo  tratto
                 (tendenzialmente  estranea  ad  ingerenze  della   differenziale  permane,  tuttavia,  in  relazione
                 stazione appaltante) produce riflessi negativi sulla   al  fatto  che  il  subappaltatore  esegue in
                 corretta esecuzione dell’appalto, sulla qualità delle   proprio  le  opere  affidategli,  rispondendone
                 prestazioni rese  e  sul rispetto della normativa   esclusivamente  nei confronti dell’impresa
                 imperativa in materia di diritto ambientale, sociale   subappaltante,  unica  responsabile  nei  confronti
                 e del lavoro.”.                                della  stazione  appaltante;  al  contrario,
                                                                nell’avvalimento l’ausiliario non è esecutore
                 Ne deriva che “da questa serie di limiti disfunzionali   dell’opera  (se  non  nei  limiti  fissati  dall’art.  89,
                 (segnalati  nei  pareri  n.  855/2016  e  n.  782/2017   comma  8,  d.lgs.  n.  50  del  2016)  e,  tuttavia,
                 resi  da  questo  Consiglio, rispettivamente,  sul   consentendo al concorrente di integrare i requisiti
                 progetto  di nuovo  Codice dei contratti  pubblici   mancanti  necessari  per  la  partecipazione  alla
                 e  sul decreto  legislativo di correttivo  al  Codice)   gara,  egli diviene  parte  sostanziale del contratto
                 hanno  tratto  spunto le opzioni  restrittive   di appalto,  assumendone  insieme  al concorrente
                 inserite  nel vigente  codice degli appalti,  di   principale  la  responsabilità  solidale  nei
                 recente e sotto diversi profili censurate dalla Corte   confronti della stazione  appaltante  (art.  89,
                 di Giustizia (CGUE 26 settembre 2019, C-63/18;   comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016).
                 CGUE, 27 novembre 2019, C-402/18).”.
                                                                Dunque, divergenze  significative  tra  i  due  istituti
                 Il  Collegio  accenna  peraltro  al  rischio  al   (avvalimento e subappalto) si riscontrano in ordine
                 quale  il  subappalto  sembra  esporre  l’integrità   al  regime  di  responsabilità  dell’impresa  ausiliaria
                 dei contratti  pubblici  e  la  loro  immunità  da   ed  al suo  ruolo  nella  esecuzione  dell’appalto.  Le
                 infiltrazioni  della  criminalità,  “accresciuto  da   stesse  si  attenuano,  come  si  è  visto,  nel  caso
                 una  reiterata  impostazione  normativa  che,  pur   del  subappalto  “necessario”  soggetto  all’obbligo
                 onerando  il  concorrente  in gara  della indicazione   della contestuale  indicazione in sede  di gara  sia
                 generalizzata, sin nell’atto dell’offerta, dei lavori o   delle  attività  per  le  quali  si  intende  ricorrere  al
                 delle parti di opere che egli intende subappaltare   subappalto, sia del nominativo dei subappaltatori
                 (art. 105, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016), per il   e dei relativi requisiti (ai sensi art. 105 comma 6
                 resto circoscrive a più limitate ipotesi l’obbligo di   del d.lgs. n. 50 del 2016), tanto da giustificarne la
                 indicazione, già in sede di formulazione dell’offerta,   denominazione di “avvalimento sostanziale”.
                 del nominativo delle imprese subappaltatrici (art.
                 105, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016)“.
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                 Da  qui,  il  Consiglio  di  Stato  sembra  orientato
                 negativamente   sull’estensibilità  dell’istituto,  La  giurisprudenza  ammette  senza  dubbi
                 allorché  afferma:  “Le  riportate  ragioni  di cautela   l’esistenza di evidenti similitudini tra il subappalto
                 (tutte presenti  all’attenzione  del legislatore   qualificatorio e l’avvalimento.
                 comunitario,  come  chiaramente  evincibile  dalla   Il  giudice  amministrativo  coglie,  nel  contenuto
                 lettura del considerando n. 105 della Dir. 2014/24/  delle direttive  europee,  come  interpretate  dalle
                 UE) rilevano  in  modo  particolare  nel  caso  del   richiamate  pronunce  Corte  di  Giustizia,  una
                 subappalto  “necessario”  proprio  perché,  mentre   latitudine precettiva  apparentemente  estensibile
                 nell’ipotesi  ordinaria  del  subappalto  “facoltativo”   ad  ogni  tipologia di  rapporto  ausiliario  che
                 l’appaltatore  già  possiede in proprio  tutti i   consenta all’operatore in gara di fare affidamento
                 requisiti necessari  per  l’esecuzione dell’appalto,   sulle capacità di altri soggetti, “a prescindere dalla
                 pur  scegliendo,  sulla  base  di  una  valutazione   natura dei suoi legami con questi ultimi” ed anche
                 discrezionale  e  di mera  opportunità  economica,   nella  forma  del  frazionamento  o  del  “cumulo  di
                 di subappaltare  talune  prestazioni ad  un’altra   capacità”.
                 impresa;  viceversa,  nel  caso  del  subappalto
                 “necessario”  l’appaltatore  difetta  dei  requisiti   Come  si  afferma  nell’ordinanza  di  rimessione
                 necessari  per  realizzare  una  o  più  prestazioni   sopra  commentata,  “la Sezione  rinviene  negli
                 dell’appalto,  motivo per  cui è  egli obbligato a   orientamenti del giudice comunitario l’indicazione
                 subappaltarle ad un’impresa in possesso di quegli   sintetica secondo la quale istituti espansivi della
                 stessi requisiti.”.                            concorrenza (quali sono intesi l’avvalimento

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