Page 25 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Il Punto Mediappalti
2. Il parere preliminare della Commissione del diritto europeo su quello nazionale, la
speciale del Consiglio di Stato alle Commissione evidenzia la conseguente necessità
Linee guida ANAC di interpretare il Codice del Terzo settore in chiave
eurocompatibile e, quindi, in linea con i principi
Come accennato in premessa, l’Autorità ha voluto dettati dal Codice dei contratti pubblici, che
coinvolgere il Consiglio di Stato in via preliminare dovranno in sostanza prevalere, essendo di diretta
proprio per farsi tracciare la strada interpretativa derivazione euro-unitaria.
da seguire per distinguere i servizi sociali da Il ragionamento della Commissione prende le
considerare assoggettati al Codice dei contratti mosse dal concetto europeo di attività di impresa,
dagli altri non assoggettati e da considerare assoggettata
fare così maggiore chiarezza in linea generale alla disciplina
rispetto alla reale portata Secondo la Commissione comunitaria in materia di
applicativa di una serie di speciale solo il rimborso appalti. Essa è definita come
disposizioni inserite nel <<ogni iniziativa relativa
Codice del Terzo Settore che, spese a pie’ di lista che alla realizzazione di beni,
come detto, non appaiono escluda la remunerazione, all’esecuzione di lavori od
coordinate con la normativa anche in maniera alla prestazione di servizi
appalti. indiretta, di tutti i fattori astrattamente contendibili
La Commissione speciale produttivi e comprenda sul mercato (recte, per i quali
del Consiglio di Stato, dopo unicamente le spese vive vi sia, in atto o in potenza,
aver enumerato le varie documentate, sostenute un mercato) e, come tale,
disposizioni del Codice dei dall’ente non profit, potenzialmente realizzabile da
contratti e del Codice del consente di affermare la più operatori intrinsecamente
Terzo settore riguardanti gli capace di coprire i costi con
affidamenti di servizi sociali tra gratuità della prestazione i ricavi>>. Ne deriva – a
loro in potenziale contrasto, del servizio e la rende parere della Commissione
rammenta che <<i Trattati estranea all’ambito di - <<la conseguente
Europei non attribuiscono applicazione del Codice necessità di sottoporre alla
all’Unione alcuna competenza dei contratti. disciplina pro-concorrenziale
in materia di enti non profit. tendenzialmente ogni attività
Nonostante tale scelta di umana connotata da un
policy ‒ tradizionalmente rilievo economico, allo scopo
giustificata in ragione della prossimità tra le di evitare la permanenza di “sacche” sottratte al
attività degli enti non profit e i sistemi nazionali confronto competitivo e, dunque, potenzialmente
di welfare ‒ la competenza degli Stati membri assoggettabili a discipline nazionali contrarie allo
deve, nondimeno, essere esercitata nel rispetto spirito uniformatore sotteso ai Trattati>>.
della disciplina in materia di concorrenza>>.
Ciò posto, il Codice del Terzo settore avrebbe Le eccezioni a tale assunto generale sono solo
dovuto perseguire – a parere della Commissione quelle esplicitamente previste dallo stesso diritto
speciale - maggiormente l’esigenza imposta dal euro-unitario, e, trattandosi di disposizioni
diritto europeo di <<mediare le due contrapposte eccezionali, sono come tali da interpretarsi in
esigenze: valorizzare le organizzazioni non modo tassativo. Oltre alle ipotesi escluse, di
lucrative e, al contempo, salvaguardare gli cui parleremo più innanzi, rientrano nel novero
equilibri funzionali del libero mercato>>. delle eccezioni le fattispecie c.d. estranee, che
La Commissione infatti, procedendo ad una fuoriescono totalmente dall’ambito di applicazione
disamina degli aspetti principali delle disposizioni del Codice dei contratti in quanto si riferiscono
presenti nel Codice del Terzo settore – gli artt. 55, a fattispecie che mancano del fondamentale
56 e 57 – evidenzia come le stesse non tengano elemento dell’economicità. L’art. 2 del Protocollo
in taluni casi nel debito conto il necessario rispetto 26 dei Trattati europei dispone infatti che <<le
dei principi - di superiore derivazione euro-unitaria disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata
– sanciti dalla normativa sugli appalti, cui non la competenza degli Stati membri a fornire,
viene fatto alcun richiamo. Infatti, nel rammentare a commissionare e ad organizzare servizi di
che esiste nel nostro ordinamento una primazia interesse generale non economico>>. Alla stessa
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