Page 20 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Mediappalti                                                                        Sotto la lente






                 Ancora più in dettaglio, la Corte di Giustizia: ”nella   2017, C-298/15, punti 47 e ss.; CGUE, 14 gennaio
                 sentenza  C  94/12  (punto  31),  per  suffragare  la   2016,  C-234/14,  punto  28;  CGUE,  10  ottobre
                 portata generale del diritto dei concorrenti di fare   2013, C 94/12, punto 31).
                 affidamento  sulle  capacità  di  più  operatori,  ha
                 rinviato alle norme sul subappalto, statuendo: “nel   Tuttavia,  non  può  essere  pretermessa  la  ratio  di
                 medesimo senso, l’articolo 4,  paragrafo  2,  della   tali sentenze,  per  cui tale interpretazione,  per
                 direttiva  in  parola  autorizza  i raggruppamenti  di   espressa  affermazione  della  Corte  di  Giustizia,
                 operatori economici a partecipare a procedure di   risponde all’obiettivo dell’apertura del mercato
                 aggiudicazione di appalti pubblici senza prevedere   degli  appalti  pubblici alla  concorrenza nella
                 limitazioni  relative  al  cumulo  di capacità,  così   misura  più ampia possibile,  a  vantaggio  non
                 come l’articolo 25 della stessa direttiva considera il   soltanto degli operatori economici stabiliti  negli
                 ricorso a subappaltatori senza indicare limitazioni   Stati membri, ed in particolare delle piccole e medie
                 in  proposito”;  nella  sentenza  C  406/14  (punto   imprese,  ma  anche  delle stesse  amministrazioni
                 33),  resa  in materia  di subappalto,  in maniera   aggiudicatrici. Si  tratta  di obiettivi propri  della
                 ancor  più  incisiva  la  Corte  ha  affermato  che   direttiva  2004/18/CE  e  rafforzati  dalla  direttiva
                 “l’articolo  48,  paragrafo  3,  di  tale  direttiva  (n.   2014/24/UE (v. considerando 1, 41, 78, 100 e 105
                 2004/18,  n.d.r.)  –  prevedendo  la  facoltà  per  gli   della direttiva 2014/24).
                 offerenti di provare che, facendo affidamento sulle
                 capacità  di soggetti  terzi, essi soddisfano  i livelli   Difatti la Corte di Giustizia riconosce che il ricorso
                 minimi di capacità tecniche e professionali stabiliti   al subappalto, favorendo l’accesso delle piccole e
                 dall’amministrazione  aggiudicatrice,  a  condizione   medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce,
                 di  dimostrare  che,  qualora  l’appalto  venga  loro   al  pari  dell’avvalimento,  a  realizzare
                 aggiudicato,  disporranno  effettivamente  delle   l’obiettivo  di rendere  la concorrenza la più
                 risorse  necessarie  per  la  sua  esecuzione,  risorse   ampia  possibile (CGUE, 26  settembre  2019,
                 che  non  appartengono  loro  personalmente  –   C-63/18,  punto  27  e  CGUE,  27  novembre  2019,
                 sancisce la possibilità per gli offerenti di ricorrere   C-402/18, punto 39).
                 al subappalto  per  l’esecuzione  di un  appalto,  e
                 ciò, in linea di principio, in modo illimitato”; nella   Il punto di caduta risulta proprio il confronto con
                 sentenza C 234/14 (punto 28), anche questa resa   l’istituto dell’avvalimento, che a parità di ratio offre
                 in materia di subappalto, la Corte ha ulteriormente   l’occasione,  da un  lato,  per  illustrare  le possibili
                 precisato che “l’offerente rimane libero di scegliere,   obiezioni all’estensione  anche  al  subappalto
                 da  una  parte,  la  natura  giuridica  dei  legami  che   del  principio  del  frazionamento  dei  requisiti;  e,
                 intende  allacciare  con  gli  altri  soggetti  sulle  cui   dall’altro, per  accennare  alle ragioni che  hanno
                 capacità egli fa affidamento ai fini dell’esecuzione   alimentato  la  linea  prudenziale storicamente
                 di un determinato appalto e, dall’altra, le modalità   adottata dal legislatore italiano nel dare ingresso
                 di prova dell’esistenza di tali legami”.       al subappalto nel sistema degli appalti pubblici.

                 Tali pronunce  di ampio  respiro  e  orientate   In proposito, ricorda l’ordinanza che “sotto questo
                 all’interpretazione  estensiva,  sono  però  emesse   secondo  aspetto  rileva  il  fatto  che  il  subappalto,
                 con riferimento a fattispecie riguardanti sia l’istituto   confinato  alla  fase  esecutiva  dell’appalto  e
                 dell’avvalimento  che  quello  del  subappalto,   sottratto  ai  controlli amministrativi aventi  sede
                 comprova che le pur obiettive differenze strutturali   nella  procedura  di  gara:  (i)  si  presta  ad  una
                 che  intercorrono  tra  i  due  istituti  (l’avvalimento   possibile  sostanziale elusione dei principi  di
                 rileva  nella  fase  di  implementazione  dei  requisiti   aggiudicazione mediante gara e di incedibilità del
                 di partecipazione  ad  una  gara;  il  subappalto,   contratto;  (ii)  costituisce un  mezzo di possibile
                 posto  “a  valle”  del  contratto  di  appalto,  attiene   infiltrazione negli pubblici appalti della criminalità
                 alla  sua  esecuzione)  non  elidono  la  loro  comune   organizzata, la quale può sfruttare a suo vantaggio
                 connotazione   quali   moduli   organizzativi   l’assenza  di  verifiche  preliminari  sull’identità
                 alternativamente idonei a garantire l’ampliamento   dei subappaltatori proposti e  sui requisiti di
                 della  possibilità  di partecipazione  alle  gare   qualificazione generale e speciale di cui agli artt. 80
                 anche  a  soggetti  in  apice  sforniti  dei  requisiti  di   e 83, d.lgs. n. 50 del 2016; (iii) conosce una prassi
                 partecipazione  (cfr.  ex  multis, Cons.  Stato,  sez.   applicativa talora problematica, poiché la tendenza
                 IV, n. 2675/2014 e n. 1224/2014; CGUE, 5 aprile   dell’appaltatore  a  ricavare  il suo  maggior  lucro

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