Page 17 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Sotto la lente Mediappalti
quesito: “Se gli articoli 63 e 71 della direttiva dalla lex specialis (par. 15.2, 15.2.1 e 15.2.2 della
2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio sentenza).” e, per tale motivo, aveva escluso il
del 26 febbraio 2014, unitamente ai principi di concorrente.
libertà di stabilimento e di libera prestazione di
servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Il Collegio, adito in sede di appello, su questo tema
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ostino “ha ritenuto necessario sospendere il giudizio in
ad una interpretazione della normativa nazionale attesa della decisione della Corte di Giustizia UE
italiana in materia di subappalto necessario sulla questione pregiudiziale”, che viene esposta
secondo la quale il concorrente sprovvisto della con l’ordinanza in commento.
qualificazione obbligatoria in una o più categorie
scorporabili non può integrare il requisito mancante Infatti, “La questione interpretativa pregiudiziale
facendo ricorso a più imprese subappaltatrici, di seguito proposta risulta dirimente ai fini della
ovvero cumulando gli importi per i quali queste decisione del ricorso. Invero, qualora dovesse
ultime risultano qualificate.”. ritenersi che il diritto eurounitario non ammette
preclusioni al frazionamento del requisito tra
Il Collegio, in proposito, mostra di propendere più subappaltatori ovvero tra questi e l’impresa
per una risposta positiva, ma non senza rilevanti concorrente, il giudizio a quo dovrebbe concludersi
difficoltà, che risiedono proprio nel tentativo con una sentenza favorevole alla parte RTI e con
di assimilare ed assottigliare i confini fra la conseguente conferma della sua ammissione
subappalto necessario ed avvalimento. in gara. Per contro, nel caso in cui si dovesse
accogliere l’opzione contraria, il giudizio dovrebbe
In tal modo, la portata espansiva dell’istituto concludersi con una sentenza di conferma
sembra ridursi a ben più ristretti confini, nonostante dell’annullamento dell’atto di ammissione.”.
l’ampia interpretazione ora esaminata e ripresa
anche dalla decisione della stessa Sezione III, n. Nel caso specie il disciplinare di gara richiedeva
3585 del 5 giugno 2020, degna di nota in quanto ai partecipanti in gara, a pena di esclusione,
conferma che i requisiti tecnici di partecipazione l’attestazione di qualificazione rilasciata da
posseduti ai fini dell’ammissione alla gara (nel caso una SOA, … per l’esecuzione (tra le altre)
di specie, acquisiti tramite contratto di affitto di delle prestazioni di costruzione nella categoria
ramo d’azienda) “dopo l’aggiudicazione, possono (scorporabile e a qualificazione obbligatoria) OS
anche venir meno senza che l’impresa patisca 18-B, in classifica V, mentre il concorrente in sede
alcuna conseguenza rispetto all’esecuzione del di offerta aveva dichiarato di essere titolare di
contratto ... e allo stesso modo, qualsiasi ulteriore attestazione SOA per classifica inferiore e di voler
valutazione in merito al contratto di affitto di ramo fare ricorso al c.d. subappalto cd. “qualificante”
di azienda - attinente alla sua eventuale e futura o “necessario” al fine di soddisfare il requisito di
fase esecutiva - non assume valenza ai fini della partecipazione, indicando alcuni subappaltatori
legittima partecipazione alla procedura di gara…”. il cui cumulo consentiva il raggiungimento della
Nel caso esaminato con l’ordinanza di rimessione, classifica richiesta.
la concorrente di una gara indetta da Invitalia aveva
impugnato (con ricorso incidentale) l’ammissione Il Tar ha accolto la tesi in forza della quale almeno
di altra impresa eccependo che la stessa risultava un componente del RTI o in alternativa un suo
priva del requisito di qualificazione nella categoria subappaltatore avrebbe dovuto essere titolare di
SOA OS18 B in classifica V, richiesta ai fini della attestazione SOA per categoria e classifica (V)
partecipazione alla gara: in particolare, eccepiva idonea a “coprire” per intero l’importo … dei lavori
che la concorrente “aveva ritenuto di soddisfare OS-18B, con esclusione di qualsiasi facoltà di
tale requisito in parte con il possesso della propria frazionamento del requisito tra più imprese. Tale
classifica, in parte con il subappalto frazionato, a conclusione è stata ricavata dalla convergente
tre subappaltatori”. interpretazione della pertinente disposizione del
disciplinare di gara e della normativa ratione
Il TAR Puglia, in accoglimento della tesi ora esposta, temporis applicabile al caso, dalla quale il Tar
aveva affermato che “il concorrente (ovvero in ha tratto il convincimento che “.. il sistema della
sua vece il subappaltatore) deve possedere in qualifica distinta per importi deve essere applicato
proprio e “per intero” la qualificazione richiesta singolarmente a ciascuna impresa. È dunque
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