Page 19 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Sotto la lente Mediappalti
suscettibili di “subappalto necessario” in favore di secondo comma, alle condizioni definite dalla
imprese in possesso delle relative qualificazioni legislazione del paese di stabilimento nei confronti
(v. Cons. Stato, sez. V, n. 5745/2019; Tar Lazio, dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del
sez. II, n. 3023/2019; Tar Piemonte, sez. II, n. capo relativo ai capitali”. L’art. 56 prevede: “Nel
94/2018; Tar Napoli, sez. I, n. 1336/2018). ”. quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla
libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione
Ma il vero “cuore” della questione controversa sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati
sta nella circostanza che non sussistono spunti membri stabiliti in uno Stato membro che non
normativi e interpretativi in tema di subappalto sia quello del destinatario della prestazione. Il
necessario “frazionato”, ipotizzabile nell’ancora più Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
specifico caso in cui il requisito di qualificazione secondo la procedura legislativa ordinaria, possono
obbligatorio venga ad essere ‘coperto’ estendere il beneficio delle disposizioni del presente
dall’operatore economico attraverso una capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese
sommatoria degli importi per i quali risultano terzo e stabiliti all’interno dell’Unione”.”.
qualificati i diversi operatori indicati nella
terna dei subappaltatori. In particolare, “La Questo il quadro normativo comunitario
giurisprudenza nazionale ha chiarito che, al di che, peraltro, reca linee generali e di mero
fuori delle ipotesi di cui all’art. 105, comma 6, del inquadramento degli istituti.
d.lgs. n. 50 del 2016, in sede di presentazione
dell’offerta non è necessaria l’indicazione Sotto il profilo giurisprudenziale, poi, si rammenta
nominativa dell’impresa subappaltatrice, neppure che “Chiamata a pronunciarsi sugli artt. 47 e
in caso di subappalto necessario - ovvero allorché 48 della previgente direttiva 2004/18/CE (per
il concorrente non possieda la qualificazione nelle gli aspetti e le disposizioni che qui rilevano non
categorie scorporabili (v. Cons. Stato, sez. V, n. contraddetta dalla successiva direttiva 2014/24/
5745/2019; Cons. Stato, Ad. plen., 2 novembre UE) la Corte di Giustizia ha ripetutamente
2015, n. 9).”. affermato: (i) il diritto di ciascun operatore di fare
affidamento, per un determinato appalto, sulle
Quid juris, dunque, in tema di dimostrazione del capacità di altri soggetti, “a prescindere dalla
possesso dei requisiti di partecipazione frazionato natura dei suoi legami con questi ultimi”, purché
tra più subappaltatori? La giurisprudenza, si dimostri all’amministrazione aggiudicatrice
soprattutto quella comunitaria più recente, l’effettiva disponibilità dei mezzi necessari per
ammette l’avvalimento frazionato fra più ausiliari, eseguire l’appalto (cfr. CGUE, 10 ottobre 2013,
ma nulla indica in tema di subappalto necessario. C 94/12, punti 29 - 35; CGUE, 14 gennaio 2016,
Ricorda il Collegio nell’ordinanza di rimessione, C-234/14, punti 23 e 28; CGUE, 14 luglio 2016,
che “La disciplina eurounitaria del subappalto C 406/14, punto 33); (ii) la libertà dell’offerente
è desumibile dagli artt. 63 e 71 della direttiva di “..scegliere, da una parte, la natura giuridica
2014/24/UE del Parlamento europeo e del dei legami che intende allacciare con gli altri
Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti soggetti sulle cui capacità egli fa affidamento ai
pubblici. … La disciplina della direttiva sviluppa fini dell’esecuzione di un determinato appalto e,
i principi concorrenziali espressi dagli artt. 49 dall’altra, le modalità di prova dell’esistenza di
e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione tali legami” (CGUE, 14 gennaio 2016, C-234/14,
europea (TFUE). L’art. 49 stabilisce: “Nel quadro punto 28); (iii) il generale principio di frazionabilità
delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla dei requisiti di partecipazione tra più imprese,
libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato suscettibile di deroga soltanto in presenza di
membro nel territorio di un altro Stato membro comprovate circostanze eccezionali, ossia: “lavori
vengono vietate. Tale divieto si estende altresì che presentino peculiarità tali da richiedere una
alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, determinata capacità che non si può ottenere
succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno associando capacità inferiori di più operatori” e
Stato membro stabiliti sul territorio di un altro per i quali il livello minimo di capacità deve essere
Stato membro. La libertà di stabilimento importa raggiunto da un operatore economico unico o,
l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, eventualmente, da un numero limitato di operatori
nonché la costituzione e la gestione di imprese e economici (cfr. CGUE, 10 ottobre 2013, C 94/12;
in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, CGUE, 14 luglio 2016, C 406/14).“.
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