Page 19 - MediAppalti, Anno X - N. 3
P. 19

Sotto la lente                                                                       Mediappalti







                 suscettibili di “subappalto necessario” in favore di   secondo  comma,  alle  condizioni  definite  dalla
                 imprese  in  possesso  delle  relative  qualificazioni   legislazione del paese di stabilimento nei confronti
                 (v. Cons. Stato, sez. V, n. 5745/2019; Tar Lazio,   dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del
                 sez.  II,  n.  3023/2019;  Tar  Piemonte,  sez.  II,  n.   capo relativo ai capitali”. L’art. 56 prevede: “Nel
                 94/2018; Tar Napoli, sez. I, n. 1336/2018). ”.  quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla
                                                                libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione
                 Ma  il  vero  “cuore”  della  questione  controversa   sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati
                 sta  nella  circostanza  che  non  sussistono  spunti   membri  stabiliti  in  uno  Stato  membro  che  non
                 normativi  e  interpretativi  in tema  di subappalto   sia  quello del destinatario  della prestazione.  Il
                 necessario “frazionato”, ipotizzabile nell’ancora più   Parlamento  europeo  e  il  Consiglio, deliberando
                 specifico caso in cui il requisito di qualificazione   secondo la procedura legislativa ordinaria, possono
                 obbligatorio  venga ad essere  ‘coperto’       estendere il beneficio delle disposizioni del presente
                 dall’operatore  economico attraverso  una      capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese
                 sommatoria degli importi per i quali risultano   terzo e stabiliti all’interno dell’Unione”.”.
                 qualificati  i  diversi  operatori  indicati  nella
                 terna dei  subappaltatori.  In  particolare,  “La   Questo   il   quadro   normativo   comunitario
                 giurisprudenza  nazionale  ha  chiarito  che,  al  di   che,  peraltro, reca  linee generali e di mero
                 fuori delle ipotesi di cui all’art. 105, comma 6, del   inquadramento degli istituti.
                 d.lgs.  n.  50  del  2016,  in  sede  di  presentazione
                 dell’offerta  non  è  necessaria  l’indicazione  Sotto il profilo giurisprudenziale, poi, si rammenta
                 nominativa dell’impresa subappaltatrice,  neppure   che  “Chiamata  a  pronunciarsi  sugli  artt.  47  e
                 in caso di subappalto necessario - ovvero allorché   48  della  previgente  direttiva  2004/18/CE  (per
                 il concorrente non possieda la qualificazione nelle   gli  aspetti  e  le  disposizioni  che  qui  rilevano  non
                 categorie  scorporabili (v.  Cons.  Stato,  sez.  V,  n.   contraddetta  dalla successiva  direttiva 2014/24/
                 5745/2019;  Cons. Stato,  Ad.  plen.,  2 novembre   UE)  la  Corte  di  Giustizia  ha  ripetutamente
                 2015, n. 9).”.                                 affermato: (i) il diritto di ciascun operatore di fare
                                                                affidamento,  per  un  determinato  appalto,  sulle
                 Quid juris, dunque, in tema di dimostrazione del   capacità  di altri  soggetti,  “a  prescindere  dalla
                 possesso dei requisiti di partecipazione frazionato   natura dei suoi legami con questi ultimi”, purché
                 tra  più  subappaltatori?  La  giurisprudenza,  si dimostri all’amministrazione aggiudicatrice
                 soprattutto  quella  comunitaria  più  recente,   l’effettiva  disponibilità  dei  mezzi necessari  per
                 ammette l’avvalimento frazionato fra più ausiliari,   eseguire  l’appalto  (cfr.  CGUE,  10  ottobre  2013,
                 ma nulla indica in tema di subappalto necessario.  C 94/12, punti 29 - 35; CGUE, 14 gennaio 2016,
                 Ricorda  il  Collegio  nell’ordinanza  di  rimessione,   C-234/14, punti 23 e 28; CGUE, 14 luglio 2016,
                 che  “La  disciplina  eurounitaria  del subappalto   C 406/14, punto 33); (ii) la libertà dell’offerente
                 è  desumibile dagli  artt.  63  e  71  della direttiva   di “..scegliere,  da  una  parte,  la  natura  giuridica
                 2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e  del   dei  legami  che  intende  allacciare  con  gli  altri
                 Consiglio del 26  febbraio  2014  sugli appalti   soggetti  sulle  cui  capacità  egli  fa  affidamento  ai
                 pubblici. …  La  disciplina della  direttiva  sviluppa   fini  dell’esecuzione  di  un  determinato  appalto  e,
                 i principi  concorrenziali espressi  dagli artt.  49   dall’altra,  le  modalità  di prova  dell’esistenza  di
                 e  56  del  Trattato  sul  Funzionamento  dell’Unione   tali  legami”  (CGUE,  14  gennaio  2016,  C-234/14,
                 europea (TFUE). L’art. 49 stabilisce: “Nel quadro   punto 28); (iii) il generale principio di frazionabilità
                 delle  disposizioni  che  seguono,  le  restrizioni  alla   dei requisiti di partecipazione  tra  più imprese,
                 libertà di stabilimento dei cittadini di uno  Stato   suscettibile di deroga  soltanto  in presenza  di
                 membro  nel  territorio  di un  altro  Stato  membro   comprovate circostanze eccezionali, ossia: “lavori
                 vengono  vietate.  Tale  divieto  si  estende  altresì   che  presentino  peculiarità  tali  da  richiedere  una
                 alle restrizioni  relative  all’apertura  di agenzie,   determinata  capacità  che  non  si  può  ottenere
                 succursali  o  filiali,  da  parte  dei  cittadini  di  uno   associando  capacità  inferiori  di  più  operatori”  e
                 Stato  membro  stabiliti sul  territorio  di un  altro   per i quali il livello minimo di capacità deve essere
                 Stato membro. La libertà di stabilimento importa   raggiunto  da  un  operatore  economico  unico  o,
                 l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio,   eventualmente, da un numero limitato di operatori
                 nonché la costituzione e la gestione di imprese e   economici (cfr. CGUE, 10 ottobre 2013, C 94/12;
                 in  particolare  di società  ai  sensi  dell’articolo  54,   CGUE, 14 luglio 2016, C 406/14).“.

                                                             19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24