Page 14 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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                 2020 emessa nella causa C-395/18, in materia di   aggiudicatarie,  ha  perso,  non  l’iscrizione  all’Albo
                 esclusione  di  un  operatore  economico  in  fase  di   nazionale  dei gestori ambientali bensì la classe
                 gara, proprio a causa della perdita dei requisiti di   della categoria  necessaria  per  l’esecuzione  delle
                 un subappaltatore.                             prestazioni accessorie,  prima dell’adozione da
                                                                parte della stazione appaltante del provvedimento
                 La conclusione cui giunge il Consiglio di Stato è che   di aggiudicazione, pur  avendo il possesso  di tale
                 – a maggior ragione in presenza dell’indicazione di   requisito di idoneità  alla data di presentazione
                 una terna di subappaltatori in sede di offerta - non   delle offerte e pur avendolo mantenuto per tutto il
                 è automatica  l’esclusione del concorrente  che   corso della procedura di gara, certamente fino alla
                 abbia  indicato  un  subappaltatore  “qualificante”   verifica di congruità del 20 agosto 2018 … nonché
                 rivelatosi, poi, privo dei requisiti di qualificazione   fino all’approvazione delle graduatorie dei lotti da
                 per eseguire le prestazioni oggetto di subappalto.  parte della commissione giudicatrice.
                 Di  conseguenza,  il  Collegio  ha  rigettato  l’appello
                 avverso  la sentenza  del TAR  Lombardia,  gravata   Ricorda, poi, che  “La  questione  oggetto  della
                 dall’appellante  poiché  non  aveva  confermato  il   presente  decisione è,  allora,  esattamente  quella
                 principio pacifico (a suo dire) nella giurisprudenza   posta  col ricorso,  in primo grado  e  in appello,
                 nazionale  –  in  ciò  seguendo  la  prassi  ANAC   vale a dire se sia consentita la sostituzione di
                 (peraltro ribadita recentemente dalla Delibera 27   uno dei subappaltatori  della terna,  indicato
                 maggio 2020, n. 462) – per cui alla perdita medio   dall’impresa concorrente al fine di procurarsi
                 tempore  del  requisito  (nella  specie,  la  classe  di   per suo tramite  il  requisito  dell’idoneità
                 iscrizione all’Albo dei gestori ambientali) da parte   professionale per le  prestazioni  oggetto
                 del subappaltatore necessario, si faceva conseguire   del subappalto  (subappalto c.d.  necessario
                 ipso facto l’esclusione del concorrente, a sua volta   o  qualificatorio),  qualora  il subappaltatore
                 privo del necessario requisito qualificante.   abbia  perso  in  corso  di gara  tale  requisito  di
                 La  sentenza  di  primo  grado  aveva  in  effetti   partecipazione,  previsto a  pena  di esclusione.
                 valorizzato  l’evoluzione  dell’interpretazione  … Secondo la  prospettazione  dell’appellante,
                 dell’art. 105, comma 12 D.Lgs. n. 50/2016 in tema   avendo detta società perso il requisito prima del
                 di subappalto, indicata dalla stazione appaltante,   provvedimento  di aggiudicazione,  le  imprese
                 e  sulla  stessa  linea  si  pone  il  Consiglio  di  Stato,   concorrenti che si erano avvalse di tale operatore
                 richiamando la decisione dell’Adunanza Plenaria n.   avrebbero  dovute  essere  escluse  stante  il venir
                 9/2015 e ponendo a confronto i principi enunciati   meno di un requisito soggettivo richiesto a pena di
                 dall’interprete  nazionale  e  da  quello  comunitario   esclusione. A sostegno del proprio operato, invece,
                 sul tema.                                      l’Amministrazione deduceva la piena applicazione
                                                                dell’art. 105, co. 12, d.lgs. 50/2016 a mente del
                 In  particolare: “… non  è  in contestazione,  nel   quale  “l’affidatario  deve  provvedere  a  sostituire
                 presente  giudizio, l’ammissibilità,  dopo l’entrata   i subappaltatori relativamente  ai  quali apposita
                 in  vigore  del  d.lgs.  n.  50  del  2016,  dell’istituto   verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi
                 dell’appalto c.d. necessario o qualificatorio, la cui   di esclusione di cui all’articolo 80“.
                 disciplina, nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, è
                 stata ricostruita dall’Adunanza plenaria di questo   Pur  dissentendo  dalla  ricostruzione  operata  dalla
                 Consiglio di Stato  con  la sentenza  2  novembre   stazione  appaltante  secondo  la  quale,  ai  sensi
                 2015,  n.  9.  La validità del ricorso  all’istituto del   dell’art. 105, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 (che
                 subappalto  c.d.  necessario  o  qualificatorio  anche   dispone “L’affidatario deve provvedere a sostituire
                 nella  vigenza  dell’attuale  codice dei contratti   i subappaltatori relativamente  ai  quali apposita
                 pubblici,  ed  anche  nel  settore  dei  servizi,  è   verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi
                 stata  peraltro  affermata  in diverse  pronunce  del   di esclusione di cui all’articolo 80.”), la sostituzione
                 giudice  amministrativo  e  nel  caso  di  specie  va   del subappaltatore sarebbe possibile anche prima
                 presupposta,  in  quanto  espressamente  prevista   della  stipula  del  contratto,  perviene  comunque
                 dalle  su  riportate  disposizioni  della  legge  di   alla decisione di sottrarre alla stazione appaltante
                 gara, non fatte oggetto di impugnazione. … Così   il  diritto di procedere  all’automatica  esclusione
                 chiarite le regole della gara, va confermato il dato   del concorrente  rivelatosi  medio tempore  privo
                 di  fatto  che  uno  dei  subappaltatori  indicati  nella   dei  requisiti  ed  afferma  che  un’interpretazione
                 terna  a  fini  qualificatori  da  alcune  delle  imprese   comunitariamente  orientata  esigerebbe

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