Page 13 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti






                 Il subappalto necessario: il Consiglio di

                 Stato interroga la Corte di Giustizia sulla

                 sostituzione del subappaltatore
                                                                                             SOTTO
                                                                                              LA

                 di Avv. Massimiliano Lombardo                                                LENTE









                    Premessa                                       2. La decisione del Consiglio di Stato, Sez.
                                                                      V, 4 giugno 2020, n. 3504
                 Il  tema  del  subappalto  c.d.  “necessario”,  nella
                 visione  di  due  recenti  pronunce  del  Consiglio  di   Si  ricorda  che  il  subappalto  necessario  (o
                 Stato:  l’Ordinanza  di  rimessione  alla  Corte  di   “qualificatorio”)  è  quell’istituto  che  consente
                 Giustizia della Sez. III n. 3702/2020 e la decisione   all’operatore   economico   di   qualificarsi   e
                 della  Sez.  V  n.  3504/2020.  Sembra  sfumare  la   partecipare alle gare pubbliche per poter supplire
                 differenza con l’istituto dell’avvalimento nei Lavori   alle  qualificazioni  (in  particolare  SOA)  non
                 Pubblici.                                      possedute direttamente, solo dichiarando di voler
                                                                subappaltare le relative prestazioni ad un soggetto
                 1. Due recenti pronunce  del Consiglio  di     debitamente qualificato.
                 Stato  a confronto  sul tema  del subappalto
                 necessario                                     La  decisione  in  commento  affronta  il  caso  di  un
                                                                operatore  economico  che  aveva  indicato  quale
                 Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato   subappaltatore  necessario  un  soggetto  che,
                 sul  tema  del  c.d.  “subappalto  necessario”,   successivamente in corso di gara, è stato privato
                 palesando   una   moderna   rappresentazione   della  qualificazione:  la  conseguenza,  secondo
                 dell’istituto (per la verità, in modo non scevro da   la stazione appaltante,  era  la necessaria  ed
                 qualche contraddizione).                       automatica esclusione del concorrente.
                                                                L’operatore economico escluso, ritenendo ingiusta
                 Si tratta, in particolare, dell’Ordinanza di rimessione   la sanzione  espulsiva,  impugna  il  provvedimento
                 alla Corte di Giustizia della Sez. III n. 3702/2020   ricordando  di  aver  indicato non  un  solo
                 (con  la  quale  si  chiede  di  valutare  –  quasi   subappaltatore  qualificato,  bensì  una  terna  di
                 lumeggiando una risposta negativa - la possibilità   subappaltatori,  in cui gli  altri operatori avevano
                 per  il  subappaltatore  di  integrare  il  requisito   comunque mantenuto le qualifiche.
                 mancante  della  qualificazione  obbligatoria  in  una
                 o più categorie scorporabili) e della decisione della   Ricostruita la storia e richiamata la giurisprudenza –
                 Sez. V n. 3504/2020 (con la quale si legittima la   soprattutto comunitaria - sull’istituto del subappalto
                 sostituzione del subappaltatore  necessario  che   qualificatorio, il Collegio ritiene che le norme e gli
                 medio-tempore abbia perso i requisiti).        arresti  comunitari  siano  uniformemente  orientati
                                                                verso un’applicazione estensiva dell’istituto.
                 Queste  due  pronunce,  come  si vedrà  in
                 prosieguo,  mostrano  comunque  la  tendenza   In tale ottica è stata letta la questione controversa,
                 ad  un’interpretazione  estensiva  dell’istituto,  in   chiarendo  l’interpretazione  e  la  portata  degli
                 coerenza  con  l’andamento  della  giurisprudenza   articoli 105  ed  80,  commi  1 e  comma  5,  D. Lgs
                 comunitaria, che – quanto meno per il settore dei   n. 50/2016, alla luce, in particolare, degli articoli
                 lavori pubblici – sembrerebbe sbiadire la linea di   57  e  71  della  Direttiva  24/2014/UE  e  della
                 confine con l’avvalimento.                     decisione  della  Corte  di  Giustizia  del  30  gennaio

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