Page 65 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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A. D. R.                                                                             Mediappalti







                         È legittima la partecipazione in       la  sussistenza  dei  requisiti  di   ordine  generale  e
                 3       singolarmente in risposta ad un        speciale in capo ai soggetti invitati” (Cons. Stato,
                         ATI di imprese prequalificatesi
                                                                sez.    IV,  3  luglio  2014,  n.  3344;  nonché  TAR
                         avviso pubblico di indagine di
                                                                Campania,  Napoli,  sez.  I,  24  gennaio    2018,  n.
                         mercato?
                                                                481).

                 In base alla lettura congiunta dell’art. 36    Dalla  valenza  meramente  esplorativa  dell’avviso
                 del  Codice e delle Linee guida ANAC n. 4, si può   di indagine di mercato la giurisprudenza ha fatto
                 rilevare che, nel caso in cui la  stazione appaltante   discendere  diverse  conseguenze  tra  queste  la
                 faccia  ricorso  ad  una  procedura  negoziata,   possibilità  anche  per  le  imprese  prequalificatesi
                 preceduta dalla    pubblicazione di un avviso   singolarmente di partecipare in ATI ad una gara.
                 di  indagine  di  mercato,  la  procedura  di  scelta   La  validità  della  costituzione  di  un’ATI  va
                 del  contraente è strutturata in due fasi (la fase   giudicata  solo  con  riferimento  al  momento  della
                 preliminare di manifestazione di  interesse o cd.   formulazione  dell’offerta,  per  cui  sono  legittime
                 prequalifica e quella di formulazione dell’offerta),   le offerte congiuntamente presentate da imprese
                 le quali,  ancorché legate da un nesso di stretta   appositamente e tempestivamente raggruppate,
                 strumentalità sono, tuttavia, autonome, dal    singolarmente invitate, anche allorquando la loro
                 momento che solo con la trasmissione della lettera   costituzione in ATI sia intervenuta dopo la fase di
                 di invito si instaura una relazione giuridicamente   prequalificazione  (Cfr.  Consiglio  di  Stato,  sez.  V,
                 vincolante  tra  l’operatore  economico  e  la   14.06.2017 n. 2896).
                 stazione    appaltante,  facendo  acquisire  al  primo
                 la  qualità  di  “candidato”  alla  procedura  nonché   Ne  deriva  che  le  imprese  prequalificatesi
                 di  “offerente”  ovvero  di  soggetto  che,  mediante   singolarmente  possono  legittimamente
                 la  presentazione dell’offerta, assume un effettivo   partecipare in ATI alla procedura di gara. La norma
                 e  concreto  impegno  nei  confronti  della  stazione   riconosce  dunque  la  possibilità  per  gli  operatori
                 appaltante  anche  sotto  l’aspetto  della  modalità   economici invitati di  costituire associazioni
                 di partecipazione alla gara e di esecuzione del   temporanee di imprese e non può essere
                 contratto  (cfr.  TAR  Friuli  Venezia    Giulia,  sez.  I,   interpretata  diversamente    in  quanto  si  darebbe
                 23  luglio  2018,  n.  259,  nonché  TAR  Campania,   spazio ad un’esegesi inutilmente restrittiva in
                 Napoli,  sez.  VIII,  14  marzo  2019,  n.  1431,   ordine alla possibilità di utilizzare lo strumento
                 secondo la quale “la  fase esplorativa e la fase di   dell’associazione temporanea di imprese non
                 vera e propria competizione – o di gara ancorché   previsto dalla normativa vigente in materia.
                 con procedura negoziata – devono essere tenute
                 nettamente distinte” dal momento che nell’avviso
                 pubblico  di  manifestazione  di  interesse  “non  vi
                 è  ancora  alcuna  selezione  tra  i  partecipanti  e
                 l’interesse perseguito è solo di tipo esplorativo”).


                 Secondo  consolidata  giurisprudenza,  infatti,  “la
                 c.d.  fase  di  prequalifica,  costituisce  una  fase
                 preliminare, prodromica alla gara vera e propria,
                 mediante la quale la  stazione appaltante si limita
                 a verificare la disponibilità del mercato e, quindi,
                 ad individuare la platea dei potenziali concorrenti
                 da invitare alla procedura di affidamento in senso
                 proprio  mentre  solo  in  fase  di  presentazione
                 delle  offerte  è  necessario  provare  in  concreto

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