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A. D. R. Mediappalti
È legittima la partecipazione in la sussistenza dei requisiti di ordine generale e
3 singolarmente in risposta ad un speciale in capo ai soggetti invitati” (Cons. Stato,
ATI di imprese prequalificatesi
sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3344; nonché TAR
avviso pubblico di indagine di
Campania, Napoli, sez. I, 24 gennaio 2018, n.
mercato?
481).
In base alla lettura congiunta dell’art. 36 Dalla valenza meramente esplorativa dell’avviso
del Codice e delle Linee guida ANAC n. 4, si può di indagine di mercato la giurisprudenza ha fatto
rilevare che, nel caso in cui la stazione appaltante discendere diverse conseguenze tra queste la
faccia ricorso ad una procedura negoziata, possibilità anche per le imprese prequalificatesi
preceduta dalla pubblicazione di un avviso singolarmente di partecipare in ATI ad una gara.
di indagine di mercato, la procedura di scelta La validità della costituzione di un’ATI va
del contraente è strutturata in due fasi (la fase giudicata solo con riferimento al momento della
preliminare di manifestazione di interesse o cd. formulazione dell’offerta, per cui sono legittime
prequalifica e quella di formulazione dell’offerta), le offerte congiuntamente presentate da imprese
le quali, ancorché legate da un nesso di stretta appositamente e tempestivamente raggruppate,
strumentalità sono, tuttavia, autonome, dal singolarmente invitate, anche allorquando la loro
momento che solo con la trasmissione della lettera costituzione in ATI sia intervenuta dopo la fase di
di invito si instaura una relazione giuridicamente prequalificazione (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V,
vincolante tra l’operatore economico e la 14.06.2017 n. 2896).
stazione appaltante, facendo acquisire al primo
la qualità di “candidato” alla procedura nonché Ne deriva che le imprese prequalificatesi
di “offerente” ovvero di soggetto che, mediante singolarmente possono legittimamente
la presentazione dell’offerta, assume un effettivo partecipare in ATI alla procedura di gara. La norma
e concreto impegno nei confronti della stazione riconosce dunque la possibilità per gli operatori
appaltante anche sotto l’aspetto della modalità economici invitati di costituire associazioni
di partecipazione alla gara e di esecuzione del temporanee di imprese e non può essere
contratto (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, interpretata diversamente in quanto si darebbe
23 luglio 2018, n. 259, nonché TAR Campania, spazio ad un’esegesi inutilmente restrittiva in
Napoli, sez. VIII, 14 marzo 2019, n. 1431, ordine alla possibilità di utilizzare lo strumento
secondo la quale “la fase esplorativa e la fase di dell’associazione temporanea di imprese non
vera e propria competizione – o di gara ancorché previsto dalla normativa vigente in materia.
con procedura negoziata – devono essere tenute
nettamente distinte” dal momento che nell’avviso
pubblico di manifestazione di interesse “non vi
è ancora alcuna selezione tra i partecipanti e
l’interesse perseguito è solo di tipo esplorativo”).
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, “la
c.d. fase di prequalifica, costituisce una fase
preliminare, prodromica alla gara vera e propria,
mediante la quale la stazione appaltante si limita
a verificare la disponibilità del mercato e, quindi,
ad individuare la platea dei potenziali concorrenti
da invitare alla procedura di affidamento in senso
proprio mentre solo in fase di presentazione
delle offerte è necessario provare in concreto
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