Page 62 - MediAppalti, Anno X - N. 2
P. 62

Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 157 DEL 19 febbraio 2020
                 PREC 2/2020/L/PB

                 Nelle procedure gestite telematicamente grava sull’operatore economico l’alea dovuta ai cc.dd. “rischi di
                 rete” e ai “rischi tecnologici”

                 “...  avuto  riguardo  alle  peculiarità  delle  procedure  selettive  informatiche  rispetto  a  quelle  cartacee,  la
                 giurisprudenza  amministrativa  ha  evidenziato  come  esse,  a  fronte  degli  indiscutibili  vantaggi,  scontino
                 tuttavia un “rischio di rete” – dovuto alla presenza di sovraccarichi o di cali di performance della rete – ed
                 un “rischio tecnologico” dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi utilizzati dagli operatori. Acquisita
                 la consapevolezza che i rischi sopra menzionati costituiscono un’alea, bensì  attenuabile ma non eliminabile
                 in senso assoluto, risponde al principio di  autoresponsabilità l’onere di colui che intende prendere parte
                 alla gara di attivarsi in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti immediatamente
                 antecedenti    alla  scadenza  del  termine,  gli    impediscano  la  tempestiva  proposizione  dell’offerta,  salvi
                 ovviamente i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore del medesimo (ad  esempio fermi del
                 sistema o mancato rispetto dei livelli di servizio) per i  quali invece non può che affermarsi la responsabilità
                 di quest’ultimo e la  necessità di riconoscere una sospensione o proroga del termine per la  presentazione
                 delle offerte, come peraltro ora espressamente previsto dall’art. 79, comma 5-bis sopra citato (v. Cons.
                 Stato,  Sez. III, 3 luglio 2017 n. 3245; Parere n. 4  del 29 luglio 2014);”




                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 153 DEL 19 febbraio 2020
                 PREC 21/2020/L


                 “Inammissibile, per difetto di legittimazione e carenza d’interesse, conseguente alla definitiva esclusione
                 dalla gara, la domanda tesa all’accertamento dell’illegittima proroga dei termini per la presentazione delle
                 offerte e delle modifiche alle modalità di sottoscrizione dell’offerta stessa”


                 “...in  forza  del  principio  di  conservazione  degli  atti  giuridici  e  dei  criteri  di  efficienza  ed  efficacia
                 dell’azione amministrativa, l’eventuale accertamento dell’illegittima proroga dei termini di scadenza per
                 la presentazione delle offerte ovvero dell’indebita modifica alle modalità di sottoscrizione della stessa non
                 potrebbe mai condurre all’annullamento dell’intera gara ma alla sola esclusione dei soggetti che abbiano
                 presentato la propria offerta dopo la proroga concessa ovvero senza rispettare le formalità di sottoscrizione
                 originariamente fissate (cfr.; T.A.R. Catania, 30 dicembre 2019, n. 3150; T.A.R. Lazio, Latina, 30 ottobre
                 2018, n. 542; T.A.R. Lazio, 20 luglio 2017 n. 8806);”


















                                                             62
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67