Page 62 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 157 DEL 19 febbraio 2020
PREC 2/2020/L/PB
Nelle procedure gestite telematicamente grava sull’operatore economico l’alea dovuta ai cc.dd. “rischi di
rete” e ai “rischi tecnologici”
“... avuto riguardo alle peculiarità delle procedure selettive informatiche rispetto a quelle cartacee, la
giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come esse, a fronte degli indiscutibili vantaggi, scontino
tuttavia un “rischio di rete” – dovuto alla presenza di sovraccarichi o di cali di performance della rete – ed
un “rischio tecnologico” dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi utilizzati dagli operatori. Acquisita
la consapevolezza che i rischi sopra menzionati costituiscono un’alea, bensì attenuabile ma non eliminabile
in senso assoluto, risponde al principio di autoresponsabilità l’onere di colui che intende prendere parte
alla gara di attivarsi in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti immediatamente
antecedenti alla scadenza del termine, gli impediscano la tempestiva proposizione dell’offerta, salvi
ovviamente i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore del medesimo (ad esempio fermi del
sistema o mancato rispetto dei livelli di servizio) per i quali invece non può che affermarsi la responsabilità
di quest’ultimo e la necessità di riconoscere una sospensione o proroga del termine per la presentazione
delle offerte, come peraltro ora espressamente previsto dall’art. 79, comma 5-bis sopra citato (v. Cons.
Stato, Sez. III, 3 luglio 2017 n. 3245; Parere n. 4 del 29 luglio 2014);”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 153 DEL 19 febbraio 2020
PREC 21/2020/L
“Inammissibile, per difetto di legittimazione e carenza d’interesse, conseguente alla definitiva esclusione
dalla gara, la domanda tesa all’accertamento dell’illegittima proroga dei termini per la presentazione delle
offerte e delle modifiche alle modalità di sottoscrizione dell’offerta stessa”
“...in forza del principio di conservazione degli atti giuridici e dei criteri di efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa, l’eventuale accertamento dell’illegittima proroga dei termini di scadenza per
la presentazione delle offerte ovvero dell’indebita modifica alle modalità di sottoscrizione della stessa non
potrebbe mai condurre all’annullamento dell’intera gara ma alla sola esclusione dei soggetti che abbiano
presentato la propria offerta dopo la proroga concessa ovvero senza rispettare le formalità di sottoscrizione
originariamente fissate (cfr.; T.A.R. Catania, 30 dicembre 2019, n. 3150; T.A.R. Lazio, Latina, 30 ottobre
2018, n. 542; T.A.R. Lazio, 20 luglio 2017 n. 8806);”
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