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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 46 DEL 22 gennaio 2020
                 PREC 216/19/S-PB

                 “È da ritenere sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata sottoscrizione di un documento afferente
                 all’offerta tecnica, da parte di un mandante di un RTP costituendo, laddove l’offerta sia riconducibile con
                 certezza al raggruppamento”


                 “...in  relazione  alla  carenza  della  sottoscrizione  dell’offerta,  l’Autorità,  nella  Determinazione  n.  1  dell’8
                 gennaio 2015, ha precisato che “la sottoscrizione della domanda o dell’offerta costituisce un elemento
                 essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta, la sua eventuale carenza si
                 ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente che escluda l’incertezza assoluta
                 sulla provenienza”. In particolare, sia l’Autorità che la giurisprudenza, in un’ottica sostanzialistica, hanno
                 affermato il principio secondo cui nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione dell’offerta è quella
                 di renderla riferibile al presentatore, vincolandolo  all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove
                 tale  finalità  risulti  in  concreto  conseguita,  con  salvaguardia  del  sotteso  interesse  dell’Amministrazione,
                 non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara (cfr. Delibere n. 685 del 18
                 luglio 2018; n. 1358 del 20 dicembre 2017; n. 953 del 7 settembre 2016; n. 10 del 4 febbraio 2015; in
                 giurisprudenza, cfr. ex multis Cons. Stato, III, 24 maggio 2017, n. 2452; Cons. Stato, sez. V, 21 novembre
                 2016, n. 4881; Id., sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4663; Id., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317);”




                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 40 del 15 gennaio 2020
                 PREC 210/19/S


                 La verifica della congruità del costo della manodopera è estesa a tutti i fattori che concorrono al calcolo del
                 costo complessivo offerto

                 “...la verifica della congruità del costo della manodopera è estesa a tutti i fattori che concorrono al calcolo
                 del costo complessivo, che devono risultare giustificati e sostenibili, e può limitarsi alla verifica del rispetto
                 delle tabelle ministeriali solo se le altre variabili risultano immutate rispetto alle stime effettuate in sede di
                 predisposizione della documentazione a base di gara.
                 Nel caso di specie, il monte ore di alcune lavorazioni risulta ridotto rispetto alle stime dell’amministrazione, in
                 modo apparentemente significativo, e l’aggiudicatario non ha indicato alla stazione appaltante gli strumenti
                 concreti (particolari metodologie di esecuzione o altri accorgimenti) di cui intende avvalersi e che possono
                 giustificare una simile contrazione delle tempistiche, tanto da indurre la stazione appaltante ad esprimere
                 perplessità sulla questione anche nel verbale in cui viene sancito il rispetto delle tabelle ministeriali.”

















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