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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2/4/2020, n. 10
Sull’accesso agli atti
“...a) la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti
pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica
disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato
non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel
qual caso essa dovrà esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990,
senza che il giudice amministrativo, adìto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell’accesso,
definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all’esito
del procedimento;
b) è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una
conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da
parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per
inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara,
purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto
svolgimento del rapporto contrattuale;
c) la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del d.
lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei
contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art. 5-bis del d. lgs. n. 33
del 2013 in combinato disposto con l’art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in
toto la materia dall’accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso
con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati,
previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza...”
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2/4/2020, n. 7
Mancata indicazione separata dei costi della manodopera e ipotesi di ricorso al soccorso istruttorio
“I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici
e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una
normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata
indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una
procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza
possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente
non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale
possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di
appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara
d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i
principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla
possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla
normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.”
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