Page 61 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2/4/2020, n. 10

                 Sull’accesso agli atti


                 “...a) la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti
                 pubblici,  formulata  in  modo  generico  o  cumulativo  dal  richiedente  senza  riferimento  ad  una  specifica
                 disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato
                 non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel
                 qual caso essa dovrà esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990,
                 senza che il giudice amministrativo, adìto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell’accesso,
                 definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all’esito
                 del procedimento;
                 b)  è  ravvisabile  un  interesse  concreto  e  attuale,  ai  sensi  dell’art.  22  della  l.  n.  241  del  1990,  e  una
                 conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da
                 parte  di un  concorrente  alla  gara,  in relazione  a  vicende  che  potrebbero  condurre  alla  risoluzione per
                 inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara,
                 purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto
                 svolgimento del rapporto contrattuale;
                 c) la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del d.
                 lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei
                 contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art. 5-bis del d. lgs. n. 33
                 del 2013 in combinato disposto con l’art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in
                 toto la materia dall’accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso
                 con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati,
                 previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza...”



                 Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2/4/2020, n. 7


                 Mancata indicazione separata dei costi della manodopera e ipotesi di ricorso al soccorso istruttorio

                 “I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella
                 direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici
                 e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una
                 normativa  nazionale,  come  quella  oggetto  del  procedimento  principale,  secondo  la  quale  la  mancata
                 indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una
                 procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza
                 possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente
                 non  fosse  specificato  nella  documentazione  della  gara  d’appalto,  sempreché  tale  condizione  e  tale
                 possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di
                 appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara
                 d’appalto  non  consentono  agli  offerenti  di  indicare  i  costi  in  questione  nelle  loro  offerte  economiche,  i
                 principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla
                 possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla
                 normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.”








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