Page 64 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Mediappalti A. D. R.
A Domanda
Rispondiamo A.
D.
R.
2 Qual è il carattere distintivo di una
concessione di servizi rispetto alla
concessione di beni?
Secondo un prevalente orientamento
giurisprudenziale il più importante criterio
Che differenza c’è tra falsa discriminante tra “componente beni” e
1 e reticente dichiarazione? E quali “componente servizi” risiede, negli obiettivi di
dichiarazione, omessa dichiarazione
fondo perseguiti dall’Amministrazione concedente,
sono le possibili conseguenze sul
i quali - se travalicano il mero utilizzo ordinario del
piano degli effetti giuridici?
bene, collocandosi in una prospettiva più ampia -
“colorano necessariamente il rapporto in termini
In materia di esclusione dalle gare pubbliche la di servizi” (Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV,
dichiarazione resa dall’operatore economico nella 1 dicembre 2017, n. 2306).
domanda di partecipazione circa le pregresse Il Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, con sentenza
vicende professionali suscettibili di integrare “gravi n. 547 del 18 giugno 2019 precisa che “la sola
illeciti professionali” può essere omessa, reticente appartenenza del bene al patrimonio indisponibile
o completamente falsa. V’è omessa dichiarazione non qualifica di per sé la concessione in termini
quando l’operatore economico non riferisce di “concessione di beni”, essendo un simile
di alcuna pregressa condotta professionale automatismo certamente da escludere tutte
qualificabile come “grave illecito professionale”; le volte in cui, la natura pubblicistica del bene
v’è dichiarazione reticente quando le pregresse trovi fondamento nella sua strumentalità allo
vicende sono solo accennate senza la dettagliata svolgimento di un servizio pubblico, secondo il
descrizione necessaria alla stazione appaltante criterio teleologico di cui all’art. 826, comma 2,
per poter compiutamente apprezzarne il disvalore c.c., giacché tale schema implica, per sua natura,
nell’ottica dell’affidabilità del concorrente; è, una “coesistenza” tra natura pubblica del bene
infine, configurabile la falsa dichiarazione se e funzione pubblica del servizio cui è destinato;
l’operatore rappresenta una circostanza di fatto in questi casi, dunque, compete all’interprete
diversa dal vero. individuare, tra i due profili, quello in concreto
Fatta tale distinzione “solo alla condotta che integra prevalente e, come tale, capace di qualificare
una falsa dichiarazione consegue l’automatica giuridicamente il rapporto; occorre, in altre parole,
esclusione dalla procedura di gara poiché depone in operare un giudizio di “prevalenza sostanziale”,
maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità per certi versi analogo a quello previsto in materia
e della non integrità dell’operatore economico, di appalti pubblici dall’art. 169, comma 8, del
mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui “se le
che sia, comporta l’esclusione dalla procedura diverse parti di un determinato contratto sono
solo per via di un apprezzamento da parte della oggettivamente non separabili, il regime giuridico
stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole applicabile è determinato in base all’oggetto
sull’affidabilità dello stesso” (Cfr. Cons. Stato, V, principale del contratto in questione”.
sentenza n. 5171/2019).
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