Page 64 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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                 A Domanda

                 Rispondiamo                        A.

                                                      D.
                                                        R.

                                                                2       Qual è il carattere distintivo di una


                                                                        concessione di servizi rispetto alla
                                                                        concessione di beni?



                                                                Secondo     un     prevalente   orientamento
                                                                giurisprudenziale  il  più  importante  criterio
                         Che differenza c’è tra falsa           discriminante  tra   “componente   beni”   e
                1        e reticente dichiarazione? E quali     “componente servizi” risiede, negli obiettivi di
                         dichiarazione, omessa dichiarazione
                                                                fondo perseguiti dall’Amministrazione concedente,
                         sono le possibili conseguenze sul
                                                                i quali - se travalicano il mero utilizzo ordinario del
                         piano degli effetti giuridici?
                                                                bene, collocandosi in una prospettiva più ampia -
                                                                “colorano necessariamente il rapporto in termini
                 In materia di esclusione dalle gare pubbliche la   di servizi” (Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV,
                 dichiarazione resa dall’operatore economico nella   1 dicembre 2017, n. 2306).
                 domanda  di  partecipazione  circa  le  pregresse   Il  Tar  Sardegna,  Cagliari,  sez.  I,  con  sentenza
                 vicende professionali suscettibili di integrare “gravi   n.  547  del  18  giugno  2019  precisa  che  “la  sola
                 illeciti professionali” può essere omessa, reticente   appartenenza del bene al patrimonio indisponibile
                 o completamente falsa. V’è omessa dichiarazione   non  qualifica  di  per  sé  la  concessione  in  termini
                 quando  l’operatore  economico  non  riferisce   di “concessione di beni”, essendo un simile
                 di  alcuna  pregressa  condotta  professionale   automatismo  certamente  da  escludere  tutte
                 qualificabile  come  “grave  illecito  professionale”;   le  volte  in  cui,  la  natura  pubblicistica  del  bene
                 v’è  dichiarazione  reticente  quando  le  pregresse   trovi  fondamento  nella  sua  strumentalità  allo
                 vicende sono solo accennate senza la dettagliata   svolgimento di un servizio pubblico, secondo il
                 descrizione  necessaria  alla  stazione  appaltante   criterio  teleologico  di  cui  all’art.  826,  comma  2,
                 per poter compiutamente apprezzarne il disvalore   c.c., giacché tale schema implica, per sua natura,
                 nell’ottica  dell’affidabilità  del  concorrente;  è,   una  “coesistenza”  tra  natura  pubblica  del  bene
                 infine,  configurabile  la  falsa  dichiarazione  se   e  funzione  pubblica  del  servizio  cui  è  destinato;
                 l’operatore  rappresenta  una  circostanza  di  fatto   in  questi  casi,  dunque,  compete  all’interprete
                 diversa dal vero.                              individuare,  tra  i  due  profili,  quello  in  concreto
                 Fatta tale distinzione “solo alla condotta che integra   prevalente  e,  come  tale,  capace  di  qualificare
                 una  falsa  dichiarazione  consegue  l’automatica   giuridicamente il rapporto; occorre, in altre parole,
                 esclusione dalla procedura di gara poiché depone in   operare  un  giudizio  di  “prevalenza  sostanziale”,
                 maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità   per certi versi analogo a quello previsto in materia
                 e  della  non  integrità  dell’operatore  economico,   di  appalti  pubblici  dall’art.  169,  comma  8,  del
                 mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente   d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui “se le
                 che sia, comporta l’esclusione dalla procedura   diverse parti di un determinato contratto sono
                 solo per via di un apprezzamento da parte della   oggettivamente non separabili, il regime giuridico
                 stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole   applicabile è determinato in base all’oggetto
                 sull’affidabilità dello stesso” (Cfr. Cons. Stato, V,   principale del contratto in questione”.
                 sentenza n. 5171/2019).

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