Page 60 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 Consiglio di Stato, Sez. IV, 11/5/2020, n. 2953

                 La finalità della previsione dei “servizi analoghi” <<è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un
                 imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che
                 la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”>>

                 “Nel caso di specie, il primo giudice ha poi fatto una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali
                 elaborati in materia di bandi di gara nei quali venga richiesto ai concorrenti di documentare il pregresso
                 svolgimento  di  “servizi  analoghi”.  Come  noto,  la  finalità  di  simili  previsioni  “è  il  contemperamento  tra
                 l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare
                 pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”; tuttavia
                 occorre ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal
                 confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai
                 concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando, vale a
                 dire che, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto
                 tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni nonché della tipologia e dell’entità delle attività
                 eventualmente coincidenti” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 23 agosto 2018 n.5040).”



                 TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 6/5/2020, n. 552

                 Le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura sono valide anche senza l’allegazione di
                 copia del documento d’identità del dichiarante quando firmate digitalmente, in quanto l’apposizione della
                 firma digitale è di per sé idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.P.R.
                 445 del 2000


                 “... L’art. 65 comma 1 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), stabilisce che: “1. Le
                 istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
                 pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
                 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20…” (documento
                 informatico sottoscritto con firma digitale).
                 Pertanto, nell’ambito delle gare telematiche (nella specie RDO Mepa) le dichiarazioni rilevanti ai fini della
                 partecipazione  alla procedura  sono  valide anche  senza  l’allegazione di copia del documento  d’  identità
                 del dichiarante quando firmate digitalmente, in quanto “l’apposizione della firma digitale, a cagione del
                 particolare grado di sicurezza e certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, è di per sé idonea
                 a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 2000, anche in assenza
                 dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III,
                 n. 4676/2013).”




















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