Page 60 - MediAppalti, Anno X - N. 2
P. 60
Mediappalti Pareri & Sentenze
Consiglio di Stato, Sez. IV, 11/5/2020, n. 2953
La finalità della previsione dei “servizi analoghi” <<è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un
imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che
la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”>>
“Nel caso di specie, il primo giudice ha poi fatto una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali
elaborati in materia di bandi di gara nei quali venga richiesto ai concorrenti di documentare il pregresso
svolgimento di “servizi analoghi”. Come noto, la finalità di simili previsioni “è il contemperamento tra
l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare
pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”; tuttavia
occorre ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal
confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai
concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando, vale a
dire che, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto
tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni nonché della tipologia e dell’entità delle attività
eventualmente coincidenti” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 23 agosto 2018 n.5040).”
TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 6/5/2020, n. 552
Le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura sono valide anche senza l’allegazione di
copia del documento d’identità del dichiarante quando firmate digitalmente, in quanto l’apposizione della
firma digitale è di per sé idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.P.R.
445 del 2000
“... L’art. 65 comma 1 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), stabilisce che: “1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20…” (documento
informatico sottoscritto con firma digitale).
Pertanto, nell’ambito delle gare telematiche (nella specie RDO Mepa) le dichiarazioni rilevanti ai fini della
partecipazione alla procedura sono valide anche senza l’allegazione di copia del documento d’ identità
del dichiarante quando firmate digitalmente, in quanto “l’apposizione della firma digitale, a cagione del
particolare grado di sicurezza e certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, è di per sé idonea
a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 2000, anche in assenza
dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III,
n. 4676/2013).”
60