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a proroga anche se la prima condizione non si è essere già stata avviata al momento dell’adozione
verifi cata e cioè nel caso in cui l’opzione di proroga della proroga stessa. A tal proposito si coglie
non sia stata prevista nel bando, ma in tal caso l’occasione di tale ultimo assunto, per segnalare
occorre una motivazione forte che si fondi su una che nell’ambito della manualistica tecnica, utile
situazione imprevista che impedisce la normale per l’attività di richiesta CIG e trasmissione dati
prosecuzione del procedimento. Così infatti si all’Anac ex art. 213 commi 9 e 13 del d.lgs.
esprime il Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 50/2016, si ritrovano utili indicazioni connesse alla
n. 1521/2017 laddove prevede che la proroga modalità di trasmissione nell’evenienza di proroga
“costituisce strumento del tutto eccezionale, tecnica, in sede di inserimento della c.d. scheda
utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i “Modifi ca contrattuale” .
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necessari meccanismi concorrenziali”.
Dando poi uno sguardo alla Giurisprudenza
L’art. 23 della legge n. 62/2005, ove si legge al recente, ci si imbatte in una recente sentenza del
comma 2: “I contratti per acquisti e forniture di Tar Campania Napoli, n. 1312 del 02/04/2020
beni e servizi, gia’ scaduti o che vengano a scadere (nell’ambito di una vicenda riguardante una
nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore reiterazione ciclica di affi damento di servizio,
della presente legge, possono essere prorogati per in proroga, per ben cinque volte, al medesimo
il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti operatore), dalla quale emergono alcuni punti fermi
a seguito di espletamento di gare ad evidenza ineludibili (“costante e condivisa Giurisprudenza
pubblica a condizione che la proroga non superi ...” dice il Tar Napoli), da ricordare a noi stessi,
comunque i sei mesi e che il bando di gara venga nell’economia del ragionamento complessivo:
pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge”. 1) In primis, i Giudici hanno richiamato ad
un concetto consolidatissimo per il quale:
Il Consiglio di Stato n. 3588 del 29/05/2019 sez. “all’affi damento senza una procedura
V (ex plurimis) ha previsto che “La cd. “proroga competitiva deve essere equiparato il caso in
tecnica” – istituto volto ad assicurare che, nelle cui, ad un affi damento con gara, segua, dopo la
more dello svolgimento di una gara per il nuovo sua scadenza, un regime di proroga diretta che
affi damento di un servizio, l’erogazione dello non trovi fondamento nel diritto comunitario; le
stesso non subisca soluzioni di continuità – proroghe dei contratti affi dati con gara, infatti,
rappresenta un’ipotesi del tutto eccezionale, sono consentite se già previste ab origine e
utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare comunque entro termini determinati, mentre,
i necessari meccanismi concorrenziali. In linea una volta che il contratto scada e si proceda
anche ANAC, la quale con Delibera n. 384 del ad una proroga non prevista originariamente,
17/04/2018 si è pronunciata nel senso che la o oltre i limiti temporali consentiti, la stessa
proroga costituisce un rimedio eccezionale teso proroga deve essere equiparata ad un
ad assicurare la prosecuzione del servizio senza affi damento senza gara (giurisprudenza
soluzione di continuità, nelle more della stipula del costante, ex multis T.A.R. Sardegna, sez. I, 06
nuovo contratto con gara che peraltro, dovrebbe marzo 2012 n. 242)”.
2. Si riporta di seguito uno stralcio della sezione di manuale SIMOG relativo alla release 3.04.4. Si
possono cogliere due spunti utili: il primo relativo alla possibilità di avere già a disposizione il cig della
nascente procedura a bandirsi; il secondo, la possibilità di descrivere eventuali cause della modifi ca
contrattuale.
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