Page 70 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Mediappalti                                                                             In Pillole






                 106,  comma  11).  Nondimeno,  il  Disciplinare  ha
                 previsto che, ove le stazioni appaltanti lo ritengano
                 possibile, esse possano procedere a una stima di
                 massima ai fini del computo sulla base d’asta.”

                 Insomma,  allo stato  attuale,  la  tendenza  al
                 computo o meno nel valore dell’appalto ai fini della
                 valutazione  di  soglia  (e  della  richiesta  del  CIG),
                 suggerisce a parere dello scrivente, l’opportunità
                 di computare  la proroga  tecnica  entro  i margini
                 dell’art.  23  della  legge  62/2005,  sia  pur  nella
                 consapevolezza che tale posizione possa apparire
                 maggiormente  garantista,  forse  anche  troppo
                 vincolante;  a  fronte  dell’opposta  posizione,
                 correlata  alla  considerazione  logica ed  evidente
                 che la proroga tecnica è fattispecie assolutamente
                 eventuale e non sicuramente facilmente stimabile a
                 priori, tale da ritenere sufficiente un mero richiamo
                 in atti senza stima di importi e valori.






















































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