Page 70 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Mediappalti In Pillole
106, comma 11). Nondimeno, il Disciplinare ha
previsto che, ove le stazioni appaltanti lo ritengano
possibile, esse possano procedere a una stima di
massima ai fini del computo sulla base d’asta.”
Insomma, allo stato attuale, la tendenza al
computo o meno nel valore dell’appalto ai fini della
valutazione di soglia (e della richiesta del CIG),
suggerisce a parere dello scrivente, l’opportunità
di computare la proroga tecnica entro i margini
dell’art. 23 della legge 62/2005, sia pur nella
consapevolezza che tale posizione possa apparire
maggiormente garantista, forse anche troppo
vincolante; a fronte dell’opposta posizione,
correlata alla considerazione logica ed evidente
che la proroga tecnica è fattispecie assolutamente
eventuale e non sicuramente facilmente stimabile a
priori, tale da ritenere sufficiente un mero richiamo
in atti senza stima di importi e valori.
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