Page 67 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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In Pillole Mediappalti
La proroga, computo nel valore della
procedura ... dubbi e approdi vigenti ...
IN
PIL
di Giuseppe Croce LOLE
Nella determinazione del valore dell’affidamento, contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di
“mille volte” è sorto (e sorge), il dubbio all’operatore gara. A tal proposito rileva la distinzione tra “valore
del settore, se computare o meno il corrispondente stimato dell’appalto” e “valore a base d’asta” (tra
valore economico del c.d. periodo di proroga i tanti riferimenti a mero titolo indicativo, si veda
tecnica, da utilizzare o meno, qualora si incappi in Parere del MIT n. 581/2019) .
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un ritardo (non colpevole !) per l’espletamento della
nuova procedura di gara. Il dubbio è legittimo e le L’art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016 ove si statuisce
conclusioni a cui si giunge, non sono così pacifiche che la durata del contratto può essere modificata
e scontate, anche alla luce del dinamico panorama esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione
normativo, giurisprudenziale e dottrinale che (non se è prevista nel bando e nei documenti di gara
uniforme nelle indicazioni), ciclicamente stimola una opzione di proroga. La proroga è limitata al
riflessioni ed aggiornamenti, negli stessi modi di tempo strettamente necessario alla conclusione
intendere e considerare i singoli istituti giuridici. delle procedure necessarie per l’individuazione di
Inevitabile partire dalle norme di riferimento. un nuovo contraente. In tal caso il contraente è
L’art. 35 co. 4 del d.lgs. 50/2016 ove si statuisce tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel
che il calcolo del valore stimato di un appalto è contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
basato sull’importo totale pagabile, tenendo favorevoli per la stazione appaltante.
conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa Tale assunto si porta dietro alcuni altri punti fermi,
qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del la Giurisprudenza ammette che si possa procedere
1. AI fini della risoluzione dell’odierno quesito, occorre preliminarmente chiarire la differenza tra
importo a base d’asta e valore stimato dell’appalto. L’espressione “importo massimo stimato come
valore contrattuale dell’appalto” di cui all’art. 35, comma 4 del Codice, si riferisce al valore stimato di
un appalto pubblico. Tale valore non è lo stesso dell’importo a base d’asta (che a sua volta si compone
dell’importo a base d’asta soggetto a ribasso e dell’importo a base d’asta non soggetto a ribasso). Ai
sensi dell’art. 35 del Codice, il valore stimato di un appalto da prendere in considerazione al fine di
valutare l’eventuale superamento della soglia comunitaria è quello derivante dalla somma dell’importo a
base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso) e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti.
Pertanto, per determinare il valore stimato dell’appalto, all’importo a base d’asta devono esser aggiunti
– eventualmente - opzioni, rinnovo, premi e pagamenti. Il valore complessivo dell’appalto di cui all’art.
35, è fondamentale soprattutto per individuare la corretta procedura da seguire nell’aggiudicazione di un
appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di rilevanza europea oppure contratto sotto soglia),
nonché per verificare gli obblighi previsti dall’art. 21 del Codice di inserire, rispettivamente, i lavori nella
programmazione triennale dei lavori e le forniture/servizi nel programma biennale di forniture e servizi
(è, infatti, obbligatorio l’inserimento dei lavori il cui valore stimato dell’appalto è pari o superiore a €
100.000 o l’inserimento delle forniture/servizi d’importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000).
Questo importo è anche quello che deve essere indicato in occasione di richiesta del CIG. Diversamente,
l’importo A BASE D’ASTA è il valore di riferimento per la presentazione delle offerte economiche da parte
dei concorrenti; ai fini della determinazione dello stesso non occorre tener conto di eventuali opzioni. Alla
luce di quanto sopra, posto che negli atti di gara occorre indicare sia l’importo a base d’asta che il valore
complessivo stimato dell’appalto, si rappresenta che l’importo a base d’asta non dovrà tener conto di
eventuali rinnovi; al contrario, il valore stimato dell’appalto terrà conto di tutte le eventuali opzioni.
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