Page 67 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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In Pillole                                                                           Mediappalti






                 La proroga, computo nel valore della

                 procedura ... dubbi e approdi vigenti ...


                                                                                                   IN
                                                                                                  PIL
                 di Giuseppe Croce                                                              LOLE






                 Nella  determinazione  del  valore  dell’affidamento,   contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di
                 “mille volte” è sorto (e sorge), il dubbio all’operatore   gara. A tal proposito rileva la distinzione tra “valore
                 del settore, se computare o meno il corrispondente   stimato dell’appalto” e “valore a base d’asta” (tra
                 valore  economico  del c.d.  periodo di proroga   i tanti riferimenti a mero titolo indicativo, si veda
                 tecnica, da utilizzare o meno, qualora si incappi in   Parere del MIT n. 581/2019) .
                                                                                         1
                 un ritardo (non colpevole !) per l’espletamento della
                 nuova procedura di gara. Il dubbio è legittimo e le   L’art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016 ove si statuisce
                 conclusioni a cui si giunge, non sono così pacifiche   che la durata del contratto può essere modificata
                 e scontate, anche alla luce del dinamico panorama   esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione
                 normativo, giurisprudenziale e dottrinale che (non   se  è  prevista  nel bando  e  nei documenti  di gara
                 uniforme  nelle  indicazioni),  ciclicamente  stimola   una  opzione  di  proroga.  La  proroga  è  limitata  al
                 riflessioni  ed  aggiornamenti,  negli  stessi  modi  di   tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione
                 intendere e considerare i singoli istituti giuridici.  delle procedure necessarie per l’individuazione di
                 Inevitabile partire dalle norme di riferimento.  un  nuovo  contraente.  In  tal  caso  il contraente  è
                 L’art. 35 co. 4 del d.lgs. 50/2016 ove si statuisce   tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel
                 che  il calcolo del  valore  stimato  di un  appalto  è   contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
                 basato  sull’importo  totale  pagabile,  tenendo   favorevoli per la stazione appaltante.
                 conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa   Tale assunto si porta dietro alcuni altri punti fermi,
                 qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del   la Giurisprudenza ammette che si possa procedere




                 1. AI fini della risoluzione dell’odierno quesito, occorre preliminarmente chiarire la differenza tra
                 importo a base d’asta e valore stimato dell’appalto. L’espressione “importo massimo stimato come
                 valore contrattuale dell’appalto” di cui all’art. 35, comma 4 del Codice, si riferisce al valore stimato di
                 un appalto pubblico. Tale valore non è lo stesso dell’importo a base d’asta (che a sua volta si compone
                 dell’importo a base d’asta soggetto a ribasso e dell’importo a base d’asta non soggetto a ribasso). Ai
                 sensi dell’art. 35 del Codice, il valore stimato di un appalto da prendere in considerazione al fine di
                 valutare l’eventuale superamento della soglia comunitaria è quello derivante dalla somma dell’importo a
                 base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza
                 dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso) e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti.
                 Pertanto, per determinare il valore stimato dell’appalto, all’importo a base d’asta devono esser aggiunti
                 – eventualmente - opzioni, rinnovo, premi e pagamenti. Il valore complessivo dell’appalto di cui all’art.
                 35, è fondamentale soprattutto per individuare la corretta procedura da seguire nell’aggiudicazione di un
                 appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di rilevanza europea oppure contratto sotto soglia),
                 nonché per verificare gli obblighi previsti dall’art. 21 del Codice di inserire, rispettivamente, i lavori nella
                 programmazione triennale dei lavori e le forniture/servizi nel programma biennale di forniture e servizi
                 (è, infatti, obbligatorio l’inserimento dei lavori il cui valore stimato dell’appalto è pari o superiore a €
                 100.000 o l’inserimento delle forniture/servizi d’importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000).
                 Questo importo è anche quello che deve essere indicato in occasione di richiesta del CIG. Diversamente,
                 l’importo A BASE D’ASTA è il valore di riferimento per la presentazione delle offerte economiche da parte
                 dei concorrenti; ai fini della determinazione dello stesso non occorre tener conto di eventuali opzioni. Alla
                 luce di quanto sopra, posto che negli atti di gara occorre indicare sia l’importo a base d’asta che il valore
                 complessivo stimato dell’appalto, si rappresenta che l’importo a base d’asta non dovrà tener conto di
                 eventuali rinnovi; al contrario, il valore stimato dell’appalto terrà conto di tutte le eventuali opzioni.

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