Page 59 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
Consiglio di Stato, Sezione V, 21/05/2020, n. 3210
Servizio standardizzato
“... Ritiene il Collegio che tale sia un servizio che, per sua natura ovvero per la prestazione richiesta dalla
stazione appaltante all’affidatario negli atti di gara, non possa essere espletato che in unica modalità;
in questo caso, in effetti, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è giustificata
dall’impossibilità di una reale comparazione tra la qualità delle offerte in sede di giudizio.
In effetti, in più occasioni la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che il servizio è standardizzato
quando la lex specialis descrive puntualmente tutti gli elementi, individuando in modo preciso sia la concreta
organizzazione del lavoro sia le prestazioni dovute senza lasciare margini di definizione dell’appalto in capo
all’iniziativa dell’impresa (così quasi testualmente Con. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1063; V, 18
febbraio 2018, n. 1099; III, 13 agosto 2018, n. 1609).”
Consiglio di Stato, Sez. III, 20/5/2020, n. 3205
Le soluzioni migliorative possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni
sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo
comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione
“Secondo un condiviso orientamento, occorre tenere ben distinte le nozioni di mera miglioria rispetto al
progetto posto a base di gara e vera e propria variante.
È stato condivisibilmente stabilito, al riguardo, che in sede di gara per l’aggiudicazione di un contratto pubblico,
le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti
gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di
valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche
progettuali già stabilite dall’Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto
dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa
manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva previsione contenuta nel bando
di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal
concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione: ne deriva che
possono quindi essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie
che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione
appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (ex multis, Cons. Stato,
V, 16 aprile 2014, n. 1923).
Sono varianti migliorative le “modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale,
per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante,
mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti
minimi” (CGARS cit. , che richiama Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2014, n. 814; Id., sez. V, 24 ottobre
2013, n. 5160).”
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