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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 posizionamento nella gerarchia delle fonti la pone a   applicabili  alle  singole  lavorazioni  (nella  specie,
                 confine con la prassi – è, quindi, quello di confluire   quelle edili).
                 quale integrazione specifica, appunto, alla norma   Nodale,  per  il raggiungimento  dell’obiettivo  del
                 primaria, cioè al D.Lgs. n. 81/2008.           “lavoro in sicurezza”, quindi, sarà la cooperazione
                 Il  protocollo,  infatti,  è  atto  di  per  sé  pattizio   fra  le  figure  che  operano  (nel  caso  di  specie)
                 e  la circostanza  che  sia stato  incluso in un  atto   nel  cantiere:  si  torna,  quindi,  alla  “cooperazione
                 regolatorio  ministeriale  lo  rende,  comunque,  un   istituzionale”  rilevata  in  apertura  di  questo
                 fonte sotto-ordinata rispetto al Testo Unico per la   elaborato.
                 sicurezza sul lavoro.
                                                                In  primis,  sarà  opportuno  attivare  una  efficace
                 Analogamente,  la circostanza  che  lo stesso   comunicazione  e  diffusione  all’interno  della
                 protocollo   sia   stato   poi   recepito   (rectius   categoria delle imprese e professionisti che operano
                 “richiamato”)  dal  D.P.C.M.    26  aprile  2020  non   nel settore di riferimento, onde garantire al meglio
                 modifica  la  precedente  conclusione:  anche  il   l’informazione  di  tutti  i  soggetti  coinvolti  –  ad
                 D.P.C.M.  è fonte subordinata rispetto al D.Lgs. n.   esempio sulle novità scientifiche, sulla disponibilità
                 81/2008  che,  pertanto,  resta  la  fonte  normativa   dei presidi di sicurezza, anche  innovativi, ecc.  -:
                 principale cui il coordinatore per la sicurezza – ma   il che consentirebbe anche di rispettare l’esigenza
                 anche il datore di lavoro, il RUP, ed il direttore dei   di celerità dettata dal tipo e diffusione del “rischio
                 lavori – devono attenersi, anche con riguardo alle   Covid”.
                 conseguenze sanzionatorie.
                 Se e quando la norma emergenziale verrà recepita   In ciò, si rinvengono i primi due pilastri sui quali
                 quale  attuazione  –  forse  sarebbe  più  opportuno   è  concettualmente  strutturato  il Testo  Unico  per
                 inserirla quale “allegato” – del D.Lgs. n. 81/2008,   la  sicurezza  sul  lavoro:  quello  dell’informazione
                 essa porterà con sé anche il protocollo in esame   e  della  formazione;  ma  –  per  completare  il
                 che,  a  questo  punto,  verrà  elevato  a  rango  di   quadro  strutturale  –  occorrerà  anche  elaborare
                 attuazione di una norma primaria.              una  procedura di “comportamento  di massima
                                                                cautela” ed attribuire a ciascun soggetto concrete
                 In tale ottica, quindi, solo allora si potrà valutare   responsabilità,  che  provengono  da  un  apparato
                 se il protocollo potrà avere valenza più generale –   normativo.
                 in tutti i casi di emergenza in cui l’attività operativa
                 sia  simile  a  quella  dei  cantieri  edili  -,  oppure  se   In  tal  senso,  è  prioritario  enucleare  specifiche
                 esso  rimarrà  quale  mera  “traccia  storica”  di  un   fattispecie  di  obblighi  e  comportamenti  che  –
                 rischio irripetibile (si spera).               al  di  là  delle  esigenze  specifiche  delle  singole
                 Nel  frattempo,  si  ritiene  che  eventuali  controlli   commesse,  come  rappresentate  dal  PSC  -,
                 possano solo individuare il formale adempimento   consentano  di  definire  comportamenti  univoci
                 dell’obbligo di predisporre  misure  generali anti-  destinati a tutti i lavoratori – almeno per tipologie
                 contagio e, se del caso, l’adozione di precauzioni   di lavoro assimilabili.
                 specifiche, nell’ambito del PSC – ma ciò, anche per   A  seguito  di  ciò,  sarà  effettivo  il  controllo  e,  di
                 i motivi già sopra  illustrati –  senza  possibilità  di   conseguenza,  la  tutela  dei  lavoratori  –  non  più
                 entrare  nel  merito  dell’adeguatezza  delle misure   affidata  solamente  alla  responsabilità  di  soggetti
                 così individuate.                              obbligati  ad assumere  decisioni  a  contenuto
                                                                interdisciplinare,  alle  quali  non  sono  in  grado  di
                 Ciò, da  un  lato,  per  la  già  ricordata  “riserva  di   dare la necessaria valutazione professionale -.
                 legge”, che impone di applicare sanzioni solo nel
                 caso  di  manifesta  evidenza  di  comportamenti
                 sanzionabili ex lege.                             3. La c.d. “Fase 2”
                 Ma  soprattutto  nel  dubbio  che  –  di  fronte  alla
                 necessità di convivere con un rischio in gran parte   Come  noto,  gradualmente  ed  in coerenza  con  il
                 sconosciuto –  siano  sostanzialmente  applicabili  a   contenimento del contagio, con il D.P.C.M. 26 aprile
                 tutti i lavoratori  le usuali  misure  di prevenzione   2020 si è dato corso alla c.d. “Fase2”, consistente,
                 igienica e  di distanziamento,  non  potendosi   sostanzialmente,  nell’apertura  scaglionata  e
                 accertare scientificamente (né, quindi, contestare   graduale di tutte le attività.
                 giuridicamente)  l’efficacia  di  misure  alternative   Con riferimento ai cantieri edili - anche per quelle

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