Page 55 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Il Punto Mediappalti
posizionamento nella gerarchia delle fonti la pone a applicabili alle singole lavorazioni (nella specie,
confine con la prassi – è, quindi, quello di confluire quelle edili).
quale integrazione specifica, appunto, alla norma Nodale, per il raggiungimento dell’obiettivo del
primaria, cioè al D.Lgs. n. 81/2008. “lavoro in sicurezza”, quindi, sarà la cooperazione
Il protocollo, infatti, è atto di per sé pattizio fra le figure che operano (nel caso di specie)
e la circostanza che sia stato incluso in un atto nel cantiere: si torna, quindi, alla “cooperazione
regolatorio ministeriale lo rende, comunque, un istituzionale” rilevata in apertura di questo
fonte sotto-ordinata rispetto al Testo Unico per la elaborato.
sicurezza sul lavoro.
In primis, sarà opportuno attivare una efficace
Analogamente, la circostanza che lo stesso comunicazione e diffusione all’interno della
protocollo sia stato poi recepito (rectius categoria delle imprese e professionisti che operano
“richiamato”) dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 non nel settore di riferimento, onde garantire al meglio
modifica la precedente conclusione: anche il l’informazione di tutti i soggetti coinvolti – ad
D.P.C.M. è fonte subordinata rispetto al D.Lgs. n. esempio sulle novità scientifiche, sulla disponibilità
81/2008 che, pertanto, resta la fonte normativa dei presidi di sicurezza, anche innovativi, ecc. -:
principale cui il coordinatore per la sicurezza – ma il che consentirebbe anche di rispettare l’esigenza
anche il datore di lavoro, il RUP, ed il direttore dei di celerità dettata dal tipo e diffusione del “rischio
lavori – devono attenersi, anche con riguardo alle Covid”.
conseguenze sanzionatorie.
Se e quando la norma emergenziale verrà recepita In ciò, si rinvengono i primi due pilastri sui quali
quale attuazione – forse sarebbe più opportuno è concettualmente strutturato il Testo Unico per
inserirla quale “allegato” – del D.Lgs. n. 81/2008, la sicurezza sul lavoro: quello dell’informazione
essa porterà con sé anche il protocollo in esame e della formazione; ma – per completare il
che, a questo punto, verrà elevato a rango di quadro strutturale – occorrerà anche elaborare
attuazione di una norma primaria. una procedura di “comportamento di massima
cautela” ed attribuire a ciascun soggetto concrete
In tale ottica, quindi, solo allora si potrà valutare responsabilità, che provengono da un apparato
se il protocollo potrà avere valenza più generale – normativo.
in tutti i casi di emergenza in cui l’attività operativa
sia simile a quella dei cantieri edili -, oppure se In tal senso, è prioritario enucleare specifiche
esso rimarrà quale mera “traccia storica” di un fattispecie di obblighi e comportamenti che –
rischio irripetibile (si spera). al di là delle esigenze specifiche delle singole
Nel frattempo, si ritiene che eventuali controlli commesse, come rappresentate dal PSC -,
possano solo individuare il formale adempimento consentano di definire comportamenti univoci
dell’obbligo di predisporre misure generali anti- destinati a tutti i lavoratori – almeno per tipologie
contagio e, se del caso, l’adozione di precauzioni di lavoro assimilabili.
specifiche, nell’ambito del PSC – ma ciò, anche per A seguito di ciò, sarà effettivo il controllo e, di
i motivi già sopra illustrati – senza possibilità di conseguenza, la tutela dei lavoratori – non più
entrare nel merito dell’adeguatezza delle misure affidata solamente alla responsabilità di soggetti
così individuate. obbligati ad assumere decisioni a contenuto
interdisciplinare, alle quali non sono in grado di
Ciò, da un lato, per la già ricordata “riserva di dare la necessaria valutazione professionale -.
legge”, che impone di applicare sanzioni solo nel
caso di manifesta evidenza di comportamenti
sanzionabili ex lege. 3. La c.d. “Fase 2”
Ma soprattutto nel dubbio che – di fronte alla
necessità di convivere con un rischio in gran parte Come noto, gradualmente ed in coerenza con il
sconosciuto – siano sostanzialmente applicabili a contenimento del contagio, con il D.P.C.M. 26 aprile
tutti i lavoratori le usuali misure di prevenzione 2020 si è dato corso alla c.d. “Fase2”, consistente,
igienica e di distanziamento, non potendosi sostanzialmente, nell’apertura scaglionata e
accertare scientificamente (né, quindi, contestare graduale di tutte le attività.
giuridicamente) l’efficacia di misure alternative Con riferimento ai cantieri edili - anche per quelle
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