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Mediappalti Il Punto
nell’ambito di tali attività può presentarsi sulla sicurezza nel cantiere.
quale “rischio generale ed esterno” e, quindi, le Inoltre, il dialogo con il “medico competente” è
misure sanitarie di contenimento enucleate dal reso difficoltoso non solo dall’oggettiva mancanza
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di indicazioni mediche univoche sulle cause e
dei lavori edili possono assumere portata più modalità di contenimento del virus “Sars COV2”,
generale ed essere adattate – con idoneo ma anche dalla circostanza che il professionista
intervento normativo – anche ad altre categorie di medico è scelto dal datore di lavoro delle imprese –
lavorazioni che presentano le stesse problematiche quindi, verosimilmente, opera in maniera “astratta”
(ad esempio, la necessaria contiguità, l’utilizzo di rispetto alle esigenze delle singole commesse,
luoghi comuni, l’alternanza di fornitori, ecc.). ma si occupa “genericamente” del rischio proprio
connesso all’attività del datore di lavoro – e, anche
Nonostante l’oggettiva difficoltà del coordinatore per questo, è ben possibile che in un unico cantiere
per la sicurezza di assumere decisioni “medico- operino tanti medici quante sono le imprese ivi
sanitarie”, tale impostazione viene replicata negli attive – con possibili sovrapposizioni, logicamente
articoli inerenti l’organizzazione del cantiere, incompatibili con la situazione emergenziale -.
l’accesso dei fornitori (peraltro, con possibili
interferenze con le competenze e responsabilità Di fronte all’oggettiva difficoltà, per il professionista
della Direzione Lavori) e, soprattutto, con riguardo incaricato della sicurezza, di “governare” un virus
ai dispositivi di protezione individuale. semi-sconosciuto e per definizione “ingovernabile”,
Emblematica di tale difficoltà è la responsabilità è ipotizzabile valutare una specifica clausola
del coordinatore per la sicurezza nella scelta nell’ambito dell’assicurazione professionale – che
della tipologia di mascherine anti-contagio, in tenga conto della circostanza di dover operare
un momento storico in cui la scarsità dispositivi “in emergenza” e “in scienza e coscienza”
certificati imponeva utilizzare tipologie potenzialmente obnubilabili dal comportamento
“corrispondenti alle indicazioni dell’Autorità del virus.
sanitaria“ (vds., in tal senso, anche le Linee Guida
INAIL del 23 aprile 2020 recanti “Validazione
in deroga DPI Covid-19. Elenco dei dispositivi 2.3 La cogenza normativa
autorizzati”).
Volendo qui prescindere dagli effetti penali
Nello stesso senso vanno le misure in tema di conseguenti alla violazione delle norme anti-
“distanziamento sociale”, che – nell’impossibilità Covid nei cantieri edili – che meriterebbe un
del rispetto della distanza di un metro, nel caso approfondimento sotto il profilo della “riserva
di lavorazioni che richiedano necessaria contiguità di legge” per le norme penali – e volendo anche
personale (si pensi alle saldature) – il coordinatore omettere un commento sul difficile coordinamento
per la sicurezza è onerato di definire “altre soluzioni di norme speciali e “d’urgenza” che si sono
organizzative conformi”, anche utilizzando i succedute nel periodo marzo-maggio 2020, si
dispositivi di protezione “corrispondenti alle vuole, invece, focalizzare brevemente il probabile
indicazioni dell’Autorità sanitaria“, di cui si è detto. esito del protocollo ed annesso accordo sindacale
Il coordinatore per la sicurezza, inoltre, deve sui cantieri edili.
definire percorsi e luoghi protetti sia per i fornitori,
sia per i soggetti sospetti di contagio e deve – se Il solo fatto che il Protocollo di regolamentazione
del caso – integrare e suggerire al datore di lavoro per il contrasto e il contenimento della diffusione
misure più stringenti di sanificazione e di turnazione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (del
nei luoghi comuni (es. mensa, spogliatoi, bagni). 14 marzo 2020) abbia dovuto ricevere adeguata
integrazione per effetto di un protocollo specifico
Si potrebbe obiettare che, in tale responsabilità, per i cantieri edili, con allegato un accordo sindacale
il professionista possa ben essere affiancato dalla tematico, denuncia la difficoltà di racchiudere in un
figura del “medico competente”, di cui all’art. 25 testo normativo quei “comportamenti di massima
D.Lgs. n. 81/2008: tuttavia, in mancanza di idonea cautela” che sono la struttura portante del D.Lgs.
disposizione normativa, non è possibile affermare n. 81/2008.
una condivisione degli effetti legali delle misure
adottate dal professionista preposto alla vigilanza Il “destino preannunciato” di tale norma – il cui
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