Page 54 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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                 nell’ambito  di tali attività può  presentarsi   sulla sicurezza nel cantiere.
                 quale  “rischio  generale  ed  esterno”  e,  quindi,  le   Inoltre,  il  dialogo con il  “medico competente”  è
                 misure  sanitarie  di contenimento  enucleate  dal   reso difficoltoso non solo dall’oggettiva mancanza
                 coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione   di indicazioni mediche  univoche  sulle  cause  e
                 dei  lavori  edili possono  assumere  portata  più   modalità  di contenimento  del  virus  “Sars  COV2”,
                 generale  ed  essere  adattate  –  con  idoneo   ma  anche  dalla  circostanza  che  il  professionista
                 intervento normativo – anche ad altre categorie di   medico è scelto dal datore di lavoro delle imprese –
                 lavorazioni che presentano le stesse problematiche   quindi, verosimilmente, opera in maniera “astratta”
                 (ad esempio, la necessaria contiguità, l’utilizzo di   rispetto alle esigenze  delle singole commesse,
                 luoghi comuni, l’alternanza di fornitori, ecc.).  ma si occupa “genericamente” del rischio proprio
                                                                connesso all’attività del datore di lavoro – e, anche
                 Nonostante  l’oggettiva  difficoltà  del  coordinatore   per questo, è  ben possibile che in un unico cantiere
                 per  la  sicurezza  di assumere  decisioni “medico-  operino  tanti  medici  quante  sono  le  imprese  ivi
                 sanitarie”, tale impostazione viene replicata negli   attive – con possibili sovrapposizioni, logicamente
                 articoli inerenti  l’organizzazione del cantiere,   incompatibili con la situazione emergenziale -.
                 l’accesso  dei  fornitori  (peraltro,  con  possibili
                 interferenze  con  le  competenze  e  responsabilità   Di fronte all’oggettiva difficoltà, per il professionista
                 della Direzione Lavori) e, soprattutto, con riguardo   incaricato della sicurezza, di “governare” un virus
                 ai dispositivi di protezione individuale.      semi-sconosciuto e per definizione “ingovernabile”,
                 Emblematica  di  tale  difficoltà  è  la  responsabilità   è  ipotizzabile  valutare  una  specifica  clausola
                 del  coordinatore  per  la  sicurezza  nella  scelta   nell’ambito  dell’assicurazione  professionale  –  che
                 della  tipologia di mascherine  anti-contagio,  in   tenga  conto  della circostanza  di dover  operare
                 un  momento  storico in cui la scarsità  dispositivi   “in  emergenza”  e  “in scienza  e  coscienza”
                 certificati   imponeva   utilizzare   tipologie   potenzialmente  obnubilabili dal  comportamento
                 “corrispondenti  alle  indicazioni  dell’Autorità  del virus.
                 sanitaria“ (vds., in tal senso, anche le Linee Guida
                 INAIL  del  23  aprile  2020  recanti  “Validazione
                 in  deroga  DPI  Covid-19.  Elenco  dei  dispositivi   2.3 La cogenza normativa
                 autorizzati”).
                                                                Volendo  qui  prescindere  dagli  effetti  penali
                 Nello stesso  senso  vanno  le misure  in tema  di   conseguenti  alla violazione delle norme  anti-
                 “distanziamento  sociale”,  che  –  nell’impossibilità   Covid nei  cantieri  edili –  che  meriterebbe  un
                 del rispetto della distanza di un  metro, nel caso   approfondimento  sotto  il  profilo  della  “riserva
                 di lavorazioni che richiedano necessaria contiguità   di legge” per le norme penali – e volendo anche
                 personale (si pensi alle saldature) – il coordinatore   omettere un commento sul difficile coordinamento
                 per la sicurezza è onerato di definire “altre soluzioni   di norme speciali  e  “d’urgenza” che  si sono
                 organizzative  conformi”,  anche  utilizzando  i   succedute  nel periodo marzo-maggio 2020,  si
                 dispositivi  di protezione “corrispondenti  alle   vuole, invece, focalizzare brevemente il probabile
                 indicazioni dell’Autorità sanitaria“, di cui si è detto.  esito del protocollo ed annesso accordo sindacale
                 Il  coordinatore  per  la  sicurezza,  inoltre,  deve   sui cantieri edili.
                 definire percorsi e luoghi protetti sia per i fornitori,
                 sia per i soggetti sospetti di contagio e deve – se   Il solo fatto che il Protocollo di regolamentazione
                 del caso – integrare e suggerire al datore di lavoro   per il contrasto e il contenimento della diffusione
                 misure più stringenti di sanificazione e di turnazione   del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (del
                 nei luoghi comuni (es. mensa, spogliatoi, bagni).  14  marzo  2020)  abbia  dovuto  ricevere  adeguata
                                                                integrazione per effetto di un protocollo specifico
                 Si  potrebbe  obiettare  che,  in  tale  responsabilità,   per i cantieri edili, con allegato un accordo sindacale
                 il professionista possa ben essere affiancato dalla   tematico, denuncia la difficoltà di racchiudere in un
                 figura del “medico competente”, di cui all’art. 25   testo normativo quei “comportamenti di massima
                 D.Lgs. n. 81/2008: tuttavia, in mancanza di idonea   cautela” che sono la struttura portante del D.Lgs.
                 disposizione normativa, non è possibile affermare   n. 81/2008.
                 una  condivisione  degli  effetti  legali  delle  misure
                 adottate dal professionista preposto alla vigilanza   Il “destino preannunciato”  di tale norma  – il  cui

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