Page 50 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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                 Il  riconoscimento  dell’origine  professionale   garantire  così un  ambiente  di lavoro  a  “rischio
                 del  contagio  presuppone  un  giudizio  di    zero”, quando di per sé il pericolo di una lavorazione
                 ragionevole  probabilità  ed  è  totalmente    o di un’attrezzatura non sia eliminabile, neanche
                 avulso  da  ogni  valutazione  in  ordine  alla   potendosi  ragionevolmente  pretendere  l’adozione
                 imputabilità  di  eventuali  comportamenti     di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza
                 omissivi  in  capo  al  datore  di  lavoro  che   che sia fonte di pericolo per l’integrità psico-fisica
                 possano  essere  stati  causa  del  contagio   del  lavoratore,  ciò  in  quanto,  ove  applicabile,
                 (Istituto  nazionale  assicurazione  infortuni   avrebbe  come  conseguenza  l’ascrivibilità  al
                 sul lavoro. Circ. 20/05/2020, n. 22)           datore  di  lavoro  di  qualunque  evento  lesivo,  pur
                                                                se  imprevedibile  ed  inevitabile  […];  non  si  può
                 I  presupposti  dell’infortunio  in  “occasione  di   automaticamente  presupporre,  dal  semplice
                 lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per   verificarsi   del   danno,   l’inadeguatezza   delle
                 caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore   misure  di protezione  adottate,  ma  è  necessario,
                 sono distinti dai presupposti per la responsabilità   piuttosto,  che  la  lesione  del bene  tutelato  derivi
                 penale e civile che devono essere rigorosamente   causalmente  dalla  violazione di determinati
                 accertati  con  criteri  diversi  da  quelli  previsti   obblighi  di comportamento  imposti dalla legge o
                 per  il  riconoscimento  del diritto alle prestazioni   suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche
                 assicurative. In questi, oltre alla già citata rigorosa   in relazione al lavoro svolto (Cass. n. 3282/2020).
                 prova del nesso di causalità, occorre anche quella
                 dell’imputabilità a  titolo di  colpa  della  condotta   Pertanto  la responsabilità del datore  di lavoro  è
                 tenuta dal datore di lavoro.                   ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o
                                                                di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali
                 Il riconoscimento  cioè del diritto alle prestazioni   o  tecniche,  che  nel  caso  dell’emergenza
                 non  può assumere  rilievo per  sostenere  l’accusa   epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire
                 in sede  penale,  considerata                                    nei  protocolli e  nelle  linee
                 la  vigenza  del  principio di                                   guida  governativi e  regionali
                 presunzione  di  innocenza             Non si può                di cui all’articolo 1, comma 14
                 nonché dell’onere della prova      automaticamente               del decreto  legge  16  maggio
                 a carico del Pubblico Ministero.   presupporre, dal semplice     2020, n. 33.
                 Così come  neanche  in sede      verificarsi del danno,
                 civile l’ammissione  a  tutela   l’inadeguatezza delle           Il rispetto delle misure  di
                 assicurativa  di un  evento  di   misure di protezione           contenimento,  se  sufficiente
                 contagio potrebbe  rilevare   adottate, ma è necessario,         a  escludere  la  responsabilità
                 ai  fini  del  riconoscimento   piuttosto, che la lesione        civile del  datore  di lavoro,
                 della responsabilità civile del                                  non  è  certo  bastevole  per
                 datore di lavoro, tenuto conto      del bene tutelato            invocare  la mancata  tutela
                 che  è  sempre  necessario        derivi causalmente             infortunistica   nei   casi   di
                 l’accertamento  della colpa        dalla violazione di           contagio  da  Sars-Cov-2,  non
                 di    quest’ultimo   nella      determinati obblighi di          essendo  possibile pretendere
                 determinazione dell’evento.     comportamento imposti            negli ambienti  di lavoro  il
                 La  Corte  di  Cassazione  ha   dalla legge o suggeriti          rischio  zero:  circostanza
                 recentemente  ribadito che         dalle conoscenze              questa  che  ancora  sottolinea
                 l’articolo  2087  cod.  civ.  non   sperimentali o tecniche in   l’indipendenza logico-giuridica
                 configura,  infatti,  un’ipotesi                                 del piano  assicurativo da
                 di responsabilità  oggettiva,   relazione al lavoro svolto       quello giudiziario.
                 essendone         elemento       (Cass. n. 3282/2020).           In assenza di una comprovata
                 costitutivo la colpa,  intesa                                    violazione, da parte del datore
                 quale difetto di diligenza nella                                 di lavoro, pertanto, delle
                 predisposizione delle  misure  idonee  a  prevenire   misure di contenimento del rischio di contagio di
                 ragioni di danno per il lavoratore.            cui ai protocolli o alle linee guida di cui all’articolo
                 Non può desumersi un obbligo assoluto in capo al   1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,
                 datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile   n. 33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare
                 e  diretta  ad  evitare  qualsiasi  danno  al  fine  di   la colpa del datore di lavoro.

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