Page 50 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Mediappalti Il Punto
Il riconoscimento dell’origine professionale garantire così un ambiente di lavoro a “rischio
del contagio presuppone un giudizio di zero”, quando di per sé il pericolo di una lavorazione
ragionevole probabilità ed è totalmente o di un’attrezzatura non sia eliminabile, neanche
avulso da ogni valutazione in ordine alla potendosi ragionevolmente pretendere l’adozione
imputabilità di eventuali comportamenti di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza
omissivi in capo al datore di lavoro che che sia fonte di pericolo per l’integrità psico-fisica
possano essere stati causa del contagio del lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile,
(Istituto nazionale assicurazione infortuni avrebbe come conseguenza l’ascrivibilità al
sul lavoro. Circ. 20/05/2020, n. 22) datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur
se imprevedibile ed inevitabile […]; non si può
I presupposti dell’infortunio in “occasione di automaticamente presupporre, dal semplice
lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle
caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore misure di protezione adottate, ma è necessario,
sono distinti dai presupposti per la responsabilità piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi
penale e civile che devono essere rigorosamente causalmente dalla violazione di determinati
accertati con criteri diversi da quelli previsti obblighi di comportamento imposti dalla legge o
per il riconoscimento del diritto alle prestazioni suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche
assicurative. In questi, oltre alla già citata rigorosa in relazione al lavoro svolto (Cass. n. 3282/2020).
prova del nesso di causalità, occorre anche quella
dell’imputabilità a titolo di colpa della condotta Pertanto la responsabilità del datore di lavoro è
tenuta dal datore di lavoro. ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o
di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali
Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni o tecniche, che nel caso dell’emergenza
non può assumere rilievo per sostenere l’accusa epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire
in sede penale, considerata nei protocolli e nelle linee
la vigenza del principio di guida governativi e regionali
presunzione di innocenza Non si può di cui all’articolo 1, comma 14
nonché dell’onere della prova automaticamente del decreto legge 16 maggio
a carico del Pubblico Ministero. presupporre, dal semplice 2020, n. 33.
Così come neanche in sede verificarsi del danno,
civile l’ammissione a tutela l’inadeguatezza delle Il rispetto delle misure di
assicurativa di un evento di misure di protezione contenimento, se sufficiente
contagio potrebbe rilevare adottate, ma è necessario, a escludere la responsabilità
ai fini del riconoscimento piuttosto, che la lesione civile del datore di lavoro,
della responsabilità civile del non è certo bastevole per
datore di lavoro, tenuto conto del bene tutelato invocare la mancata tutela
che è sempre necessario derivi causalmente infortunistica nei casi di
l’accertamento della colpa dalla violazione di contagio da Sars-Cov-2, non
di quest’ultimo nella determinati obblighi di essendo possibile pretendere
determinazione dell’evento. comportamento imposti negli ambienti di lavoro il
La Corte di Cassazione ha dalla legge o suggeriti rischio zero: circostanza
recentemente ribadito che dalle conoscenze questa che ancora sottolinea
l’articolo 2087 cod. civ. non sperimentali o tecniche in l’indipendenza logico-giuridica
configura, infatti, un’ipotesi del piano assicurativo da
di responsabilità oggettiva, relazione al lavoro svolto quello giudiziario.
essendone elemento (Cass. n. 3282/2020). In assenza di una comprovata
costitutivo la colpa, intesa violazione, da parte del datore
quale difetto di diligenza nella di lavoro, pertanto, delle
predisposizione delle misure idonee a prevenire misure di contenimento del rischio di contagio di
ragioni di danno per il lavoratore. cui ai protocolli o alle linee guida di cui all’articolo
Non può desumersi un obbligo assoluto in capo al 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,
datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile n. 33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare
e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di la colpa del datore di lavoro.
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