Page 53 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Il Punto Mediappalti
del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove Covid” e di sospendere solo quelle incompatibili …
nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/ lasciando indefinito il titolare della responsabilità
organizzazioni sindacali di categoria e del RLST di scegliere quali lavorazioni sospendere.
territorialmente competente.”.
Si nota, quindi, che il coordinatore per la sicurezza 2.2 Le criticità operative
in fase di esecuzione viene normativamente
obbligato ad adeguare il PSC – implementando di Oltre alle precedenti considerazioni in tema di
conseguenza i costi per la sicurezza e, quindi, di eterointegrazione normativa, il protocollo ed
fatto disponendo una variante ex lege al contratto annesso accordo sindacale del 24 aprile 2020
-. presenta anche alcuni risvolti di criticità.
Al tempo stesso “il committente” viene onerato Innanzitutto, nell’attribuire al coordinatore per la
della vigilanza circa l’applicazione delle misure di sicurezza in fase di esecuzione la responsabilità
sicurezza; ed è proprio in questo inciso che si è letto di aggiornare il PSC allo specifico “rischio Covid”,
l’obbligo del RUP di provvedere alla sospensione dei implicitamente si ritiene che il professionista possa
lavori sino a quando il PSC non fosse effettivamente essere in grado di definire quali misure siano
aggiornato e le misure ivi previste non venissero efficacemente opponibili – nell’ambito e con le
concretamente applicate (ad esempio, acquistati i peculiarità dei cantieri edili e, soprattutto quelli
dispositivi di protezione individuale e completata la inerenti i lavori pubblici – al virus.
formazione ed informazione dei lavoratori, anche
sull’uso dei dispositivi stessi). In altri termini, quindi, coordinatore per la
Il quadro normativo esistente, infatti (eccezion sicurezza in fase di esecuzione dovrebbe essere
fatta per le norme regionali che disponevano la in grado di indicare quali mascherine, quali tute,
generalizzata sospensione delle attività), non quali procedure siano concretamente idonee
prevedeva, all’art. 107 D.Lgs. n. 50/2016, una – lavorazione per lavorazione – a garantire la
simile fattispecie a giustificazione della sospensione sicurezza dei lavoratori e - nello specifico settore
c.d. “necessaria” dei lavori: in tal senso, quindi, dei lavori pubblici – fornire indicazioni per la
al coordinatore per la sicurezza, a tenore dell’art. “variante sicurezza” e per segnalare l’opportunità
92 D.Lgs. n. 81/2008 non sarebbe stato possibile di procedere alla sospensione dei lavori.
altro che “informare” il committente ed adottare
provvedimenti di sospensione che, però, non Tale responsabilità, che nell’immediato implica
avrebbero avuto rilevanza sulla tempistica del conoscenze mediche che non sono usualmente
contratto di appalto. esigibili dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e che – peraltro – sembrano dividere
La citata disposizione andava a colmare anche una anche la comunità medica, rendono di fatto
criticità nelle funzioni del Direttore dei Lavori che difficilmente applicabile la disposizione in esame.
– anche ai sensi e per gli effetti del D.M. MIT 7 Al coordinatore per la sicurezza, dunque, si chiede
marzo 2018, n. 49 (recante “Approvazione delle una sorta di best effort nel tradurre le “misure
linee guida sulle modalità di svolgimento delle di precauzione” individuate - genericamente -
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dal protocollo del 24 aprile 2020 in “misure di
dell’esecuzione”) – si trovava nella posizione di prevenzione” vere e proprie – con la medesima
non poter disporre una sospensione dei lavori impostazione del D.lgs. n. 81/2008 – da applicarsi
legata al “rischio Covid”, poiché all’art. 2 si precisa in tutti i casi in cui le lavorazioni possano essere
che i compiti di vigilanza sulla sicurezza non sono standardizzate per “tipologia di rischio”: tale
propri della Direzione Lavori e che la stessa può ambizioso obiettivo – come vedremo di difficile
attivare la sospensione solo nei casi previsti dalla concretizzazione – è comunque sintomatico
legge o su ordine del RUP. dell’esigenza di predisporre “una procedura di
emergenza” che possa essere replicabile e che
Va notato, comunque, che la sospensione è riferita aiuti nella riflessione sulla sicurezza anche altre
non “ai lavori” o “alle attività oggetto del contratto categorie di operatori che, sinora, non hanno mai
di appalto”, ma “alle lavorazioni”: tale infelice affrontato rischi specifici di natura biologica.
dizione – forse non voluta – evoca la possibilità di Il “rischio Covid”, infatti, non deriva direttamente
far proseguire lavorazioni compatibili con il “rischio dall’esecuzione di attività di cantiere, ma anche
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