Page 53 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 del  coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  ove   Covid” e di sospendere solo quelle incompatibili …
                 nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/  lasciando  indefinito  il  titolare  della  responsabilità
                 organizzazioni  sindacali  di  categoria  e  del  RLST   di scegliere quali lavorazioni sospendere.
                 territorialmente competente.”.

                 Si nota, quindi, che il coordinatore per la sicurezza   2.2 Le criticità operative
                 in  fase  di  esecuzione  viene  normativamente
                 obbligato ad adeguare il PSC – implementando di   Oltre alle precedenti  considerazioni in tema  di
                 conseguenza i costi per la sicurezza e, quindi, di   eterointegrazione normativa, il  protocollo ed
                 fatto disponendo una variante ex lege al contratto   annesso  accordo sindacale  del 24  aprile 2020
                 -.                                             presenta anche alcuni risvolti di criticità.
                 Al tempo  stesso “il  committente”  viene  onerato   Innanzitutto, nell’attribuire al coordinatore per la
                 della vigilanza circa l’applicazione delle misure di   sicurezza  in  fase  di  esecuzione  la  responsabilità
                 sicurezza; ed è proprio in questo inciso che si è letto   di aggiornare il PSC allo specifico “rischio Covid”,
                 l’obbligo del RUP di provvedere alla sospensione dei   implicitamente si ritiene che il professionista possa
                 lavori sino a quando il PSC non fosse effettivamente   essere  in  grado  di  definire  quali  misure  siano
                 aggiornato e le misure ivi previste non venissero   efficacemente  opponibili  –  nell’ambito  e  con  le
                 concretamente applicate (ad esempio, acquistati i   peculiarità  dei  cantieri  edili  e,  soprattutto  quelli
                 dispositivi di protezione individuale e completata la   inerenti i lavori pubblici – al virus.
                 formazione ed informazione dei lavoratori, anche
                 sull’uso dei dispositivi stessi).              In  altri  termini,  quindi,  coordinatore  per  la
                 Il  quadro  normativo  esistente,  infatti  (eccezion   sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dovrebbe  essere
                 fatta  per  le  norme  regionali  che  disponevano  la   in grado di indicare quali mascherine, quali tute,
                 generalizzata  sospensione  delle  attività),  non   quali  procedure  siano  concretamente  idonee
                 prevedeva,  all’art.  107  D.Lgs.  n.  50/2016,  una   –  lavorazione  per  lavorazione  –  a  garantire  la
                 simile fattispecie a giustificazione della sospensione   sicurezza dei lavoratori e - nello specifico settore
                 c.d.  “necessaria”  dei  lavori:  in  tal  senso,  quindi,   dei  lavori  pubblici  –  fornire  indicazioni  per  la
                 al coordinatore per la sicurezza, a tenore dell’art.   “variante sicurezza” e per segnalare l’opportunità
                 92 D.Lgs. n. 81/2008 non sarebbe stato possibile   di procedere alla sospensione dei lavori.
                 altro  che  “informare”  il  committente  ed  adottare
                 provvedimenti  di sospensione  che,  però,  non   Tale  responsabilità,  che  nell’immediato  implica
                 avrebbero  avuto rilevanza  sulla tempistica del   conoscenze  mediche che  non  sono  usualmente
                 contratto di appalto.                          esigibili dal coordinatore per la sicurezza in fase di
                                                                esecuzione e che – peraltro – sembrano dividere
                 La citata disposizione andava a colmare anche una   anche  la  comunità  medica,  rendono  di  fatto
                 criticità nelle funzioni del Direttore dei Lavori che   difficilmente applicabile la disposizione in esame.
                 –  anche  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.M.  MIT  7   Al coordinatore per la sicurezza, dunque, si chiede
                 marzo  2018,  n.  49  (recante  “Approvazione  delle   una  sorta  di  best  effort nel tradurre  le “misure
                 linee  guida  sulle  modalità  di  svolgimento  delle   di precauzione”  individuate  - genericamente  -
                 funzioni  del  direttore  dei  lavori  e  del  direttore   dal protocollo del 24  aprile  2020  in “misure  di
                 dell’esecuzione”)  –  si  trovava  nella  posizione  di   prevenzione”  vere  e  proprie  –  con  la  medesima
                 non  poter  disporre  una  sospensione  dei lavori   impostazione del D.lgs. n. 81/2008 – da applicarsi
                 legata al “rischio Covid”, poiché all’art. 2 si precisa   in tutti i casi in cui le lavorazioni possano essere
                 che i compiti di vigilanza sulla sicurezza non sono   standardizzate  per  “tipologia di rischio”: tale
                 propri  della  Direzione Lavori  e che la  stessa può   ambizioso  obiettivo  –  come  vedremo  di  difficile
                 attivare la sospensione solo nei casi previsti dalla   concretizzazione  –  è  comunque  sintomatico
                 legge o su ordine del RUP.                     dell’esigenza  di predisporre  “una  procedura  di
                                                                emergenza”  che  possa  essere  replicabile e  che
                 Va notato, comunque, che la sospensione è riferita   aiuti  nella  riflessione  sulla  sicurezza  anche  altre
                 non “ai lavori” o “alle attività oggetto del contratto   categorie di operatori che, sinora, non hanno mai
                 di  appalto”,  ma  “alle  lavorazioni”:  tale  infelice   affrontato rischi specifici di natura biologica.
                 dizione – forse non voluta – evoca la possibilità di   Il “rischio Covid”, infatti, non deriva direttamente
                 far proseguire lavorazioni compatibili con il “rischio   dall’esecuzione  di attività  di cantiere,  ma  anche

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