Page 37 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 quelle  ulteriori  da  svolgere  nella  fase  esecutiva,   alterni,  confermando  la  difficoltà  di  raggiungere
                 propedeutiche  all’autorizzazione  al subappalto  di   una  coerenza  tra  la  disciplina  nazionale  e  quella
                 cui all’art. 105, comma 4 del Codice Appalti.  europea.

                                                                Nei giorni dedicati alla stesura  del presente
                    4. Conclusioni                              contributo,   in    ragione    dell’emergenza
                                                                epidemiologica da COVID-19 sono stati annunciati
                 Ferma   restando   l’efficacia   delle   sentenze   provvedimenti volti a una ulteriore semplificazione
                 pregiudiziali  della Corte  di Giustizia,  a  garanzia   della  disciplina degli appalti  pubblici volta  a
                 della certezza  del diritto e  a  tutela  dell’agire   creare  un  volano  per  la  rinascita  del Paese
                 amministrativo, è auspicabile un solerte intervento   attraverso  l’apertura  di  nuovi  cantieri.  L’auspicio
                 legislativo atto a definire con chiarezza la normativa   è che gli interventi in parola possano essere una
                 applicabile, evitando tra l’altro di rimettere in capo   valida  occasione  per  una  rilettura  sistematica
                 alle singole stazioni appaltanti  la disapplicazione   della materia  del subappalto onde  consentire
                 delle norme  ancora  vigenti con  la  correlata   alle stazioni  appaltanti e  agli operatori  di agire
                 motivazione da adottare.                       nell’ambito  della certezza  dei rapporti  giuridici  e
                                                                della chiarezza del tessuto normativo: si tratterà,
                 In  mancanza  di chiare  indicazioni normative,  i   dunque, di individuare nuovi equilibri nel bilanciare
                 soggetti di volta in volta interessati hanno infatti   le esigenze di flessibilità esecutiva dei contratti con
                 affrontato la problematica del subappalto, con esiti   l’irrinunciabile prevenzione di rischi corruttivi.





















































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