Page 32 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Mediappalti Il Punto
richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di conversione all’art. 1 comma 18 primo periodo
di esclusione per gravi illeciti professionali come ha previsto che «Nelle more di una complessiva
previsti dal comma 13 dell’articolo 80». revisione del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, fino
L’incompatibilità con il diritto europeo è stato al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105,
ravvisato anche sotto un altro profilo: si comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto
creava infatti il paradosso che gli offerenti previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105,
sono tenuti a indicare tre il subappalto è indicato dalle
subappaltatori anche qualora stazioni appaltanti nel bando
ve ne occorressero meno, La Commissione Europea di gara e non può superare
o addirittura non abbiano ha segnalato la non la quota del 40 per cento
intenzione di fare ricorso ad conformità al diritto UE dell’importo complessivo del
alcun subappaltatore. del limite al subappalto contratto di lavori, servizi o
Infine, è stata incriminato il del 30% e dell’obbligo forniture».
comma 19 del medesimo dell’indicazione della
art. 105 del Codice Appalti Il Legislatore ha, dunque,
recante il divieto generale per terna dei subappaltatori temporaneamente (fino al 31
i subappaltatori di fare a loro dicembre 2020) innalzato la
volta ricorso ad altri soggetti, soglia massima del subappalto
ritenuto in contrasto con i principi di proporzionalità dal 30% al 40%, dando certamente un segnale
e parità di trattamento in quanto non previsto dalla alle richieste dell’Unione Europea.
normativa europea dei contratti pubblici. La disposizione di cui al comma 2 dell’art. 105
del Codice Appalti, insieme ad altre anch’esse
limitative del subappalto, è stata oggetto
2. Il subappalto nel Decreto Sblocca della citata procedura di infrazione e poi (su
Cantieri e la CGUE sollecitazione del TAR Lombardia, Milano, ordinanza
148/2018) dell’intervento della Corte di Giustizia
La Legge n. 55/2019 di conversione del Decreto dell’Unione Europea, la cui sentenza conclusiva
Legge n. 32/2019 ha provato a fornire una è intervenuta in un momento in cui il limite era
soluzione (temporanea) alla procedura di stato già modificato dal Decreto Sblocca Cantieri,
infrazione avviata dalla Commissione Europea, che lo aveva portato al 40%, così innalzando la
anche in ordine alle criticità rilevate con riferimento soglia.
alla disciplina del subappalto all’epoca vigente.
Come si legge nel preambolo del Decreto Sblocca La Corte di Giustizia Europea si è infatti
Cantieri «i presupposti dell’intervento poggiano pronunciata, in tema di limiti al subappalto, nelle
sulla necessità e urgenza di adottare misure volte sentenze “Vitali”, del 26 settembre 2019 (causa
alla semplificazione e accelerazione dei pubblici C-63/18), e “Tedeschi”, del 27 novembre 2019
affidamenti, pur sempre garantendo i necessari (causa C-402/18).
parametri di imparzialità e trasparenza nello
svolgimento delle relative procedure». In particolare, a fronte del disallineamento della
In particolare, il legislatore del Decreto Sblocca normativa nazionale, nella prima sentenza
Cantieri, senza andare a intervenire direttamente “Vitali”, la Corte europea si è concentrata sul
nel testo dell’art. 105 del Codice Appalti ha ritenuto limite del 30% al subappalto, sul presupposto
più opportuno prevedere talune deroghe temporali che questo limite «può rendere più difficoltoso
all’applicazione degli obblighi di cui ai commi 2 e l’accesso delle imprese, in particolar modo di
6 dell’art. 105 medesimo rinviando una compiuta quelle di piccole e medie dimensioni, agli appalti
soluzione nell’ambito della prossima revisione del pubblici, così ostacolando l’esercizio della libertà di
Codice Appalti. stabilimento e della libera prestazione dei servizi».
In particolare, per quanto riguarda la QUOTA DEL Nella stessa sentenza, la CGUE evidenzia altresì
CONTRATTO SUBAPPALTABILE, mentre il testo che «le amministrazioni aggiudicatrici devono
del Decreto Legge n. 32/2019 aveva inizialmente rispettare i principi di aggiudicazione degli appalti
previsto una soglia del 50%, la Legge n. 55/2019 di cui all’articolo 18 della direttiva 2014/24, tra i
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