Page 32 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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                 richiesti,  per  la  dimostrazione  delle  circostanze   di conversione all’art. 1 comma 18 primo periodo
                 di  esclusione  per  gravi  illeciti  professionali  come   ha  previsto  che  «Nelle  more  di  una  complessiva
                 previsti dal comma 13 dell’articolo 80».       revisione  del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui
                                                                al decreto  legislativo18 aprile 2016, n. 50, fino
                 L’incompatibilità  con  il  diritto  europeo  è  stato   al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105,
                 ravvisato  anche  sotto  un  altro  profilo:  si   comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto
                 creava  infatti  il  paradosso  che  gli  offerenti   previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105,
                 sono  tenuti  a  indicare  tre                                   il  subappalto  è  indicato  dalle
                 subappaltatori  anche  qualora                                   stazioni  appaltanti  nel  bando
                 ve  ne  occorressero  meno,    La Commissione Europea            di  gara  e  non  può  superare
                 o  addirittura  non  abbiano      ha segnalato la non            la  quota  del  40  per cento
                 intenzione  di  fare  ricorso  ad   conformità al diritto UE     dell’importo  complessivo  del
                 alcun subappaltatore.           del limite al subappalto         contratto  di  lavori,  servizi  o
                 Infine,  è  stata  incriminato  il   del 30% e dell’obbligo      forniture».
                 comma  19  del  medesimo         dell’indicazione della
                 art.  105  del  Codice  Appalti                                  Il  Legislatore  ha,  dunque,
                 recante il divieto generale per   terna dei subappaltatori       temporaneamente (fino al 31
                 i subappaltatori di fare a loro                                  dicembre  2020)  innalzato  la
                 volta ricorso ad altri soggetti,                                 soglia massima del subappalto
                 ritenuto in contrasto con i principi di proporzionalità   dal 30%  al 40%, dando  certamente  un  segnale
                 e parità di trattamento in quanto non previsto dalla   alle richieste dell’Unione Europea.
                 normativa europea dei contratti pubblici.      La  disposizione  di  cui  al  comma  2  dell’art.  105
                                                                del Codice Appalti,  insieme  ad  altre  anch’esse
                                                                limitative  del  subappalto,  è  stata  oggetto
                    2.  Il  subappalto  nel  Decreto  Sblocca   della  citata  procedura  di  infrazione  e  poi  (su
                       Cantieri e la CGUE                       sollecitazione del TAR Lombardia, Milano, ordinanza
                                                                148/2018) dell’intervento della Corte di Giustizia
                 La  Legge  n.  55/2019  di  conversione  del  Decreto   dell’Unione Europea, la cui sentenza conclusiva
                 Legge  n.  32/2019  ha  provato  a  fornire  una   è  intervenuta  in un  momento  in cui il limite era
                 soluzione  (temporanea)  alla  procedura  di   stato già modificato dal Decreto Sblocca Cantieri,
                 infrazione  avviata  dalla  Commissione  Europea,   che  lo  aveva  portato  al  40%,  così  innalzando  la
                 anche in ordine alle criticità rilevate con riferimento   soglia.
                 alla  disciplina del  subappalto  all’epoca  vigente.
                 Come si legge nel preambolo del Decreto Sblocca   La  Corte  di  Giustizia  Europea  si  è  infatti
                 Cantieri  «i  presupposti  dell’intervento  poggiano   pronunciata, in tema di limiti al subappalto, nelle
                 sulla necessità e urgenza di adottare misure volte   sentenze  “Vitali”,  del  26  settembre  2019  (causa
                 alla  semplificazione  e  accelerazione  dei  pubblici   C-63/18),  e  “Tedeschi”,  del  27  novembre  2019
                 affidamenti,  pur  sempre  garantendo  i  necessari   (causa C-402/18).
                 parametri  di  imparzialità  e  trasparenza  nello
                 svolgimento delle relative procedure».         In  particolare,  a  fronte  del  disallineamento  della
                 In  particolare,  il legislatore  del  Decreto  Sblocca   normativa  nazionale,  nella prima  sentenza
                 Cantieri, senza andare a intervenire direttamente   “Vitali”,  la  Corte  europea  si  è  concentrata  sul
                 nel testo dell’art. 105 del Codice Appalti ha ritenuto   limite del  30%  al  subappalto,  sul  presupposto
                 più opportuno prevedere talune deroghe temporali   che  questo  limite  «può  rendere  più  difficoltoso
                 all’applicazione degli obblighi di cui ai commi 2 e   l’accesso  delle  imprese,  in  particolar  modo  di
                 6 dell’art. 105 medesimo rinviando una compiuta   quelle di piccole e medie dimensioni, agli appalti
                 soluzione nell’ambito della prossima revisione del   pubblici, così ostacolando l’esercizio della libertà di
                 Codice Appalti.                                stabilimento e della libera prestazione dei servizi».

                 In particolare, per quanto riguarda la QUOTA DEL   Nella stessa  sentenza,  la CGUE  evidenzia altresì
                 CONTRATTO SUBAPPALTABILE, mentre il testo      che  «le  amministrazioni  aggiudicatrici  devono
                 del Decreto Legge n. 32/2019 aveva inizialmente   rispettare i principi di aggiudicazione degli appalti
                 previsto una soglia del 50%, la Legge n. 55/2019   di cui all’articolo 18 della direttiva 2014/24, tra i

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