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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 è  stata  individuata  l’efficacia  retroattiva  delle   ritenersi superato per effetto delle citate sentenze
                 sentenze  quale  logica  conseguenza  dell’effetto  di   della  Corte  di  giustizia  dell’Unione  Europea  (cfr.
                 incorporazione dell’interpretazione della Corte UE   Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2020,
                 nel  testo  della disposizione                                   n. 389; Consiglio di Stato,
                 interpretata.  Sul punto,  la                                    Sez. V, 17 dicembre 2019,
                 stessa  CGUE nella  sentenza   Le sentenze pregiudiziali         n. 8535).
                 “Denkavit” del 27 marzo 1980   della CGUE hanno efficacia
                 (causa 61-79) ha rilevato che                                    Sul punto, recentissima è una
                 l’interpretazione di una norma   erga omnes e retroattiva        pronuncia del giudice di primo
                 di diritto UE data nell’esercizio                                grado secondo cui il principio
                 della  competenza  ex  art.                                      espresso   nella  sentenza
                 267  TFUE  opera  ex  tunc  (da  allora),  in  quanto   “Vitali”, come confermato nella sentenza “Tedeschi”,
                 «chiarisce a precisa, quando ve ne sia bisogno, il   «pur  avendo  censurato  il  limite  al  subappalto
                 significato  e  la  portata  della  norma,  quale  deve,   previsto dal diritto interno nella soglia del 30% dei
                 o  avrebbe  dovuto  essere  intesa  ed  applicata  dal   lavori,  non  esclude  la  compatibilità  con  il  diritto
                 momento  della  sua  entrata  in  vigore.  Ne  risulta   dell’Unione di limiti superiori … Di conseguenza la
                 che la norma così interpretata può, e deve, essere   Corte ha considerato in contrasto con le direttive
                 applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti   comunitarie  in  materia  il  limite  fissato,  non
                 e costituiti prima della sentenza interpretativa».  escludendo invece che il legislatore nazionale possa
                                                                individuare  comunque,  al  fine  di  evitare  ostacoli
                 Considerata  la  natura  e  gli  effetti  delle  sentenze   al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al
                 pregiudiziali  dichiarative,  è  interessante  notare   subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo.
                 –  ai  fini  delle  questioni  affrontate  nel  presente   Pertanto non può ritenersi contrastante con
                 contributo - come  i principi  espressi nelle citate   il  diritto  comunitario  l’attuale  limite  pari  al
                 sentenze della CGUE  “Vitali”, “Tedeschi” e “Tim   40% delle opere, previsto dall’art. 1, comma
                 SpA”  abbiano  affetti  retroattivi  e  che,  pertanto,   18, della legge n. 55/2019  …»  (TAR Lazio –
                 possono essere applicati rispetto alle procedure in   Roma, Sez. I, 24 aprile 2020 n. 4184).
                 corso.
                                                                Per il TAR Lazio, dunque, la Corte di Giustizia non
                                                                ha  fornito  un’indicazione  numerica  al  limite  del
                    3. Il Giudice nazionale e l’ANAC sul limite   subappalto, ma ha richiamato il legislatore italiano
                       quantitativo al subappalto               ad  operare scelte  conformi  ai  principi  richiamati:
                                                                alla luce di ciò, il nuovo limite del 40% fissato dal
                 Nonostante  le chiare  indicazioni  della Corte  di   Decreto Sblocca Cantieri costituirebbe un limite al
                 Giustizia dell’Unione Europea, il Legislatore italiano   subappalto proporzionato rispetto all’obiettivo del
                 non ha ancora rimosso i limiti al subappalto di cui   controllo per evitare le infiltrazioni criminali.
                 all’art.  105,  in attesa  dell’annunciata  revisione
                 completa del Codice Appalti.                   Ancora in un’altra  occasione  il  giudice di primo
                 Venuto  a  determinarsi un  clima  di incertezza sui   grado ha avuto modo di rilevare che in ordine alla
                 limiti  quantitativi  al  subappalto  da  parte  delle   non applicabilità del limite del 30% di cui all’art.
                 stazioni  appaltanti  sia  in  fase  di  redazione  dei   105  del  Codice  Appalti,  considerata  la  sentenza
                 bandi di gara successivi alle pronunce della Corte   “Vinti” intervenuta  nelle more  del giudizio,
                 sia nelle more  della procedura  avviata  in epoca   «Orbene,  ritiene  il  Collegio,  in  applicazione  dei
                 precedente, in più occasioni il Consiglio di Stato si   principi  dettati  dalla  CGUE,  che  non possa più
                 è espresso con “interventi chiarificatori”.    ritenersi  applicabile  “a priori”  il  limite  del
                                                                30% al subappalto,  ma  che  debba  comunque
                 In  particolare,  i Giudici  di Palazzo Spada  hanno   essere  valutato  in concreto  se  il  ricorso  al
                 incidentalmente chiarito che il 30% «dell’importo   subappalto abbia effettivamente violato i principi di
                 complessivo  del  contratto  di  lavori,  servizi  o   trasparenza, di concorrenza e di proporzionalità»
                 forniture»,  nella  formulazione  dell’art.  105,   (cfr.  TAR  Puglia  -  Lecce,  Sez.  I,  5  dicembre
                 comma  2  del Codice Appalti applicabile  ratione   2019 n. 1938, nel caso all’esame del Collegio, la
                 temporis  alla  controversia  esaminata,  ossia   società  ausiliaria  della  ricorrente  avrebbe  dovuto
                 quella anteriore al Decreto Sblocca Cantieri, deve   subappaltare più del 90% delle prestazioni oggetto

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