Page 41 - MediAppalti, Anno X - N. 2
P. 41

Il Punto                                                                             Mediappalti







                 La disposizione appena citata ha comportato una   Il successivo  articolo  2  bis,  introdotto  a  seguito
                 sospensione generalizzata di tutti i termini relativi   della  riforma  del  2009  che  ha  interessato  la
                 ad ogni procedimento amministrativo pendente al   legge  n.  241/1990,  ha  sancito  espressamente  la
                 23 febbraio 2020, ovvero avviato dopo tale data, e   risarcibilità dei  danni  derivanti dall’inosservanza
                 fino al 15 maggio 2020.                        dei termini procedimentali, confermando l’indirizzo
                                                                giurisprudenziale   precedentemente   formatosi
                 L’articolo richiamato specifica anche che il periodo   sulla la risarcibilità  del danno  da  ritardo  a  causa
                 intercorrente tra tali due date non sarebbe stato   del mero trascorrere del tempo, autonomamente
                 conteggiato  nemmeno  ai  fini  della  formazione  di   considerato, già desumibile dai principi  di
                 un silenzio significativo.                     buon  andamento ed imparzialità della pubblica
                 Lo scopo del legislatore è evidentemente quello di   amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  97  della
                 evitare che al mero trascorrere del tempo, in piena   Costituzione.
                 emergenza sanitaria, potesse essere attribuita una
                 qualsivoglia valenza (positiva o negativa).    La  ratio  della  sospensione  generalizzata  dei
                                                                procedimenti  amministrativi  risulta  quindi  essere
                 Ci si riferisce in particolare a tutti quei procedimenti   duplice: da un lato, evitare eccessive semplificazioni
                 in cui il  silenzio  serbato  dall’Amministrazione   procedimentali conferendo al trascorrere del tempo
                 a  seguito di un’istanza  di parte  comporti la   una valenza significativa; dall’altro evitare che le
                 creazione di un “silenzio significativo”, nelle forme   pubbliche amministrazioni subissero conseguenze
                 del “silenzio rigetto”  e  “silenzio assenso”,  con  le   negative  dovute  alle  difficoltà  nella  gestione
                 relative conseguenze anche sul piano giudiziale.  dell’emergenza sanitaria.

                 Non  solo,  la  sospensione  generalizzata rileva   Tuttavia,  da  quanto  appena  evidenziato  emerge
                 anche  ai  fini  della  configurabilità  del  c.d.  danno   che  il legislatore,  per  il  periodo  emergenziale,
                 da  ritardo,  ex  articolo 1  e  2  bis della legge  n.   ha  ritenuto  di dover  tutelare  maggiormente
                 241/1990, nel senso che evita che dall’impossibilità   gli  interessi dell’amministrazione a  non  essere
                 per  le  pubbliche  amministrazioni di gestire,   intaccata dallo scorrere del tempo (generalmente,
                 durante  il periodo  emergenziale,  le proprie   per tutti i procedimenti amministrativi), in luogo del
                 competenze in maniera ordinaria potesse derivare   diritto alla trasparenza nei confronti dei cittadini.
                 la configurabilità di tale danno.              Ciononostante  pare  opportuno  segnalare  che  il
                                                                legislatore ha previsto dei correttivi aventi lo scopo
                 Basti  pensare  infatti  che  anche  gli  uffici  pubblici   di bilanciare gli interessi in gioco.
                 si sono ritrovati a dover modificare e reinventare
                 le modalità di lavoro dei propri dipendenti; sicché   In particolare,  il  secondo  periodo del comma
                 la  sospensione  generalizzata dei  procedimenti   1  prevede  la possibilità  che  le pubbliche
                 amministrativi si è posta come una necessità per   amministrazioni adottino ogni misura organizzativa
                 consentire alle amministrazioni di non incorrere in   idonea  ad  assicurare  la  ragionevole  durata
                 comportamenti che avrebbero potuto comportare   e  la  celere  conclusioni  dei  procedimenti,
                 anche la configurabilità di un danno risarcibile.  ponendo l’accento su eventuali ragioni di urgenza
                                                                evidenziate dall’istante.
                 Sul  punto,  si  rammenta  infatti,  l’articolo  2  della
                 legge  sul  procedimento  amministrativo,  il  quale   L’articolo 103 del Cura Italia non ha quindi concesso
                 stabilisce che  “ove  il  procedimento  consegua   alle  amministrazioni  la  facoltà  indiscriminata  di
                 obbligatoriamente   ad   un’istanza,   ovvero   non operare per un periodo complessivo di ben 82
                 debba  essere  iniziato  d’ufficio,  le  pubbliche   giorni, ma ha evidenziato comunque la necessità
                 amministrazioni  hanno  il  dovere  di  concluderlo   di valutare  la  presenza  di ragioni di urgenza  e
                 mediante   l’adozione   di   un   provvedimento   comunque di garantire una durata “ragionevole” al
                 espresso”  e  al  comma  2  precisa  che,  in assenza   procedimento amministrativo.
                 di  un  differente  termine  espressamente  previsto
                 dalla legge, “i  procedimenti  amministrativi  di   Ovviamente  tali valutazioni rientrano  nell’ampio
                 competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli   concetto  della discrezionalità  amministrativa;
                 enti pubblici nazionali devono concludersi entro il   sicché risultano censurabili solo in caso di evidente
                 termine di trenta giorni”.                     illogicità.

                                                             41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46