Page 31 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                    1.  Da  dove  siamo  partiti:  l’art.  105  del   163/2006 ma per i soli forniture e servizi: il D.Lgs.
                       Codice Appalti                           n. 50/2016 ha esteso tale limite anche ai lavori.

                 Nella lettera di costituzione in mora inviata dalla   La Commissione speciale del Consiglio di Stato nel
                 Commissione  Europea  alle Autorità  italiane,   parere n. 855 del 1 aprile 2016 sullo schema del
                 Bruxelles  ha  segnalato  che  alcune  disposizioni   nuovo codice aveva già rilevato la circostanza che
                 contenute nel Codice Appalti - come già modificato   l’introduzione del limite generalizzato al subappalto
                 dal  D.Lgs.  n.  56/2017,  il  cd.  Correttivo  -  non   introdotta  dal nuovo  codice non  era  in linea  con
                 apparivano conformi alla corrispondente normativa   il cd.  divieto  di  gold  plating  (ovvero  il  divieto  di
                 europea  recata  dalle  direttive  2014/23/UE  sulle   introdurre  una  disciplina  più  gravosa  di  quella
                 concessioni,  2014/24/UE  sugli  appalti pubblici  e   prevista  in  sede  comunitaria)  -  previsto  in  tema
                 2014/25/UE sui cd. settori esclusi.            di  subappalto  dalla  legge  delega:  quest’ultima
                                                                infatti non prevedeva eventuali limiti quantitativi al
                 Nel  dettaglio,  per  quel  che  rileva  ai  fini  del   subappalto. Successivamente sul punto era tornata
                 presente  contributo,  per  quanto  riguarda  il   ad  esprimersi l’Adunanza  speciale  del Consiglio
                 subappalto  la  Commissione  ha  contestato  l’art.   di Stato con parere 782 del 30 marzo 2017 sullo
                 105 commi 2 e 5 del Codice Appalti in quanto fissa   schema del cd.  decreto correttivo, affermando, tra
                 un limite obbligatorio all’importo del contratto di   l’altro,  che  la  complessiva  disciplina delle nuove
                 lavori, servizi e forniture che l’appaltatore poteva   direttive  - più attente  ai temi  della trasparenza
                 scegliere di affidare a terzi, corrispondente al 30%   e  della tutela  del lavoro  in tema  di subappalto
                 dell’importo complessivo del contratto medesimo.  nonché  alla tutela delle micro, piccole e medie
                 In particolare, l’art. 105 del Codice Appalti nella   imprese e alla tutela della concorrenza - potesse
                 formulazione originaria dispone al comma 2 che   indurre  alla  ragionevole  interpretazione  che  le
                 «l’eventuale subappalto non può superare la quota   limitazioni quantitative al subappalto previste dal
                 del  30  per  cento  dell’importo  complessivo  del   legislatore nazionale non fossero in contrasto con
                 contratto di lavori, servizi o forniture», a differenza   il diritto europeo.
                 dell’art.  118  del  D.Lgs.  163/2006  che  prevedeva
                 tale tetto per la sola «categoria prevalente». Tale   Altra  disposizione  ad  essere  stata  ritenuta  dalla
                 limite  era inoltre presente  al  comma  5  per  le   Commissione Europea in contrasto con la normativa
                 ipotesi di affidamenti di cui all’art. 89 comma 11   comunitaria era quella di cui al comma 6 dell’art.
                 del Codice Appalti: testualmente «Per le opere di   105  del  Codice  Appalti  il  quale  prevede  l’obbligo
                 cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i   di  indicazione  in  sede  di  offerta  della  terna  dei
                 limiti  previsti  dal  medesimo  comma,  l’eventuale   subappaltatori,  obbligo non  previsto  dalla
                 subappalto  non  può  superare  il  trenta  per  cento   disciplina  comunitaria.  Testualmente  ai sensi del
                 dell’importo delle opere e non può essere, senza   richiamato comma 6 «È obbligatoria l’indicazione
                 ragioni obiettive, suddiviso».                 della  terna  di  subappaltatori  in  sede  di  offerta,
                                                                qualora  gli  appalti  di  lavori,  servizi  e  forniture
                 Limitazione  questa  che  non  si  rinviene  nella   siano di importo pari o superiore alle soglie di cui
                 normativa  europea:  l’art.  71  della Direttiva   all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a
                 2014/24/UE,  nel  regolare  il  contratto  di  base di gara, riguardino le attività maggiormente
                 subappalto, prevede delle limitazioni che possono   esposte  a  rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  come
                 essere introdotte dagli Stati membri rispetto alla   individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge
                 normativa europea ma senza fare riferimento alla   6  novembre  2012,  n.  190.  Nel  caso  di  appalti
                 quota dell’importo contrattuale subappaltabile.  aventi  ad  oggetto  più  tipologie  di  prestazioni,  la
                 Tale   limite   quantitativo,   ad   avviso   della   terna di subappaltatori va indicata con riferimento
                 Commissione non risulta dunque compatibile con i   a  ciascuna  tipologia  di  prestazione  omogenea
                 principi fondamentali della materia che impongono   prevista nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso
                 di  facilitare  la  partecipazione  delle  PMI  agli   di  gara  la  stazione  appaltante  prevede,  per  gli
                 appalti pubblici anche attraverso lo strumento del   appalti  sotto  le  soglie  di  cui  all’articolo  35:  le
                 subappalto.                                    modalità  e  le  tempistiche  per  la  verifica  delle
                                                                condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 prima
                 A riguardo, si specifica che il limite al 30% per il   della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore
                 ricorso al subappalto era previsto già nel D.Lgs. n.   e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi di prova

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