Page 31 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Il Punto Mediappalti
1. Da dove siamo partiti: l’art. 105 del 163/2006 ma per i soli forniture e servizi: il D.Lgs.
Codice Appalti n. 50/2016 ha esteso tale limite anche ai lavori.
Nella lettera di costituzione in mora inviata dalla La Commissione speciale del Consiglio di Stato nel
Commissione Europea alle Autorità italiane, parere n. 855 del 1 aprile 2016 sullo schema del
Bruxelles ha segnalato che alcune disposizioni nuovo codice aveva già rilevato la circostanza che
contenute nel Codice Appalti - come già modificato l’introduzione del limite generalizzato al subappalto
dal D.Lgs. n. 56/2017, il cd. Correttivo - non introdotta dal nuovo codice non era in linea con
apparivano conformi alla corrispondente normativa il cd. divieto di gold plating (ovvero il divieto di
europea recata dalle direttive 2014/23/UE sulle introdurre una disciplina più gravosa di quella
concessioni, 2014/24/UE sugli appalti pubblici e prevista in sede comunitaria) - previsto in tema
2014/25/UE sui cd. settori esclusi. di subappalto dalla legge delega: quest’ultima
infatti non prevedeva eventuali limiti quantitativi al
Nel dettaglio, per quel che rileva ai fini del subappalto. Successivamente sul punto era tornata
presente contributo, per quanto riguarda il ad esprimersi l’Adunanza speciale del Consiglio
subappalto la Commissione ha contestato l’art. di Stato con parere 782 del 30 marzo 2017 sullo
105 commi 2 e 5 del Codice Appalti in quanto fissa schema del cd. decreto correttivo, affermando, tra
un limite obbligatorio all’importo del contratto di l’altro, che la complessiva disciplina delle nuove
lavori, servizi e forniture che l’appaltatore poteva direttive - più attente ai temi della trasparenza
scegliere di affidare a terzi, corrispondente al 30% e della tutela del lavoro in tema di subappalto
dell’importo complessivo del contratto medesimo. nonché alla tutela delle micro, piccole e medie
In particolare, l’art. 105 del Codice Appalti nella imprese e alla tutela della concorrenza - potesse
formulazione originaria dispone al comma 2 che indurre alla ragionevole interpretazione che le
«l’eventuale subappalto non può superare la quota limitazioni quantitative al subappalto previste dal
del 30 per cento dell’importo complessivo del legislatore nazionale non fossero in contrasto con
contratto di lavori, servizi o forniture», a differenza il diritto europeo.
dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 che prevedeva
tale tetto per la sola «categoria prevalente». Tale Altra disposizione ad essere stata ritenuta dalla
limite era inoltre presente al comma 5 per le Commissione Europea in contrasto con la normativa
ipotesi di affidamenti di cui all’art. 89 comma 11 comunitaria era quella di cui al comma 6 dell’art.
del Codice Appalti: testualmente «Per le opere di 105 del Codice Appalti il quale prevede l’obbligo
cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i di indicazione in sede di offerta della terna dei
limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappaltatori, obbligo non previsto dalla
subappalto non può superare il trenta per cento disciplina comunitaria. Testualmente ai sensi del
dell’importo delle opere e non può essere, senza richiamato comma 6 «È obbligatoria l’indicazione
ragioni obiettive, suddiviso». della terna di subappaltatori in sede di offerta,
qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture
Limitazione questa che non si rinviene nella siano di importo pari o superiore alle soglie di cui
normativa europea: l’art. 71 della Direttiva all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a
2014/24/UE, nel regolare il contratto di base di gara, riguardino le attività maggiormente
subappalto, prevede delle limitazioni che possono esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come
essere introdotte dagli Stati membri rispetto alla individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge
normativa europea ma senza fare riferimento alla 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti
quota dell’importo contrattuale subappaltabile. aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la
Tale limite quantitativo, ad avviso della terna di subappaltatori va indicata con riferimento
Commissione non risulta dunque compatibile con i a ciascuna tipologia di prestazione omogenea
principi fondamentali della materia che impongono prevista nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso
di facilitare la partecipazione delle PMI agli di gara la stazione appaltante prevede, per gli
appalti pubblici anche attraverso lo strumento del appalti sotto le soglie di cui all’articolo 35: le
subappalto. modalità e le tempistiche per la verifica delle
condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 prima
A riguardo, si specifica che il limite al 30% per il della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore
ricorso al subappalto era previsto già nel D.Lgs. n. e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi di prova
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