Page 41 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 diretta  nell’ordinamento  interno  delle norme   tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili
                 comunitarie immediatamente applicabili  come   con  le  norme  stabilite  dagli  artt.  52  e  59  del
                 la conseguenza  del riconoscimento della loro   Trattato  C.E.E.  nell’interpretazione  datane  dalla
                 derivazione da una fonte (esterna) a competenza   Corte di giustizia europea.
                 riservata,  la  cui  giustificazione  costituzionale
                 va  imputata  all’art.  11  della Costituzione e  al   La disapplicazione, quale modo di risoluzione delle
                 conseguente particolare valore giuridico attribuito   antinomie normative, presuppone la contemporanea
                 al Trattato istitutivo delle Comunità europee e agli   vigenza delle norme reciprocamente contrastanti,
                 atti a questo equiparati. Ciò significa che, mentre   non  producendo  alcun  effetto  sull’esistenza  o
                 gli atti idonei a porre quelle norme conservano il   meno delle stesse.
                 trattamento giuridico o il regime ad essi assicurato
                 dall’ordinamento comunitario - nel senso che sono   Gli Stati  membri  è  necessario  che  apportino  le
                 assoggettati alle regole di produzione normativa,   modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno
                 di interpretazione, di abrogazione, di caducazione   al fine di depurarlo da eventuali incompatibilità o
                 e  di  invalidazione proprie  di quell’ordinamento-,   disarmonie  con  le  prevalenti  norme  comunitarie.
                 al  contrario  le  norme  da  essi  prodotte  operano   Tale esigenza si collega al principio della certezza
                 direttamente  nell’ordinamento  interno  come  del diritto,  sul piano comunitario, invece,
                 norme  investite  di< forza                                        rappresenta  una  garanzia
                 o valore di legge>,  vale  a                                       cosi essenziale  al  principio
                 dire  come  norme  che,  nei   Tutti i soggetti competenti         della prevalenza del proprio
                 limiti  delle  competenze      nel nostro ordinamento a            diritto su quelli nazionali da
                 e  nell’ambito degli  scopi                                        costituire  l’oggetto  di un
                 propri  degli  organi  di    dare esecuzione alle leggi (e         preciso obbligo per gli Stati
                 produzione normativa della   agli atti aventi forza o valore       membri  (v.,  in tal senso,
                 Comunità, hanno un rango        di legge)  tanto se dotati         Corte di giustizia  delle
                 primario >>.                   di poteri di dichiarazione          Comunità  europee:  sent.
                                               del diritto, come gli organi         25  ottobre  1979,  in  causa
                 Da  ciò  deriva  che,  nel     giurisdizionali, quanto se          159/78;  sent.  15  ottobre
                 campo  riservato  alla loro     privi di tali poteri, come         1986,  in  causa  168/85;
                 competenza,   le  norme        gli organi amministrativi -         sent.  2  marzo  1988,  in
                 comunitarie  direttamente                                          causa 104/86).
                 applicabili   prevalgono      sono giuridicamente tenuti
                 rispetto   alle   norme         a disapplicare le norme            La   Corte  costituzionale
                 nazionali,  anche  se  di    interne incompatibili con le          ha  quindi  accettato  le
                 rango  legislativo,  senza     norme stabilite dagli artt.         conclusioni  del  giudice
                 tuttavia produrre, nel caso    52 e 59 del Trattato C.E.E.         europeo    sulla  diretta
                 che  queste  ultime  siano    nell’interpretazione datane          applicabilità  delle direttive
                 incompatibili  con  esse,        dalla Corte di giustizia          ed     estende    questa
                 effetti estintivi. L’eventuale          europea                    caratteristica alle sentenze
                 conflitto   fra   il   diritto                                     interpretative  e    alle
                 comunitario  direttamente                                          sentenze di condanna della
                 applicabile   e   quello                                           Corte  di Giustizia, nonché
                 interno, produce un effetto di disapplicazione delle   alle  cd.  direttive  dettagliate  o  auto-applicative
                 disposizioni  interne,  seppure  nei  limiti  di tempo   (sent.  n.  168/1991)  non  soltanto  rispetto  alla
                 e nell’ambito materiale  entro  cui le competenze   legge ordinaria o ad altri atti aventi forza di legge,
                 comunitarie sono legittimate a svolgersi.      ma  anche  rispetto  a  norme  costituzionali  (sent.
                                                                nn.  399/1987;  126/1996),  pur  rimanendo  fermo
                 Tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento   il limite del rispetto dei principi fondamentali e dei
                 a  dare  esecuzione  alle leggi (e agli atti aventi   diritti inviolabili.
                 forza  o  valore  di  legge)  tanto  se  dotati  di  poteri
                 di dichiarazione  del  diritto,  come  gli organi
                 giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come
                 gli  organi  amministrativi - sono  giuridicamente

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