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Mediappalti Il Punto
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale dell’esecuzione» (Cons. Stato, sezione quinta, 19
infatti (cfr. Cons. stato, sez. VI 2 maggio 2012, giugno 2012, n. 3563; Cons. St., Sez. V, 25 luglio
n. 2508; sez. V 21 luglio 2015 n. 3515) il 2013, n. 3963).
subappalto qualificante è stato considerato come
un “avvalimento sostanziale”. In ogni caso la parola fine al conflitto è stata posta
dal Consiglio di Stato con l’Adunanza Plenaria
In particolare, secondo tale orientamento, alle del 2 novembre 2015, n. 9.
imprese partecipanti alla gara che usufruiscono
del subappalto necessario non sarebbe consentito In tale occasione è stato enunciato il seguente
rendere le relative dichiarazioni solo in fase di principio di diritto: «l’indicazione del nominativo
esecuzione del contratto, ma come l’avvalimento, del subappaltatore già in sede di presentazione
sarebbe invece necessario effettuare tali dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi
dichiarazioni nella fase di presentazione delle in cui il concorrente non possieda la qualificazione
offerte. nelle categorie scorporabili
previste all’art.107, comma
Tale impostazione non è Il subappalto qualificante, 2».
stata ritenuta in contrasto così come l’ipotesi
con il principio di tassatività “ordinaria”, investe La decisione dell’Adunanza
delle cause di esclusione Plenaria si fonda
in quanto considerato un l’esecuzione del contratto sull’impossibilità di rinvenire
adempimento imposto da nella norma di riferimento
norme (Cons. Stato, Ad. (l’allora articolo 118 del
Plen. 25 febbraio 2014, n. 9). D.Lgs. n. 163/2006) l’obbligo di indicare il
nome del subapapltatore già in sede di gara,
Non sono comunque mancate le critiche al sistema in quanto il subappalto trova la sua naturale
appena delineato. sede nell’esecuzione del contratto, sia esso
La più severa riguardava gli effetti pregiudizievoli facoltativo o necessario.
sul favor partecipationis (cfr. TAR Lombardia,
Brescia, sez. II, 10 marzo 2015 n. 387). Pertanto, l’inserzione automatica dell’obbligo
di indicare il subappaltatore, e quindi la relativa
Inoltre è stato giudicato che sia «l’esistenza dichiarazione del possesso dei requisiti già in sede
della totale copertura della categoria prevalente di presentazione delle offerte, si configurerebbe
a legittimare la partecipazione alla gara, pur in come un’eterointegrazione dei bandi priva di
carenza dei requisiti nelle categorie scorporabili, fondamento e quindi non consentita, anche alla
purché accompagnata dalla dichiarazione di voler luce del divieto di gold planting.
subappaltare le scorporabili.
In sintesi, la qualificazione In conclusione sul punto
mancante deve essere Nonostante le similitudini quindi, per la validità del
posseduta in relazione alla tra subappalto qualificante subappalto necessario
categoria prevalente, dal e avvalimento, il primo occorre che il concorrente,
momento che ciò tutela la riguarda l’esecuzione già in fase d’offerta, dichiari
stazione appaltante circa la della prestazione; sicché di voler subappaltare quelle
sussistenza della capacità l’impresa che ne usufruisce specifiche lavorazioni, non
economico - finanziaria da è invece necessario che
parte dell’impresa (in tal non deve indicare il nome venga indicato il nome del
senso, cfr. Cons. Stato, del subappaltatore in sede subappaltatore (cfr. sul punto
sezione quinta, 19 giugno di presentazione dell’offerta anche la recente pronuncia
2012, n. 3563; 26 marzo del Cons. Stato, sez. V, 20
2012, n. 1726; n. 6708 del agosto 2019, n.5745).
2009; n. 4572 del 2008).Quanto alla identificazione
del subappaltatore ed alla verifica del possesso
da parte di questi di tutti i requisiti richiesti dalla
legge e dal bando, essa attiene solo al momento
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