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Mediappalti Il Punto
settembre 2019), constatata l’applicazione delle che concorrono al calcolo del costo complessivo,
tabelle ministeriali, la Commissione ha certificato che devono risultare giustificati e sostenibili, e
l’ottemperanza a quanto richiesto ai sensi dell’art. può limitarsi alla verifica del rispetto delle tabelle
95, comma 10, «fermo restando la perplessità ministeriali solo se le altre variabili risultano
circa i tempi di esecuzione di alcune lavorazioni».”. immutate rispetto alle stime effettuate in sede di
Apparentemente, dunque, la procedura di verifica predisposizione della documentazione a base di
si è svolta secondo le previsioni di cui all’art. 97 gara.
d.lgs. n. 50/2016: rispettando il contraddittorio,
infatti, la stazione appaltante ha acquisito i Nel caso di specie, il monte ore di alcune
giustificativi predisposti dall’aggiudicatario, dai lavorazioni risulta ridotto rispetto alle stime
quali si evinceva sia il rispetto delle modalità dell’amministrazione, in modo apparentemente
esecutive-organizzative indicate nell’offerta significativo, e l’aggiudicatario non ha indicato
tecnica, sia la coerenza dell’offerta economica con alla stazione appaltante gli strumenti concreti
i costi dell’appaltatore, in particolare i costi del (particolari metodologie di esecuzione o altri
personale come indicati nelle tabelle ministeriali; accorgimenti) di cui intende avvalersi e che
dal computo complessivo, risultava che l’offerta possono giustificare una simile contrazione delle
presentata era anche sostenibile, in quanto tempistiche, tanto da indurre la stazione appaltante
consentiva all’imprenditore di acquisire anche un ad esprimere perplessità sulla questione anche nel
margine di profitto. verbale in cui viene sancito il rispetto delle tabelle
ministeriali.”.
Di fronte a questa triplice concordanza, le
“perplessità” della stazione appaltante non In conclusione, quindi, la verifica dell’anomalia
sono state sufficienti a consentire alla stessa di effettuata dalla stazione appaltante mostra il
formulare un giudizio negativo sull’offerta anomala suo lato fallace, palesandosi come il risultato di
e, quindi, la procedura si è risolta con una verifica un’indagine meramente formale ed astratta – quindi
positiva che ha consentito di aggiudicare la gara non idonea a verificare l’effettivo ammontare dei
all’appaltatore. costi e, quindi, la presenza di un’offerta anomala.
“Pertanto, l’operatore economico, pur avendo
Ma l’Autorità, muovendo proprio dai dubbi della giustificato il rispetto dei minimi salariali, non può
stazione appaltante, approfondisce il ragionamento ritenersi avere giustificato il costo della manodopera
ed osserva: “la previsione dell’art. 95, comma 10, dichiarato in sede di offerta (Cfr., in termini, TAR
in combinato disposto con l’art. 97, comma 5, lett. Lombardia, 13 marzo 2019, n. 544). Va da sé
d), è volta a garantire che negli appalti pubblici il che la sensibile riduzione dei tempi di esecuzione
lavoro sia adeguatamente remunerato. Al fine di di alcune lavorazioni, se non opportunamente
consentire la verifica da parte dell’amministrazione, supportata da concrete soluzioni/metodologie
l’operatore economico è tenuto ad indicare il costo esecutive, determina il plausibile rischio che
complessivo della manodopera (cfr. Relazione le risorse ricevano, nei fatti, una retribuzione
illustrativa Bando-tipo n. 1), calcolato tenendo inferiore a quella delle tabelle ministeriali, perché
conto delle tariffe professionali (avuto come rapportata ad un numero di ore effettivamente
parametro di riferimento le tabelle ministeriali) e lavorate superiore a quelle stimate e offerte. A
del monte ore stimato per l’esecuzione dell’appalto, chiusura, occorre altresì considerare che la mancata
a sua volta dipendente dalla quantità di risorse, giustificazione dei tempi ridotti di esecuzione si
dal livello di inquadramento e dal tempo di utilizzo ripercuote sulla sostenibilità dell’offerta nel suo
delle stesse. Nel caso in esame, correttamente, complesso, che l’amministrazione può in ogni
l’appaltatore, nel documento “Analisi prezzi”, ha caso valutare, indipendentemente dal calcolo della
stimato, per ogni lavorazione, il numero di risorse soglia di anomalia, a fronte di elementi specifici
da impiegare, indicando, per ciascuna, il livello di che ne mettano in dubbio la congruità (art. 97,
inquadramento e la “quantità”, ovvero il tempo comma 6, d.lgs. n. 50/2016).”.
di lavorazione, espresso in ore o frazioni di ore,
ottenendo il costo complessivo del lavoro, per L’Autorità, quindi, “stante la significativa riduzione
unità di misura, di ogni tipologia di lavorazione. dei tempi di esecuzione di alcune lavorazioni, ritiene
Ne consegue che la verifica della congruità del inidonea a giustificare il costo della manodopera
costo della manodopera è estesa a tutti i fattori stimato nell’offerta la sola dichiarazione del
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