Page 37 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Il Punto Mediappalti
rispetto dei livelli retributivi minimi di cui alle commissione di gara, non potendosi sostituire
tabelle ministeriali”. alla stessa nello svolgimento della valutazione,
in linea con le indicazioni espresse sul sindacato
Dunque, se nella Delibera n. 78/2020 l’Autorità giurisdizionale dalla giurisprudenza amministrativa.
ha reputato completo e razionale il percorso Ai fini di una valutazione favorevole al giudizio di
argomentativo della stazione appaltante – in non anomalia, è sufficiente una motivazione che
quanto motivato da un puntuale riscontro con appaia non irragionevole e che dia conto del sub-
l’offerta tecnica e le tabelle ministeriali -, viceversa procedimento svolto e dei chiarimenti offerti dalla
le motivazioni esaminate con la Delibera n. società aggiudicataria, laddove non emergano
40/2020 sono state ritenute troppo “astratte” per elementi che possano far ritenere illogico o
poter validamente rappresentare una “valutazione irragionevole il percorso argomentativo svolto dalla
in concreto” sull’anomalia dell’offerta. commissione di gara come si evince dai verbali.”.
L’ANAC, quindi, incamminandosi nel medesimo L’Autorità – così come la giurisprudenza più
sentiero tracciato dalla giurisprudenza, ribadisce recente (vds. la recentissima sentenza del TAR
con la Delibera n. 48 DEL 22 gennaio 2020 (in Lazio, Roma, Sez. II Bis, 20 gennaio 2020, n. 736)
materia di servizi di trasporto pubblico locale in -, conferma dunque che in presenza di evidenti
cui l’aggiudicatario aveva offerto un prezzo molto elementi di irrazionalità, la prassi o il giudice
al di sotto della tariffa regionale e, pertanto, era possono entrare nel merito e valutare funditus
stato sottoposto a verifica dell’anomalia) che: se esistano gli elementi distintivi dell’anomalia.
“con riferimento alla legittimità della verifica di Diversamente, ove la verifica della stazione
congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, d.lgs. appaltante sia documentata adeguatamente e
50/2016, l’Autorità può formulare un parere coerente con le tabelle ministeriali ed i contenuti
entro i limiti ammessi rispetto alla valutazione dell’offerta tecnica, essa è immune da vizi e, quindi
tecnico-discrezionale di anomalia compiuta dalla non sindacabile.
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