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Mediappalti Il Punto
Se a tale struttura della gara – e dell’offerta tecnica – rendere trasparente il criterio di misurazione delle
si aggiunge la competizione sull’offerta economica, attività a consumo – ovvero l’ammontare massimo
praticando ribassi sensibili, allora si rischia di non delle stesse –, affinché anche il contratto di appalto
poter giustificare i costi – in special modo, quello che verrà stipulato a valle della gara possa avere
del personale – ed i margini imprenditoriali di un oggetto che – mutuando la dizione dell’art.
guadagno, rapportati all’ammontare massimo 1346 cod. civ. – “determinato o determinabile”
delle prestazioni richieste. sotto il profilo quantitativo.
La verifica dell’anomalia, soprattutto in questi In tal senso, ben riassume il principio il TAR Emilia
casi, deve tenere conto di tutte le variabili Romagna, Bologna, Sez. II, con la sentenza 14
dell’offerta tecnica: i costi per le attrezzature e marzo 2018, n. 241, ove si afferma: “anche in
macchinari, i costi per la maggiore organizzazione, vigenza del d.lgs. n. 50/2016, come richiesto dal
i costi del personale - tenuto conto del livello di suo art. 30, co. 1, le stazioni appaltanti devono
specializzazione -, i costi imprenditoriali fissi garantire la qualità delle prestazioni, non soltanto
(amministrativi, assicurativi, ecc.) e la procedura nella fase di scelta del contraente, ma anche in
di valutazione dell’offerta anomala deve darne quella di predisposizione dei parametri della gara,
puntuale contezza, rapportandoli all’offerta attraverso un’attività istruttoria approfondita ed
economica, per poter verificare la sostenibilità e adeguata, sin dalla fase di determinazione del
l’attendibilità di quest’ultima. prezzo a base d’asta.”.
In pratica, però, si potrebbe verificare il caso in
cui, “a conti fatti”, l’offerta risulti insostenibile 3. I costi del personale: la teoria dei
e, come tale, deve essere esclusa dal confronto “costi medi”
concorrenziale.
A questo punto, si impone una breve digressione
Ciò, nella maggior parte dei casi è dovuto in ordine alla modalità di calcolo dei costi del
all’effetto dell’eccessivo ribasso, che erode i costi personale, non potendosi risolvere tale operazione
del personale, sino ad annullare ogni margine di in una piana moltiplicazione costo orario/ore
guadagno – in mancanza del quale l’offerta non è lavorate.
sostenibile -.
Il personale, infatti, nei contratti “a consumo” e
Nodale, ai fini della verifica, è la stima - seppur “a chiamata” è praticamente “a disposizione” delle
“precognitiva” - che la stazione appaltante fà dei esigenze della stazione appaltante per eseguire
costi del personale e, più in generale, delle attività tutte le attività necessarie nell’arco della durata del
“a consumo”: in mancanza di tale parametro, contratto e nei limiti del plafond massimo. Tuttavia,
infatti, il procedimento di verifica rischia di risolversi sarebbe erroneo considerare che tale “messa in
in una sorta di monologo, in cui l’aggiudicatario- disponibilità” occupi l’intero periodo lavorativo
imprenditore offre giustificazioni e cifre che il annuale, giacché un simile “monte orario” sarebbe
committente non può concretamente rielaborare, irrealistico in quanto non tiene conto di periodi
né valutare. di “sospensione legale” dell’attività lavorativa
(ad esempio, ferie, corsi di aggiornamento per la
Il TAR, Toscana, Sez. II, con la recente sentenza sicurezza, ecc.).
1° febbraio 2019, n. 165 ha ricordato, infatti,
il principio generale: “da un lato, la stazione La giurisprudenza, così, ha elaborato un concetto
appaltante sia obbligata a scrutinare la correttezza più pragmatico: quello delle ”ore mediamente
delle offerte dei concorrenti sotto il profilo della lavorate”.
congruità del costo della manodopera e, dall’altro,
che tale fase procedimentale prescinde tanto A tale concetto è tenuta a rapportarsi la verifica
dall’anomalia dell’offerta quanto dalla necessità di dell’anomalia per quanto riguarda la valutazione
attivare un contraddittorio con l’impresa.” dei costi del personale. Precisamente, il Consiglio
di Stato, Sez. V, con la decisione 12 giugno 2017,
La principale preoccupazione della stazione n. 2815 afferma: “Per il costo orario del personale
appaltante, quindi, in questi casi, è quella di da dimostrare in sede di verifica dell’anomalia
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