Page 32 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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                 Se a tale struttura della gara – e dell’offerta tecnica –   rendere trasparente il criterio di misurazione delle
                 si aggiunge la competizione sull’offerta economica,   attività a consumo – ovvero l’ammontare massimo
                 praticando ribassi sensibili, allora si rischia di non   delle stesse –, affinché anche il contratto di appalto
                 poter giustificare i costi – in special modo, quello   che verrà stipulato a valle della gara possa avere
                 del personale  –  ed  i margini imprenditoriali di   un  oggetto  che  –  mutuando  la  dizione dell’art.
                 guadagno, rapportati all’ammontare  massimo    1346  cod.  civ.  –  “determinato  o  determinabile”
                 delle prestazioni richieste.                   sotto il profilo quantitativo.

                 La  verifica  dell’anomalia,  soprattutto  in  questi   In tal senso, ben riassume il principio il TAR Emilia
                 casi, deve tenere  conto di tutte le variabili   Romagna,  Bologna,  Sez.  II,  con  la  sentenza  14
                 dell’offerta  tecnica:  i  costi  per  le  attrezzature  e   marzo  2018,  n.  241,  ove  si  afferma:  “anche  in
                 macchinari, i costi per la maggiore organizzazione,   vigenza del d.lgs. n. 50/2016, come richiesto dal
                 i costi del  personale  -  tenuto  conto  del  livello di   suo  art.  30,  co.  1,  le  stazioni appaltanti  devono
                 specializzazione  -,  i  costi  imprenditoriali  fissi   garantire la qualità delle prestazioni, non soltanto
                 (amministrativi, assicurativi, ecc.) e la procedura   nella  fase  di scelta  del contraente,  ma  anche  in
                 di  valutazione  dell’offerta  anomala  deve  darne   quella di predisposizione dei parametri della gara,
                 puntuale   contezza,   rapportandoli   all’offerta   attraverso  un’attività  istruttoria  approfondita  ed
                 economica, per poter verificare la sostenibilità  e   adeguata,  sin dalla fase  di determinazione  del
                 l’attendibilità di quest’ultima.               prezzo a base d’asta.”.

                 In  pratica,  però,  si  potrebbe  verificare  il  caso  in
                 cui,  “a  conti  fatti”,  l’offerta  risulti  insostenibile   3.  I  costi  del  personale:  la  teoria  dei
                 e,  come  tale,  deve  essere  esclusa  dal  confronto   “costi medi”
                 concorrenziale.
                                                                A questo punto, si impone una breve digressione
                 Ciò, nella maggior parte  dei casi è  dovuto   in ordine alla modalità di calcolo dei costi del
                 all’effetto dell’eccessivo ribasso, che erode i costi   personale, non potendosi risolvere tale operazione
                 del personale,  sino ad annullare  ogni margine  di   in  una  piana  moltiplicazione  costo  orario/ore
                 guadagno – in mancanza del quale l’offerta non è   lavorate.
                 sostenibile -.
                                                                Il  personale,  infatti,  nei  contratti  “a  consumo”  e
                 Nodale,  ai  fini  della  verifica,  è  la  stima  -  seppur   “a chiamata” è praticamente “a disposizione” delle
                 “precognitiva” - che la stazione appaltante fà dei   esigenze  della stazione appaltante  per  eseguire
                 costi del personale e, più in generale, delle attività   tutte le attività necessarie nell’arco della durata del
                 “a  consumo”:  in  mancanza  di tale  parametro,   contratto e nei limiti del plafond massimo. Tuttavia,
                 infatti, il procedimento di verifica rischia di risolversi   sarebbe  erroneo  considerare  che  tale  “messa  in
                 in una sorta di monologo, in cui l’aggiudicatario-  disponibilità”  occupi l’intero  periodo  lavorativo
                 imprenditore  offre  giustificazioni  e  cifre  che  il   annuale, giacché un simile “monte orario” sarebbe
                 committente non può concretamente rielaborare,   irrealistico  in  quanto  non  tiene  conto  di  periodi
                 né valutare.                                   di “sospensione  legale”  dell’attività lavorativa
                                                                (ad esempio, ferie, corsi di aggiornamento per la
                 Il TAR, Toscana, Sez. II, con la recente sentenza   sicurezza, ecc.).
                 1°  febbraio  2019,  n.  165  ha  ricordato,  infatti,
                 il principio generale:  “da  un  lato,  la  stazione   La giurisprudenza, così, ha elaborato un concetto
                 appaltante sia obbligata a scrutinare la correttezza   più  pragmatico:  quello  delle  ”ore  mediamente
                 delle  offerte  dei  concorrenti  sotto  il  profilo  della   lavorate”.
                 congruità del costo della manodopera e, dall’altro,
                 che  tale  fase  procedimentale  prescinde  tanto   A  tale  concetto  è  tenuta  a  rapportarsi  la  verifica
                 dall’anomalia dell’offerta quanto dalla necessità di   dell’anomalia  per  quanto  riguarda  la  valutazione
                 attivare un contraddittorio con l’impresa.”    dei costi del personale. Precisamente, il Consiglio
                                                                di Stato, Sez. V, con la decisione 12 giugno 2017,
                 La  principale  preoccupazione  della  stazione   n. 2815 afferma: “Per il costo orario del personale
                 appaltante,  quindi,  in  questi  casi,  è  quella  di   da  dimostrare  in  sede  di  verifica  dell’anomalia

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