Page 31 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
P. 31
Il Punto Mediappalti
documenti di gara i costi della manodopera 3. …ed il giudizio di anomalia come
secondo quanto previsto dal comma 13”; al garanzia
(precedente) comma 13, richiamando ai valori
economici – ancora una volta – prescritti dalla Insieme con le due disposizioni poc’anzi
contrattazione collettiva, si afferma che “per richiamate, il giudice amministrativo riflette
i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, anche su un’altra peculiare disciplinare che,
il costo medio del lavoro è determinato per i temi che ci occupano, riveste carattere
annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero dirimente.
del lavoro e delle politiche sociali […] tenuto
conto della dimensione o natura giuridica delle Nel proprio argomentare, infatti, egli richiama
imprese, delle norme in materia previdenziale alla lettura dell’art. 110 che, come noto, al
ed assistenziale, dei diversi settori merceologici comma 5, nell’ambito della regolamentazione
e delle differenti aree territoriali.” del giudizio di anomalia radicato in capo al
RUP, dispone chiaramente che la stazione
Solo in mancanza di contratto collettivo appaltante “esclude l’offerta se [la stessa]
eventualmente applicabile, continua il è anormalmente bassa in quanto: […] [tra
comma in parola, “il costo medio del lavoro è le altre cose] d) il costo del personale è
determinato in relazione al contratto collettivo inferiore ai minimi salariali retributivi indicati
del settore merceologico più affine a quello nelle apposite tabelle [già richiamate] di cui
preso in considerazione”. all’articolo 41, comma 13”. Chiarendo, tra
l’altro, lo stesso comma, che in relazione al
La lettura, in combinato, delle due disposizioni, costo del personale “non sono ammesse
restituisce un chiaro quadro di riferimento giustificazioni”.
che, retto sulla importanza conferita (e
rivestita) dalla contrattazione collettiva anche La chiara lettera della legge, pertanto, conferma
nel ‘sistema degli appalti pubblici’, garantisce l’impianto sistematico di cui si è tentato di dare
nell’intento del Legislatore, mediante la fattiva traccia nel paragrafo precedente e, anzi, senza
applicazione della contrattazione stessa, un lasciare adito a dubbi, riconosce nel valore
ottimale livello di ‘guarentigia’ dei lavoratori salariale minimo espresso in ambito collettivo
e, più in generale, del lavoro, per quanti il limite invalicabile entro cui il mercato è
si trovino ad interfacciarsi con la Pubblica chiamato a muoversi nella definizione dei
Amministrazione nell’esecuzione di prestazioni compensi previsti.
contrattuali.
Ne viene, come si legge in sentenza, che
In maniera convincente, anche in sentenza, il “il concorrente che riporta in offerta un
giudice amministrativo chiosa nel senso che “la trattamento salariale dei propri dipendenti
disciplina […] è volta a garantire la regolare inferiore a quello minimo indicato nelle tabelle
esecuzione della commessa e il rispetto del ministeriali che recepiscono il trattamento
costo del lavoro stabilito in modo equo e minimo stabilito in sede di contrattazione
condiviso in sede di contrattazione collettiva, collettiva, non potendo giustificare il diverso
dalla data di presentazione dell’offerta fino trattamento offerto, è escluso dalla gara”.
alla scadenza del contratto di appalto al fine di
evitare elusioni della disciplina”. Tra l’altro, il giudizio di anomalia rappresenta
anche l’esatto momento procedimentale in
cui il RUP potrà, sempre più frequentemente
- come in parte anticipato - svolgere quel
delicato compito di valutazione (discrezionale)
inerente all’equivalenza delle tutele, nel caso
di indicazione di CCNL differenti rispetto a
quelli indicati dalla Stazione Appaltante nella
documentazione di gara.
31