Page 66 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 504 del 6 novembre 2024
               UPREC-PRE-0280-2024-L-PREC

               “L’oggetto  di  un  contratto  di  avvalimento  di  un’attestazione  SOA,  alla  luce  di  principi  generali  in
               materi ed al fine di evitare di incorrere nella nullità sancita dall’art. 104 del d.lgs 36/2023, deve
               risultare sufficientemente determinato e non generico, mettendo a disposizione dell’ausiliata l’intera
               organizzazione  aziendale,  comprensiva  di tutti i fattori  della produzione  e  di tutte  le risorse  che
               hanno  consentito  di  acquisire  la  necessaria  attestazione.  In  tal  caso,  la  carenza  del  requisito  di
               qualificazione, peraltro, non potrà determinare la sostituzione dell’ausiliaria ex art. 104, co. 6, salvo
               che non ricorrano le casistiche del comma 5.”

               “ ... la messa disposizione della attestazione SOA è indicata in maniera generica, mentre di fatto, ad
               eccezione dell’elenco dettagliato delle attrezzature, le risorse umane messe a disposizione dell’impresa
               ausiliata si limitano ad un operaio comune ed a un operaio specializzato senza alcun riferimento alla
               direzione tecnica,  elemento  necessario  e  imprescindibile per  l’ottenimento  dell’attestazione  SOA,
               oggetto  di  avvalimento.  Né  vi  è  alcun  riferimento  alle  risorse  umane  con  competenze  tecniche/
               professionali specifiche necessarie per l’esecuzione dell’appalto” ... l’interpretazione assunta dalla
               stazione  appaltante  della  vicenda  in  esame,  ancorché  rigorosa,  appare  peraltro  suffragata  dalla
               giurisprudenza maggioritaria secondo cui “… nel caso di avvalimento tecnico – operativo, avente ad
               oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico – finanziaria, sussiste sempre l’esigenza
               di  una  concreta  messa  a  disposizione  di  risorse  specifiche,  le  quali  devono  essere  puntualmente
               indicate in contratto, solo così potendo dirsi rispettata la regola posta dall’art.89, comma 1, secondo
               periodo,  d.lgs.  n.50  del  2016,  nella  parte  in  cui  commina  la  nullità  all’omessa  specificazione  dei
               requisiti e delle risorse messe a disposizione dalla impresa ausiliaria.

               ... Ne consegue che è imposto alle parti di indicare nel contratto i mezzi aziendali messi a disposizione,
               e, soprattutto, quando ha ad oggetto, come nella specie, il prestito di personale, la giurisprudenza di
               questo Consiglio di Stato richiede la disponibilità effettiva del personale dell’ausiliaria, con indicazione
               anche delle relative specifiche professionali, onde evitare avvalimenti meramente astratti o cartolari,
               vale a dire potenzialmente ‘ingannevoli’…” (cfr. Cons. Stato Sez. V, 01.09.2023, n. 8126).


               Vieppiù  nel  caso  di  specie,  giacché  il  requisito  oggetto  di  avvalimento  è  la  certificazione  SOA  e
               la cui disciplina è ancora più rigorosamente regolata rispetto all’ipotesi più generale dall’art. 104,
               co. 2 del d.lgs 36/23, la recente giurisprudenza ha precisato che “l’art. 104 del Codice – al fine di
               evitare prestiti “cartolari” dei requisiti (integrati dall’attestato SOA) – abbia inteso richiedere (che dal
               contratto di avvalimento risulti) che l’ausiliaria abbia messo a disposizione tutte le dotazioni tecniche
               e le risorse, ivi incluse quelle di personale e di manodopera, che sarebbero state richieste all’impresa
               partecipante (priva di tali risorse) per conseguire l’attestazione SOA relativamente alle lavorazioni
               della categoria prevalente.” (cfr. TAR Sicilia – Catania sez. II, 16.4.2024, n. 1432).”












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