Page 63 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 459 del 16 ottobre 2024
UPREC - PRE 0231 -2024-S
“Possono essere previsti nel bando di gara, elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo
soggettivo, qualora gli stessi consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità della stessa,
purché il punteggio attribuito a tali criteri non incida in maniera rilevante sulla determinazione del
punteggio complessivo dell’offerta medesima”
“«le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare
le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in
ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante.
I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici
dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando
l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.
In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per
definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime - incluso il prezzo – con
cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo
solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara». … nelle citate linee guida
è stato aggiunto a quanto sopra che con l’art. 95 del d.lgs. 50/2016 (oggi sostituito dall’art 108 del
d.lgs. 36/2023) «viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione
e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica.
Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora
consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche
dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli
indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione […]».
È stato quindi evidenziato che «Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura
soggettiva o agli elementi premianti, ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali
elementi non riguardano tanto il contenuto dell’offerta ma la natura dell’offerente» ... le stazioni
appaltanti hanno il potere discrezionale, purché esercitato in osservanza dei principi di proporzionalità,
ragionevolezza e adeguatezza, «di fissare nella lex specialis elementi dell’offerta che, pur riferendosi
in senso lato a requisiti soggettivi dell’operatore concorrente, in attenuazione del generale divieto
di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e oggettivi afferenti la valutazione dell’offerta,
per la capacità di “illuminare” sulla qualità della stessa, rappresentano un elemento di quest’ultima,
poiché esprimono la sua affidabilità (cfr. Cons. Stato, V, 20 giugno 2019, n. 4198)» (Consiglio di
Stato, sez. V, n. 1186/2022).”
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