Page 63 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 459 del 16 ottobre 2024
               UPREC - PRE 0231 -2024-S

               “Possono  essere  previsti nel bando  di gara,  elementi  di valutazione  dell’offerta  tecnica  di tipo
               soggettivo, qualora gli stessi consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità della stessa,
               purché il punteggio attribuito a tali criteri non incida in maniera rilevante sulla determinazione del
               punteggio complessivo dell’offerta medesima”

               “«le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare
               le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in
               ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante.

               I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici
               dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando
               l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

               In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per
               definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime - incluso il prezzo – con
               cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo
               solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara». … nelle citate linee guida
               è stato aggiunto a quanto sopra che con l’art. 95 del d.lgs. 50/2016 (oggi sostituito dall’art 108 del
               d.lgs. 36/2023) «viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione
               e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica.

               Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora
               consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche
               dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli
               indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione […]».


               È stato quindi evidenziato che «Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura
               soggettiva o agli elementi premianti, ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali
               elementi non riguardano tanto il contenuto dell’offerta ma la natura dell’offerente» ... le stazioni
               appaltanti hanno il potere discrezionale, purché esercitato in osservanza dei principi di proporzionalità,
               ragionevolezza e adeguatezza, «di fissare nella lex specialis elementi dell’offerta che, pur riferendosi
               in senso lato a requisiti soggettivi dell’operatore concorrente, in attenuazione del generale divieto
               di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e oggettivi afferenti la valutazione dell’offerta,
               per la capacità di “illuminare” sulla qualità della stessa, rappresentano un elemento di quest’ultima,
               poiché esprimono la sua affidabilità (cfr. Cons. Stato, V, 20 giugno 2019, n. 4198)» (Consiglio di
               Stato, sez. V, n. 1186/2022).”












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